Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 219 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale di Bari, quale giudice che procede, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso in Bari dal 1998 al 2016 (capo a), e per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bari tra il 1998 ed il 2004 (capo b).
Con sentenza del 28 novembre 2024 NOME Ł stato condannato in primo grado, per i due reati sopra indicati, alla pena di 26 anni di reclusione. Con l’ordinanza oggetto d’impugnazione il Tribunale ha disposto misura cautelare nei suoi confronti, richiamando in motivazione gli esiti dell’istruttoria condotta in dibattimento, in particolare, sulla piena attuale operatività della RAGIONE_SOCIALE e sul ruolo svolto in essa dall’imputato, che custodiva le armi del gruppo e faceva parte del gruppo di fuoco, oltre che essere uno dei referenti del commercio di stupefacenti.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto mancherebbe l’attualità e la concretezza delle stesse.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł relativa anche per gli appartenenti alle c.d. mafie storiche; l’illogicità manifesta dell’ordinanza starebbe nella mancata descrizione di un ruolo attuale del ricorrente all’interno del sodalizio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto nella sostanza sovrapponibili, Ł infondato.
Si tratta di un ricorso in materia cautelare contro l’ordinanza genetica, soggetto, pertanto, alla norma processuale dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., che dispone che ‘l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva’. Il ricorso Ł ammesso, pertanto, soltanto per violazione di legge, e non Ł consentito il sindacato sulla logicità della motivazione.
Il ricorso deduce che nel caso in esame mancherebbero l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, perchØ le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardano il passato, non l’attualità dell’operatività della RAGIONE_SOCIALE; la circostanza che il ricorrente sia stato controllato in periodi recenti con alcuni sodali del clan non sarebbe rilevante, perchØ si tratta soltanto di cinque controlli, isolati nel tempo; i reati sono risalenti nel tempo anche per come Ł strutturata la contestazione; il tempo silente tra la data di commissione del reato e quello di applicazione della misura consentirebbe di superare la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari; sempre in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, non sarebbe stato considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato cessata la libertà vigilata, cui era sottoposto il ricorrente, per cessazione della pericolosità, e che il Tribunale di Bari, quale giudice della prevenzione, ha a sua volta dichiarato cessata la misura della sorveglianza speciale per cessata pericolosità.
Gli argomenti sono infondati.
Il reato di cui l’imputato Ł stato ritenuto responsabile in primo grado Ł assistito nel sistema processuale da una presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, che non Ł scalfita dal mero tempo decorso dalla commissione del reato come contestato nell’imputazione, in quanto ‘in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato, al piø, esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari’ (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01; conformi Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726; nella giurisprudenza piø recente v. anche, nello stesso senso, Sez. 5, n. 36930 del 01/10/2025, COGNOME, n.m.).
Nel caso in esame, di quegli indici che potrebbero dimostrare in modo obiettivo e concreto l’assenza di esigenze cautelari difettano sia la collaborazione del ricorrente con la giustizia che l’eventuale trasferimento dello stesso, nelle more, in zona molto lontana da quella di operatività della RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, nell’ordinanza impugnata si evidenzia che non solo il ricorrente non si Ł trasferito in zona molto lontana da quella di operatività della RAGIONE_SOCIALE, ma continua ad essere controllato in strada in compagnia di appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE (ben cinque controlli di polizia), situazione che rafforza ulteriormente il giudizio di attualità della esigenze cautelari nei confronti di una persona che Ł ritenuta responsabile di appartenere ad una ‘mafia storica’, e che impedisce, pertanto, di attribuire rilievo prevalente, agli effetti della motivazione sull’eventuale esistenza di una violazione di legge, agli esiti del giudizio di pericolosità
attuale nelle procedure davanti al Tribunale di sorveglianza ed al giudice della prevenzione.
NØ Ł necessario in una situazione di questo tipo che l’ordinanza indichi specificamente il ruolo criminale attuale del ricorrente – deduzione che, peraltro in ricorso, Ł proposta nei termini della illogicità della motivazione, che, come detto, non Ł tipologia di vizio spendibile perchØ, in una situazione di presunzione relativa e con riferimento alle ‘mafie storiche’, l’attualità delle esigenze cautelari dipende dalla permanente appartenenza dell’imputato all’organizzazione criminale da cui non risulta il recesso, non da specifici comportamenti recenti dello stesso, che non sono necessari per sorreggere il giudizio di esistenza del pericolo di reiterazione del reato.
Peraltro, l’ordinanza impugnata sorregge il giudizio di non superamento della presunzione relativa anche motivando nel senso che tutti i soggetti attinti da misura continuano a vivere dei proventi del crimine, perchØ non hanno lavoro nØ redditi leciti (pag. 10), e le dichiarazioni dei redditi del ricorrente riportate a pag. 18 confermano, in realtà, questa conclusione.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME