Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26347 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAVA COGNOME il 14/06/1973
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP dello stesso tribuna 1’8/10/2024 aveva applicato nei confronti di COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all’art. 512-bis cod. pen. ed all’art. 316-ter co entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. dalla finalità di agevolare la cosc stampo ‘ndranghetistico COGNOME.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, con riferimento all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in quanto il tempo trascorso tra le condotte contestate relative al periodo dal 2019 al 2021 – e l’applicazione della misura rendeva insussistente requisito della concreta attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le argomentazioni addotte si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondate, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Invero, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, come nel caso di specie, l’assenza o la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifi norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01), in quanto il controllo di legittimità, anche nel giu cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali del vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagat trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini prelimina del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo han determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 01).
Il ricorso del COGNOME non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine reati ascrittigli, nemmeno in ordine all’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, riconosciuta dal Tribunale del riesame sul rilievo della piena consapevolezza, da parte del ricorrente, di apportare vantaggi al sodalizio di stampo ‘ndranghetistico riconducibile coindagato COGNOME, prendendo parte, con l’assunzione del ruolo fittizio di socio unico e
amministratore di una società dedita al commercio di prodotti petroliferi – la RAGIONE_SOCIALE s ad un sofisticato meccanismo che consentiva la realizzazione di ingenti profitti tramite l
fraudolenta omissione del pagamento dell’IVA sui prodotti petroliferi.
A tal fine, l’ordinanza impugnata ha valorizzato intercettazioni telefoniche dalle qua emergeva l’accettazione, da parte del COGNOME, dell’invito rivoltogli dal coindagato COGNOME
mettersi a disposizione della cosca capeggiata dallo COGNOME, manifestando spregiudicatezza e lucidità nel mascherare la propria condotta, consapevole di consentire al sodalizio di svolgere
attività illecita.
In considerazione di tale aggravante, il Tribunale ha ricordato la presunzione di cui all’ar
275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha evidenziato come dalle intercettazioni telefoniche sia emersa la disponibilità piena ed incondizionata del COGNOME nei confronti dei coindagati, tanto
che il Canoni gli diceva “una è la RAGIONE_SOCIALE“, manifestando che vi erano altre società e ch l’intestazione di questa poteva essere per loro “un punto di partenza”, circostanza peraltro
riscontrata dal rilievo che lo RAGIONE_SOCIALE è risultato gestire tramite prestanomi sei società.
Anche con riferimento alla presunzione ex lege
di attualità delle esigenze cautelari, il
Tribunale del riesame ha ritenuto che questa non possa ritenersi superata dall’assunto difensivo secondo cui il COGNOME sarebbe uscito in via di fatto dalla società e in considerazione della su
incensuratezza e del tempo trascorso dai fatti, trattandosi di elementi che perdono di valore a fronte della pendenza di procedimenti penali a carico del COGNOME per reati analoghi a quelli per cui si procede: uno per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. commesso nel 2018 ed altro per reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., commesso nel 2021.
Avverso queste conclusioni, il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 co proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio il 15 aprile 2025
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Il relatore
Il Presidente