Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40003 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Boscoreale il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 27 marzo 2024 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha respinto il riesame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Bologna che il 21 febbraio 2024 aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato in relazione al reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 Omessa motivazione e motivazione apparente sulla sussistenza e persistenza dell’esigenza cautelare dell’inquinamento probatorio previsto dall’art. 274 cod.proc.pen. nonché illogicità della motivazione in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione detto aspetto, palesando un’omissione motivazionale e formulando un’argomentazione apodittica, ove si consideri che i fatti contestati risalgono al novembre 2022 e la misura cautelare è stata applicata nel marzo 2024. Il Tribunale ha affermato che la risalenza
dei fatti non inficia il giudizio di attualità delle esigenze cautelari nei confronti di Ras se-nza riempire di conten-uto tale espressione. Tale motivazione, secondo il ricorrente, non è conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nonostante la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora ricorra un considerevole lasso di tempo tra le condotte ascritte e la misura cautelare, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sulla esistenza e sulla attualità delle esigenze cautelari.
2.2 Omessa motivazione sulla sussistenza dell’esigenza cautelare connessa al rischio di reiterazione del reato e violazione di legge in ordine ai presupposti di cui all’art. 274 let C cod.proc.pen. poiché la motivazione non esplicita elementi di fatto che giustifichino la valutazione di un rischio concreto di reiterazione del reato, considerato che l’imputato ha un reddito da lavoro dipendente più che dignitoso, ha sempre svolto attività lavorativa e non ha commesso alcun reato se non oltre trent’anni prima.
2.3 Vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame pur riconoscendo che la presunzione di sussistenza della pericolosità sociale non è assoluta e ammette prova contraria ha affermato che i precedenti gravissimi dell’indagato non consentono di superare la presunzione relativa; ma i gravissimi precedenti sono costituiti da una condanna per associazione a delinquere per fatti di oltre trent’anni fa e da una condanna per abuso edilizio nel 2008, sicchè il Tribunale ha reso una motivazione apodittica che non risulta congrua agli elementi di fatto emersi dagli atti.
2.4 Omessa motivazione e motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso ed ancora sulla persistenza delle esigenze cautelari nel caso di ipotesi di non intraneità ad un contesto associativo mafioso. Osserva il ricorrente che mentre secondo la giurisprudenza di legittimità la presunzione di pericolosità ha carattere marcatamente relativo, quando non venga contestata l’intraneità di un soggetto ad un contesto associativo di tipo mafioso, il tribunale non offre validi elementi di fatto idonei ad integrare detta presunzione e esclude elementi probatori che avrebbero consentito di superarla.
In particolare il provvedimento valorizza il dato che le minacce sembravano provenire da un sodalizio criminoso e non considera che dalle intercettazioni emerge che un collaboratore della persona offesa esprimeva netto discredito nei confronti degli autori dell’estorsione, affermando che non erano soggetti da temere.
Il Tribunale ha osservato che non è condivisibile il tentativo della difesa di dedurre dal tono dei discorsi intercettati l’assenza di carica intimidatoria nelle minacce proferite da COGNOME, ma nel contempo non ha motivato in ordine a detta portata intimidatoria e non ha considerato alcuni passaggi particolarmente significativi delle conversazioni, in cui la persona offesa mostra di non essere per nulla intimidita.
2.5 Violazione di legge per travisamento per omissione delle risultanze istruttorie in ordine al giudizio di gravità indiziaria, in quanto il Tribunale ha solo parzialmente esaminato gli elementi di fatto a sostegno della prospettazione accusatoria e non ha considerato il motivo originario dell’incontro con COGNOME; il comportamento di desistenza dell’indagato dopo le risposte della persona offesa; la matrice millantatoria delle affermazioni proferite; la constatazione che la persona offesa è avvezza a navigare nell’illegalità; l’ascolto delle registrazioni da cui emerge che il tema principale era credito vantato da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME; la considerazione che le espressioni infelici utilizzate da COGNOME erano scevre di finalità intimidatoria come emerge dall’incontro del 15 novembre 2022, in cui le parti spaziavano su più argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso è inammissibile perché deduce motivi in parte generici e in parte non consentiti.
1.1 La censura formulata con il primo motivo di ricorso è carente di interesse.
Il Tribunale non ha motivato in ordine all’esigenza cautelare legata al rischio di inquinamento probatorio, che invece il Gip aveva valorizzato, e pertanto il ricorrente non ha motivo di lamentarsi di tale omissione e di formulare censure al riguardo, perché la misura è stata confermata solo sotto altro profilo.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall’art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l’ordinanza impugnata). (Conf. n. 937/1993, Rv. 194729; n. 4829/1996, Rv. 203610; Sez. 3 , n. 15980 del 16/04/2020 Rv. 278944 – 02)
Quanto al giudizio di attualità delle esigenze cautelari, secondo giurisprudenza consolidata l’elemento del tempo trascorso dai fatti accaduti può assumere rilevanza e risultare idoneo a superare o contrastare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze soltanto quando configuri un significativo periodo di tempo e, certamente, i 18 mesi trascorsi dalla commissione dei fatti, contestati come commessi sino a novembre 2022, rispetto all’applicazione della misura, intervenuta nel marzo 2024, non sono tali da imporre uno specifico onere motivazionale al riguardo.
E’ stato infatti affermato che pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. pro pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6 , n. 11735 de 25/01/2024, Rv. 286202 – 02).
1.2 II secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e generici poiché il Tribunale, a pagina 12 della motivazione, dopo avere richiamato le osservazioni del GIP in ordine alla ricorrenza del pericolo di reiterazione criminosa, ha osservato che ricorre la presunzione reIativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 cod.proc.pen. che i precedenti del COGNOME e l’assenza di altri elementi significativi d senso contrario non consentono di superare. Si tratta di motivazione non apparente con cui il ricorrente non si confronta.
1.3 La terza censura non è consentita poiché invoca una diversa valutazione della gravità delle precedenti condanne senza esporre alcun travisamento. Il Tribunale ha ritenuto la condanna per reato associativo di rilevante gravità anche se risalente nel tempo e detta valutazione non può essere oggetto di sindacato in questa sede poiché non risulta manifestamente illogica.
1.4 La quarta e la quinta censura non sono consentite poiché il ricorrente deduce formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione ma nella sostanza critica l’interpretazione dei dati processuali operata dal tribunale, senza evidenziare manifeste illogicità e semplicemente proponendo e valorizzando altri elementi rispetto a quelli presi in considerazione dai giudici di merito, così proponendo una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti che esula dai limiti propri del sindacato di legittimit In particolare il motivo relativo alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso è generico poiché trascura di considerare alcune espressioni attribuite al COGNOME, il quale faceva riferimento a “NOME” presenti a Bologna e anche in Toscana in grado di assicurare un controllo sul territorio e di agevolare le operazioni da compiere e utilizzava l’espressione “E’ terra nostra”, idonee ad evocare la forza di un sodalizio mafioso.
2.Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per cod.proc.pen. gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att.
Roma 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
NOMECOGNOME la Borsellino
La Presidente
NOME COGNOME