Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35380 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina DATA_NASCITA NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Biancavilla il DATA_NASCITA contro l’ordinanza del 15/02/2024 emessa dal Tribunale della Libertà di Messina;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di COGNOME e COGNOME e dichiararsi inammissibile il ricorso di COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 febbraio 2004, il Tribunale della Libertà di Messina, parzialmente accogliendo le richieste del Pubblico ministero, ha riformato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – che aveva disconosciuto l’attualità delle esigenze cautelari – e, riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n, 309 i vari reati contestati – ha disposto per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari con applicazione di uno
strumento elettronico di vigilanza e con il divieto di comunicare, in qualsiasi forma, con persone diverse da quelle che con loro coabitano o che li assistono.
Nei ricorsi presentati dai loro difensori, COGNOME, COGNOME e COGNOME chiedono l’annullamento dell’ordinanza contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, la loro attualità.
2.1. Nel ricorso di NOME COGNOME deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari trascurando che i dati oggetto di imputazione risalgono a due anni fa e che la richiesta di misura cautelare è stata presentata dopo un anno e mezzo, che il Tribunale del riesame ha escluso che ricorrano gravi indizi per molti dei reati contestati e ha riqualificato le alt condotte come fatti di lieve entità. Si aggiunge che le indagini si sono concluse nell’aprile del 2022.
2.2. Nel ricorso di COGNOME si deducono violazione di legge e vizio della motivazione.
2.2.1. Con il primo motivo, si deduce che l’ordinanza impugnata ha evidenziato la ripetitività delle condotte, ma ha trascurato che, comunque, esse si sono concluse in uno breve arco di tempo (tra la fine di febbraio e la prima decade di aprile del 2022), sicché si presentano come temporanee e anche senza la professionalità ravvisata dal Tribunale, poiché non vi fu una organizzazione dei ruoli, né la creazione di un fondo per gli acquisti della sostanza stupefacente.
2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce che COGNOME è un soggetto incensurato che nel luglio-agosto 20234 ha lavorato come cameriere in un ristorante nell’isola di Vulcano e che colui (COGNOME) con precedenti di Polizia per spaccio di droga, in compagnia del quale fu colto, è un suo collega di lavoro che abita nell’isola. Inoltre, si evidenzia che COGNOME ha due figli, che mantiene con i proventi del suo lavoro, e che con la sua compagna nel 2022 ha percepito il reddito di cittadinanza, sicché non ha bisogno di commettere reati per mantenersi.
2.3. Nel ricorso di COGNOME si deducono violazione della legge e vizio della motivazione, perché l’ordinanza impugnata ha trascurato che tra le condotte contestate e la applicazione della misura cautelare son trascorsi più di due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel provvedimento emesso il 21 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari escluse l’attualità delle esigenze cautelari – evidenziando che i reati per i quali si procede risalgono al periodo febbraio-aprile 2022 e che l’attività di indagine è cessata il 12 aprile 2022, sicché può considerarsi decorso un
significativo periodo – e che non rileva la successiva frequentazione di soggetti con precedenti di polizia, connessi all’uso o allo spaccio di sostanze stupefacenti, senza che siano emerse attività illecite in quel frangente (solo normali attività di svago estivo). Inoltre, in particolare, considerò che l’arresto di COGNOME (14/05/2022) è coevo ai fatti per i quali si procede, mentre quello di COGNOME (febbraio del 2023), precede di nove mesi la richiesta di misura cautelare e, per altro verso, che l’intervento dei Carabinieri presso la casa di COGNOME (su richiesta di sua moglie) 1’8/10/2023 non riguardò vicende connesse agli stupefacenti ma un danneggiamento alla porta dell’immobile.
Va ribadito che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785).
Nella linea di questo principio e senza incorrere in manifeste illogicità – del resto non evidenziate nei ricorsi – il Tribunale ha riconosciuto la attualità e la concretezza delle esigenze cautelari considerando anche significativi dati ulteriori rispetto a quelli considerati dal Giudice per le indagini preliminari.
Anzitutto, ha disconosciuto rilevanza decisiva al tempo trascorso – in effetti non molto ampio – fra i fatti contestati e la richiesta di applicazione della misura cautelare. Inoltre, ha ritenuto rilevanti gli arresti di COGNOME e di COGNOME e ha considerato che il secondo è stato arrestato per la detenzione illecita, assieme a altro soggetto, di oltre 19 grammi di cocaina crack (dopo essere stato sorpreso alcun giorni prima a detenere oltre 65 grammi di cocaina). Ha valutato che COGNOME presenta procedimenti penale pendenti per ricettazione, reati in materia di armi e per altra cessione di sostanza stupefacente nel marzo del 2022. Ha valutato che COGNOME ha violato la misura del foglio di via obbligatorio e presenta precedenti penali per ricettazione rapina, furto in abitazione, truffa e porto illecit d’armi; inoltre fu trovato in possesso di un coltello dentro il carcere in cui era detenuto e il 14/05/2022 fu arrestato perché colto a detenere oltre 53 grammi di cocaina e oltre 27 grammi di NOME.
Su queste basi, i ricorsi risultano infondati e dal loro rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. co proc pen.
Così deciso il 18/06/2024