Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MEOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento del Tribunale di Trieste che aveva disatteso la istanza di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt.110 cod.pen., 73 commi 1 e 80, comma 2, Dpr 309/90.
Al COGNOME era contestato di avere concorso alla movimentazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (100 kg), ricevuto da un esponente di cartello colombiano i e di detenerlo ai fini RAGIONE_SOCIALEa cessione a terzi. In relazione a tale reato il ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni sei i mesi otto di reclusione ed euro 80.000 di multa.
Assume il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare, in relazione al requisito RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, che il ricorrente non aveva dedotto alcuna sopravvenienza che consentisse di inferire che si fossero attenuate le esigenze già riconosciute dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e confermate dal Tribunale del riesame, tale non potendo essere consideratO)il decorso del tempo dal precedente pronunciamento de libertate, né la disponibilità offerta dalla compagna RAGIONE_SOCIALE‘imputato di ospitare il ,NOMECOGNOME, NOME cautelato presso la propria abitazione in regime di arresti Idaerricili j ed evidenziava la persistenza RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte nel primo incidente cautelare in relazione al ruolo svolto dal COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALEa filiera RAGIONE_SOCIALEa illecita movimentazione di quantitativi così ingenti di stupefacente, dove erano state valorizzate le relazioni con il narcotrafficante COGNOME, e quindi le relazioni con il mondo del narcotraffico internazionale e delineata una personalità orientata alla reiterazione di condotte criminose RAGIONE_SOCIALEa stessa specie in ragione del precedente specifico e di un carico pendente RAGIONE_SOCIALEa stessa natura; stigmatizzava al contempo una condotta processuale che non denotava resipiscenza o recesso dalla realtà criminale di appartenenza, per non avere il ricorrente fornito agli inquirenti alcuna indicazione, in relazione al patrimonio di conoscenze a sua disposizione, per consentire di individuare i soggetti a monte RAGIONE_SOCIALEa catena di distribuzione.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME prospettando un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare e ai criteri di scelta RAGIONE_SOCIALEa misura, rilevando che la motivazione era meramente apparente perché non si confrontava con la specificità RAGIONE_SOCIALEa posizione del ricorrente, nonchè inosservante
a )0( esigenza di attualizzazione del giudizio sulle esigenze cautelari, anche in ragione del rilevante tempo trascorso dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura (circa due anni), RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta pronuncia di primo grado che aveva escluso la partecipazione del COGNOME alla struttura criminosa dedita alla importazione degli stupefacenti, del comportamento processuale fin dall’inizio collaborativo in quanto improntato a dichiarazioni etero accusatorie nei confronti del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa disponibilità fornita dalla compagna del prevenuto ad ospitare il prevenuto così da fornire una alternativa alla esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare / nella prospettiva del naturale affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe scansioni temporali e RAGIONE_SOCIALEe fasi processuali nel frattempo intervenute e del distacco del prevenuto dalla realtà criminale di riferimento, considerato altresì il ruolo gregario allo stesso riconosciuto in sentenza e la occasionalità RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa che era consistita nella mera intermediazione per una singola operazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari o iò in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto difettare nell’ appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento restrittivoez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, COGNOME, Rv.266676; 3ez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, COGNOME NOME, Rv.282292).
2. Tale principio appare attagliarsi al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico ha vissuto l’intero corso e ha confermato la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari mentre, nel frattempo è intervenuta altresì la pronuncia di condanna del COGNOME in primo grado in relazione alla movimentazione RAGIONE_SOCIALE‘ingente carico di cocaina in concorso con il COGNOME, che fungeva da magazziniere e custode del carico e in collegamento con l’importatore colombiano COGNOME nell’interesse del quale il COGNOME aveva operato in territorio nazionale.
Il principale argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del procedimento cautelare, è rappresentato dal tempo trascorso dai fatti anche in relazione alla durata RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale (circa due anni), il quale assumerebbe rilievo, in una prospettiva di affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, se esaminato congiuntamente al collaborativo comportamento processuale serbato dal ricorrente nel corso del giudizio e RAGIONE_SOCIALEa disponibilità fornita dalla compagna del COGNOME a ospitarlo nella propria abitazione, seppure sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale è coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con l’ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione assolutamente coerente e logica che la permanenza di esigenze cautelari era già stata valutata nel precedente incidente cautelare e che nel presente, valendo i medesimi criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di esigenze cautelari, nessun fatto nuovo era stato addotto per contrastare la precedente valutazione mentre, al contrario, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di t;’, COGNOME t ,c COGNOME /t t COGNOME i u COGNOME li COGNOME [7 n /,, COGNOME ‘ esigenze cautelari Igicorrevano i presupposti fattuali e ,Oersonalìstici indicati dall’art.274 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. a fronte RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe imputazioni ascritte, RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di precedenti penali specifici, tali da giustificare la contestazione RAGIONE_SOCIALEa recidiva specifica e dei tratti:perspnalistici ,RAGIONE_SOCIALE‘indagato che rendono del tutto inadeguata una misura cautelare da eseguirsi presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa convivente, laddove la rilevanza cautelare e preventiva RAGIONE_SOCIALEa misura avrebbe smarrito del tutto la sua funzione a fronte RAGIONE_SOCIALEa gravità e RAGIONE_SOCIALE‘allarme sociale dei reati rispetto ai quali doveva essere preservato il pericolo di reiterazione, RAGIONE_SOCIALEa particolare gravità dei fatti commessi, dei collegamenti mantenuti con trafficanti internazionali dal rilevantissimo spessore criminale, del ruolo primario rivestito nella transazione oggetto del giudizio e di un comportamento processuale collaborativo ma che si era arrestato a indicare i rapporti intrattenuti con l’altro coindagato COGNOME, ma nessun elemento aveva fornito per risalire agli autori RAGIONE_SOCIALEa esportazione internazionale.
4. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata. Il giudice del riesame
ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose RAGIONE_SOCIALEa stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, COGNOME, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, COGNOME, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALE‘indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui At si procede), sia’ COGNOME esame RAGIONE_SOCIALEe concrete condizioni di vita di quest’ultimo.
Le indicate modalità e caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa (ausilio alla movimentazionidi partite rilevantissime di droga che garantivano cospicui profitti allo spedizioniere ma agli stessi intermediari, nella misura di mille euro a chilogrammo a fronte di un carico di cento chilogrammi) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, altissima professionalità manifestata nei fatti reato), costituiscono espressione RAGIONE_SOCIALEa concretezza, ma anche RAGIONE_SOCIALEa attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari connesse al pericolo di A organizzazione di illeciti traffici internazionali e ialta . edisponibilità di un apparato in grado di agevolare lo spostamento, il transito e il reindirizzo di merce illegale.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma indicata in dispositivo a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il president