Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del Tribunale per il riesame di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il Difensore : in difesa di COGNOME NOME è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di BRINDISI, che dopo avere illustrato i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di BrindiSi il 14 dicembre 2023 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME (detto “NOME“), indagato per plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi sub lett. D, E, H, M, alfa, delta epsilon e zeta).
li Tribunale per il riesame di Lecce, pronunciando ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 31 gennaio – 28 febbraio 2024 ha parzialmente riformato il provvedimento impugnato, nel senso che ha riqualificato tre capi di accusa (lett. E, F ed alfa) nella violazione del comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con conferma nel resto.
Ciò premesso, ricorre per la cassazione dell’ordinanza AVV_NOTAIO, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alle contestazioni di cui alle lett. D, E), F) ed alfa, non essendosi il Tribunale, ad avviso del ricorrente, confrontato con le censure mosse al provvedimento del G.i.p. in tema di gravità iniziaria.
Infatti, quanto al capo di accusa di cui alla lett. D), la Difesa afferma di avere evidenziato al Tribunale per il riesame che dalla conversazione riferita alla p. 62 dell’informativa di reato della polizia giudiziaria emerge un diniego dell’interlocutore all’acquisto della sostanza, peraltro mancando elementi per identificare il soggetto citato da “NOME” nell’odierno ricorrente.
Quanto ai capi E) ed F), in cui si contestano cessioni da NOME a “NOME” di droga, in un primo momento ritenuta cocaina ma poi oggetto di riqualificazione da parte del Tribunale per il riesame in marijuana, sulla base del canone del favor rei, essendo fonte di prova alcuni fotogrammi, la Difesa aveva fatto propria l’osservazione del G.i.p. che (alla p. 48) aveva negato l’emissione della misura cautelare per i capi K) ed L), affermando che non tutti gli incontri fossero necessariamente finalizzati a cedere doga ma il Tribunale non si sarebbe fatto carico di confutare tale eccezione. Così come non si sarebbe pronunziato sulla distonia emergente dal rovesciamento, negli episodi sub lett. E) ed F), del rapporto fornitore-acquirente, risultando in genere dall’inchiesta NOME il venditore e NOME il compratore ma negli specifici episodi il contrario.
‘ GLYPH Il Tribunale, senza nulla osservare al riguardo, si sarebbe limitato a rifarsi ai rapporti dei Carabinieri.
3.2. Con l’ulteriore motivo censura la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e del principio del “ne bis in idem” cautelare ed inoltre mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si premette che il Tribunale per il riesame (pp. 11-12) ha disatteso l’eccezione circa la violazione del divieto di bis in idem avanzata dalla Difesa a proposito dei capi sub lett. alfa (lett. H e M), delta, epsilon e zeta.
Nell’interesse di COGNOME si era sottolineato, ad esempio, che la condotta contestata sub lett. H) dell’8 luglio 2021 costituisca solo il momento di approvvigionamento della sostanza poi illecitamente detenuta e, quindi, sia privo di autonoma rilevanza penale.
Si erano poi richiamati alcuni passaggi dell’ordinanza genetica, cioè p. 7, nota n. 6, da cui si ricava che per la detenzione in data 11 settembre 2021 di 1 kg di cocaina e di 5 kg di marijuana NOME ha “patteggiato” la pena di quattro anni di reclusione, oltre alla multa (sentenza del 2 dicembre 2021).
E, quanto alla contestazione di cui al capo epsilon, con oggetto cessione di cocaina da COGNOME a NOME COGNOME, si era posto in luce come nella stessa ordinanza del G.i.p. (alla p. 61) si dia atto del rinvenimento di una rudimentale contabilità scritta su foglietti trovati nel portafogli di COGNOME e da collegar crediti vantati da COGNOME COGNOME da COGNOME nei confronti di un cliente a nome “NOME” per più cessioni di droga, cessioni a quella data evidentemente già avvenuté.
Ebbene, il Tribunale non si sarebbe avveduto, nonostante le censure difensive effettuate, che «le condotte contestate ai capi alfa (lett. H ed M), delta, epsilon e zeta costituiscono estrinsecazione della complessiva attività contestata e già compiuta alla data dell’11.09.2021» (così alla p. 7 del ricorso).
3.3.Con il terzo motivo NOME COGNOME si duole della violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e di omissione di motivazione in relazione alla eccepita insussistenza del requisito della attualità delle esigenze cautelari.
Nello scrutinare le doglianze difensive in tema di esigenze cautelari il Tribunale per il riesame non ha trattato il tema dell’attualità del rischio d recidiva, la cui nozione è stata puntualizzata – anche – dalle sentenze di legittimità, che si richiamano, di Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264, di Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266749, di Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 268977, e, più recentemente, di Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 277242, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’ar 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che
tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza».
Il Tribunale, per contro, si sarebbe limitato (alla p. 2) a richiamare il contenuto di p. 76 dell’ordinanza genetica (che si inserisce graficamente nell’impugnazione), in cui ci si limita ad affrontare l’aspetto della gravità ma non si esamina il profilo della notevole distanza temporale tra i fatti (il più recent risale all’il settembre 2021) e l’adozione della cautela (14 dicembre 2023).
Né potrebbe parlarsi di integrazione reciproca tra le due ordinanze, poichè nessuna delle due affronta il tema, che pone la Difesa, del “tempo silente”, a proposito del quale la S.C. ha puntualizzato la portata dell’art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che «Il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze caute/ari» (così Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999).
3.4. L’ultimo motivo ha ad oggetto la ritenuta violazione degli artt. 274, comma 1, e 275, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Si rammenta (e si documenta tramite pertinenti allegati) essere stato NOME arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti I’ll settembre 2021 e, per tale fatto, ristretto in carcere sino al 15 dicembre 2021, quindi agli arresti domiciliari sino all’8 aprile 2022 ed avere definito tale vicenda tramite sentenza di applicazione di pena su richiesta (quattro anni di reclusione e multa), peraltro essendo in carico all’RAGIONE_SOCIALE di Brindisi allorchè è stato tratto in arresto in esecuzione l’ordinanza di custodia del 14 dicembre 2023.
Il Tribunale, benchè sollecitato dalla Difesa, non ha inteso prendere in considerazione il considerevole lasso di tempo trascorso dall’Il settembre 2021 senza rimarchi e dalla liberazione (8 aprile 2022) in avanti e la pressoché totale incensuratezza, con l’unica eccezione, del fatto dell’Il settembre 2021. L’unico passaggio che dedica al tema (alla p. 13) è l’affermazione che il G.i.p., che
nell’altro procedimento ha, prima, modulato e, poi, revocato la misura non era a conoscenza dei gravi fatti di cui al presente procedimento.
Anche la richiesta di sostituzione della misura viene liquidata – prosegue il ricorso – con mera formula tautologica: «la distanza temporale dai fatti non può essere valorizzata neppure ai fini di un’attenuazione delle esigenze caute/ari» (così alla p. 13 dell’ordinanza del Tribunale per il riesame).
Si chiede, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Difensore dell’indagato ha tempestivamente domandato la discussione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
1.1. Il primo motivo (in tema di gravità indiziaria) è la mera riproposizione di analogo motivo già svolto alle pp. 2-8 dei “motivi nuovi” depositati il 30 gennaio 2024 nel corso dell’udienza del riesame; e al riguardo si rinviene risposta sufficiente, non illogica ed incongrua da parte del Tribunale alle pp. 3-10 dell’ordinanza impugnata, ove si valorizza, tra l’altro, il contenuto dei video realizzati dalla polizia giudiziaria che mostrano il trasporto di droga in sacchi e zainetti, con adeguato coordinamento narrativo.
1.2. Anche il secondo motivo (in tema di violazione del “ne bis in idem” cautelare) è stato già posto, alla p. 9 della memoria depositata dalla Difesa il 30 gennaio 2024, ma l’assorbimento è stato escluso dal Tribunale per il riesame con argomenti, sia in diritto che in fatto (svolti alle pp. 11-12 dell’ordinanz condotte non poste in essere contestualmente o non aventi ad oggetto la stessa sostanza), con i quali il ricorrente omette il doveroso confronto.
1.3. Il terzo ed il quarto motivo (con oggetto: la attualità delle esigenze cautelari; il “tempo silente”; e la idoneità e necessità della misura prescelta) vanno trattati insieme.
La motivazione, presente ma in effetti stringata, che si rinviene alla p. 76 del provvedimento genetico, è stata oggetto di integrazione dal Tribunale per il riesame, che ha spiegato (alle pp. 2 e 12-13) che gli ingenti quantitativi di droga movimentati, l’esistenza di importanti canali di approvvigionamento e l’essere già stato NOME NOME arrestato con un chilo di cocaina e cinque chili di marijuana comprovano l’inserimento dello stesso in contesti di criminalità organizzata, con conseguente sussistenza del rischio di recidiva in elevato grado.
Quanto alla distanza temporale dai fatti, il Collegio se ne fa carico, con motivazione non diffusa ma sufficiente, che si rinviene alle prime righe della p. 13, prime righe.
Il ragionamento svolto dai giudici di merito è in linea con l’insegnamento della S.C. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282991: «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dell fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»).
Infine, alla scelta della misura è dedicata altra parte dell’ordinanza (alla p. 13), ove si esclude, con motivazione che risulta non illogica né incongrua, la sufficienza degli arresti domiciliari, sia perché nella precedente occasione l’indagato custodiva la droga proprio in casa sia in ragione dei comprovati contatti con ambienti della criminalità organizzata.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/05/2024.