Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OLBIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato il 12/02/2024 nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati:
delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, in concorso morale e materiale con altri indagati, illecitamente acquistava al fine di cederla a terzi, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 182.500, 00, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a kg. 5 (capo 2) con l’aggravante del fatto commesso da più di tre persone e dell’ingente quantitativo in Milano, Cesano Boscone e Sesto Fiorentino il 14 marzo 2022 e il 15 marzo 2022;
delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, T.U. Stup. perché, in concorso morale e materiale con altri, illecitamente, mediante più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava dietro corrispettivo in denaro pari a euro 36.500 circa al chilo (prezzo medio, calcolato tenendo conto dell’entità dell’importo complessivo previsto quale corrispettivo della cessione di cui al capo 2) in almeno altre cinque occasioni oltre quella di cui al capo 2), quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a circa 5 chili ogni volta con l’aggravante del fatto commesso da più di tre persone e dell’ingente quantitativo in Milano, Cesano Boscone, Sesto Fiorentino e Livorno tra il 28 settembre 2021 e il 26 novembre 2021.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con il primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in tema di sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. L’istanza presentata al Tribunale del riesame è stata rigettata sulla base delle modalità e della gravità del fatto, ritenute prevalenti sulla condizione di incensuratezza dell’indagato, nonché sull’irrilevanza del decorso del tempo in quanto esso si esaurisce all’interno del calcolo dei termini massimi di durata della misura e non sarebbe da considerarsi tempo «inerte» perchè caratterizzato da un tentativo di proseguire i rapporti commerciali illeciti con il RAGIONE_SOCIALE. Secondo la difesa, il Collegio ha sovrapposto le valutazioni sulle esigenze cautelari a quelle relative alla sussistenza del quadro indiziario, omettendo di valutare le doglianze difensive e
dando per certo l’inserimento del COGNOME in un’organizzazione criminale di spessore sebbene il COGNOME non sia destinatario di alcuna contestazione ex art. 74 T.U. Stup. La valutazione del Tribunale si fonda sull’erronea e travisata valutazione del COGNOME come associato e non solo come indagato del reato-fine, così da evidenziare l’illogicità del provvedimento; il Tribunale sembra, altresì, ragionare in termini di presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, collocando l’imputato all’interno di associazioni criminali sulla scorta di mere ipotesi non suffragate da prova. Con riguardo al tempo, è in atti la prova che il suo apporto alla vicenda in esame risalga al marzo 2022, non risultando alcun elemento che comprovi i contatti del COGNOME coi COGNOME dopo quella data. I fatti successivi al marzo 2022 enunciati nel provvedimento hanno a che fare con il coindagato COGNOME, i cui contatti con COGNOME NOME sono stati interpretati come un chiarissimo indice della volontà di ristabilire i rapporti col mercato sardo di cui COGNOME è ritenuto esponente di spicco, sebbene i soggetti sardi coinvolti nel commercio illecito siano più di uno. La difesa contesta la valenza probatoria del presunto incontro tra il COGNOME e COGNOME NOME in data 4 maggio 2022, in quanto fondata esclusivamente sulla vicinanza delle celle telefoniche riferibili ai telefoni dei due non corroborata da altro elemento che dimostri la presenza del COGNOME all’incontro. È, invece, verosimile che il COGNOME, incensurato, abbia commesso i fatti del marzo 2022 in via episodica, sganciandosi successivamente dal contesto di cui trattasi, anche per il venir meno di ogni possibile rapporto tra il ricorrente e l’organizzazione, a seguito della custodia cautelare applicata nei confronti dei membri del RAGIONE_SOCIALE dal 17 aprile 2023. Il Tribunale avrebbe dovuto formulare la prognosi di pericolosità ponendo attenzione ai precedenti penali del soggetto e al tempo trascorso tra l’epoca di commissione del fatto e il momento di formulazione della prognosi, mentre nel caso in esame l’assenza di precedenti penali è stata interpretata negativamente quale indice di particolare scaltrezza criminale in maniera congetturale. Con riguardo all’elemento del decorso del tempo, l’attualità del pericolo non è stata desunta da manifestazioni concrete di pericolosità sociale ma sulla errata considerazione del COGNOME in termini di associato; il riferimento alla presunta prosecuzione dei traffici illeciti nel periodo prossimo all’arresto è destituita di fondamento in quanto l’ultima individuazione della persona del COGNOME Milano risale al 30 marzo 2022; la motivazione che afferma la sussistenza di un incontro tra il COGNOME e COGNOME NOME nel maggio 2022 è palesemente carente in quanto fondata su una congettura investigativa; la conversazione del COGNOME con COGNOME NOME del 7 febbraio 2023 citata nell’ordinanza è stata considerata un elemento a carico del COGNOME pur trattandosi di elemento indiziario a carico di altri soggetti, con violazione del principio della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
individualizzazione degli indizi. In sostanza la pericolosità criminale del COGNOME stata dedotta da circostanze indizianti a carico di altri soggetti.
Con il secondo motivo deduce inosservanza dell’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché manifesta carenza e illogicità della motivazione in tema di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive. Su tale argomento l’ordinanza si è limitata a copiare la motivazione dell’ordinanza genetica senza che il giudice del riesame abbia dato conto delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato. Con riguardo all’inadeguatezza degli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronici il Tribunale richiamato quanto ritenuto dal giudice di primo grado sebbene nell’ordinanza genetica non vi sia alcuna motivazione sul punto. Il G.I.P. si era infatti limitato valutare le esigenze cautelari in maniera cumulativa, sottolineando la gravità delle condotte e le astute modalità per conseguire l’impunità adoperate dal COGNOME senza evidenziare le ragioni dell’inadeguatezza di una misura meno afflittiva; il Tribunale ha fatto riferimento a un’ipotesi non ancorata a risultanze probatorie, laddove ha ritenuto che il COGNOME potrebbe dirigere la sua «articolata rete di sodali» telefonicamente, semplicemente mutando il fornitore dello stupefacente. Si tratta di motivazione che presuppone che il COGNOME sia accusato di essere un associato ai sensi dell’art. 74 T.U. Stup., ossia una supposizione o ipotesi astratta. Manca l’individuazione di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrando la sostituzione della misura custodiale in favore dei presunti correi COGNOME NOME e COGNOME NOME, la cristallizzazione della prova a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, ulteriori argomenti a sostegno dell’insussistenza delle esigenze cautelari, le problematiche di salute del ricorrente e la difficoltà d essere curato nella Casa Circondariale di Sassari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premessa l’inammissibilità degli argomenti svolti al punto n.3 della memoria difensiva in quanto inerenti a problematiche di salute dell’indagato, dunque al tema dell’incompatibilità con il regime carcerario, che esulano dai motivi di ricorso e che non possono essere per tale ragione introdotti nel
presente giudizio. Come già chiarito da consolidato orientamento interpretativo di legittimità, il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de libertate, l’unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell’udienza, ma è rinviato all’inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284036 – 01; Sez. 3, n. 2023 del 13/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238527 – 01).
2. Nel merito, il ricorso è infondato. Il Tribunale ha, dapprima, descritto il contesto nel quale si iscrivono le condotte criminose ipotizzate a carico del COGNOME, precisando come le indagini avessero dimostrato l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana con sede in un quartiere di Milano facente capo alla famiglia COGNOME; i COGNOME avevano più volte acquistato lo stupefacente a Milano e lo avevano consegnato materialmente in Toscana a due camionisti, COGNOME NOME e COGNOME NOME, trasportatori che facevano capo all’acquirente finale, ossia al COGNOME, detto «il sardo». Dai dialoghi intercettati era stato possibile evincere che dal 28 settembre 2021 al 26 novembre 2021 vi fossero state almeno 10 trasferte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME a Sesto Fiorentino, cinque delle quali per la consegna della merce, nell’ordine di diversi chilogrammi, e altrettante per il ritiro del compenso in denaro. Le indagini avevano consentito di appurare che le trasferte del 14 marzo 2022 e del 23 marzo 2022 erano finalizzate, la prima, alla consegna di circa 5 chili di cocaina, e la seconda a ritirare una parte del compenso, riscontrata dal sequestro della somma di euro 164.800,00 in contanti effettuato dalla polizia giudiziaria. Il COGNOME era stato identificato compiutamente il 30 marzo 2022 quando NOME e COGNOME NOME lo avevano incontrato presso il locale «Sequoia» in Milano, accordandosi per successive consegne di stupefacente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Nell’ordinanza genetica era stato ricostruito un ulteriore incontro di NOME COGNOME in Sesto Fiorentino con COGNOME, uno dei corrieri, avvenuto il 14 aprile 2022, relativo al pagamento della somma di euro 20.000 correlata alla consegna dello stupefacente di cui al capo 3), il cui importo non era stato completamente saldato dal COGNOME, nonché un ulteriore viaggio del COGNOME al porto di Livorno per incontrare il COGNOME e altri soggetti legati al circuito sardo. E stato, poi, ricostruito un incontro del 4 maggio 2022 tra COGNOME NOME COGNOME NOME e altri con il COGNOME e un successivo incontro del 5 maggio 2022 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, individuato quale vettore dello stupefacente in Sardegna,
registrandosi alcuni dissapori tra il RAGIONE_SOCIALE criminale RAGIONE_SOCIALE e alcuni intermediari del COGNOME per l’acquisto di stupefacenti, nonché un ulteriore incontro con il COGNOME del 7 giugno 2022 al porto di Livorno, in occasione del quale quest’ultimo aveva fornito a NOME il numero telefonico del COGNOME stabilendo ulteriori incontri con l’obiettivo di riprendere l’attività illecita. I gruppi risul non aver interrotto i contatti in base a ulteriore attività captativa e a ulter servizi di pedinamento.
2.2. La personalità negativa dell’indagato è stata desunta dai rilevanti quantitativi di cocaina acquistati nel 2022 al fine di una loro immissione nel mercato sardo nonché dalla disponibilità di uomini e mezzi per il perseguimento dei fini illeciti. Sulla base di tale motivazione, comprensiva della valutazione circa l’idoneità della custodia cautelare in carcere come unica misura adeguata a preservare la collettività dal rischio di recidiva, desunta anche dal tentativo di riallacciare i rapporti con COGNOME nel 2023 per mezzo della mediazione del trasportatore COGNOME, il Tribunale ha condiviso la valutazione circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari svolta dal giudice per le indagini preliminari.
2.3. L’allegata cristallizzazione del quadro indiziario a seguito della richiesta di giudizio immediato, menzionata dal difensore nella memoria datata 11 giugno 2024, nulla innova in senso favorevole al ricorrente rispetto agli argomenti svolti nel provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il pericolo di reiterazione criminosa non è stato desunto da un inconsistente ruolo di associato del COGNOME ma, piuttosto, dall’acquisto dall’associazione RAGIONE_SOCIALE di almeno 10 chili di cocaina da lui rivenduti sul mercato sardo, quindi da un giro di affari di centinaia di migliaia di euro. Anche con riguardo ai delitti di cui all’ipotesi accusatoria natura organizzata dell’attività di acquisto e immissione nel mercato della sostanza stupefacente rappresenta elemento significativo della capacità a delinquere e, come espressamente indicato a pag. 6 dell’ordinanza, è idonea a rivelare una particolare pervicacia criminale, non scalfita dal venir meno dei contatti con l’associazione RAGIONE_SOCIALE. Come chiarito dal Tribunale, il dato dell’incensuratezza non è stato valutato come elemento negativo ma, al contrario, ritenuto recessivo rispetto alla pericolosità sociale rivelata dai fat emersi nel corso delle indagini preliminari.
3.1. Il Tribunale ha, inoltre, esaminato il lasso di tempo intercorso tra i fatt e l’attualità desumendone l’assenza di indici positivi a sostegno della diminuzione della pericolosità sociale, sia perché sono stati accertati incontri tra gl intermediari del COGNOME e gli associati milianesi fino al giugno 2022, sia perché Or,
sussistono indici di un incontro tra lo stesso COGNOME e COGNOME NOME COGNOME NOME nel maggio 2022, valutandosi come significativa anche una conversazione tra uno dei corrieri del COGNOME e COGNOME NOME, ritenuta indice della volontà di ristabilire i rapporti con l’associazione RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Tanto per evidenziare che la motivazione che sostiene il provvedimento .impugnato non è manifestamente illogica, non si fonda su condotte estranee all’impianto accusatorio e si attiene ai presupposti di legge sui quali si deve fondare il giudizio inerente alle esigenze cautelari ai sensi dell’art.274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., tra i quali rientrano a pieno titolo le modalità del fatto comportamenti successivi all’ipotesi delittuosa in relazione alla quale sia applicata la misura cautelare.
3.3. Le doglianze tendenti a escludere che il COGNOME abbia continuato a mantenere contatti con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sino a epoca più recente prospettano un’inammissibile lettura alternativa degli elementi indiziari.
3.4. Con riguardo ai provvedimenti di maggior favore adottati nei confronti di altri coindagati, giova ribadire che in tema di esigenze cautelari la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione ‘dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singol sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286363 – 01)
La difesa sostiene che il giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico si debba fondare su dati concreti indicativi di una predisposizione dell’indagato alla violazione delle prescrizioni. Tale assunto è condivisibile; tuttavia, nel ricorso se ne trae la conseguenza, manifestamente infondata, che il Tribunale non si sia attenuto a tale criterio di giudizio, sebbene alle pagg. 7-8 dell’ordinanza i giudici della cautela abbiano evidenziato specifiche e individualizzanti modalità comportamentali, segnatamente il fatto che il COGNOME abbia gestito i traffici direttamente dalla Sardegna, recandosi a Milano solo sporadicamente, dalle quali ha desunto, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che proprio tali specifiche modalità comportamentali possano essere evitate esclusivamente con la misura custodiale.
Per tali ragioni s’impone il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art.616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. c. p. p.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente