Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9633 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9633 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 3 novembre 2023, con cui era stata a sua volta rigettata l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore NOME COGNOME, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., poiché il corretto contegno dimostrato durante l’esecuzione della misura costituirebbe indice di resipiscenza,
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la durata della detenzione non sarebbe priva di significato e mancherebbero attuali esigenze cautelari; peraltro, la misura invocata avrebbe comportato l’ingresso in una struttura molto lontana dal luogo di commissione dei fatti per cui si procede.
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame, con argomentazioni coerenti con i principi espressi da questa Corte regolatrice e tutt’altro che illogiche o contraddittorie, ha chiarito la sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato e l’adeguatezza della misura, sottolineando la spiccata capacità delinquenziale dell’indagato, ripetutamente condannato per reati gravissimi e molteplici volte anche per il reato di rapina (quattro episodi, consumati o tentati, solo nel presente procedimento), nonché per evasione. È stata poi evidenziata la mancanza di fatti effettivamente nuovi sopravvenuti, idonei ad attenuare questa valutazione, dato che l’indagato ha allegato soltanto il mero decorso del tempo, l’assenza di condotte antisociali in executivis e la volontà di recupero in una struttura (ma non risulta agli atti documentazione che attesti patologie in atto). Giova osservare come, per quanto qui rileva, il mero decorso del tempo non sia elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 278866).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 febbraio 2024
Il Consiglier 1e estensore GLYPH