Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Crotone, emessa il 24 dicembre 2024, che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata a ricorrente, con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
COGNOME NOME era stato ristretto in carcere in quanto indagato per i reati di partecipazio ad associazione mafiosa e ad associazione semplice finalizzata al compimento di truffe ai danni di imprenditori, aggravata dalla finalità di agevolare la cosca RAGIONE_SOCIALE (capi 35 e 45 della imputazione provvisoria).
All’esito della procedura di riesame dell’ordinanza impositiva della misura, il Tribunale aveva annullato il provvedimento genetico in ordine al reato di associazione di stampo
mafioso di cui al capo 35 e sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura ulteriormente affievolita dal Tribunale di Croto con l’ordinanza prima indicata oggetto di appello da parte del Pubblico ministero.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che il mero decorso del tempo dalla commissione della condotta e dalla esecuzione della misura degli arresti domiciliari senza alcuna violazione, non bastasse a ritenere affievolite le esigenze cautelari, in assenza di ulteriori segna positivi che l’ordinanza del Tribunale non aveva messo in luce, anche in considerazione, nel caso concreto, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione all’aggravante contestata all’indagato quanto al delitto di cui all’art. 416 cod. pen.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari, rinvia l’esecuzione alla definizione del procedimento incidentale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio della motivazione per non avere il Tribunale valorizzato i tempo trascorso dai fatti (commessi nel 2018) e quello in restrizione carceraria (decorrente dal 7 giugno 2023) e in regime di arresti domiciliari (dal 13 luglio 2023) quale indice sintomatico, in assenza di violazioni, dell’affievolimento delle esigenze cautelari anche tenuto conto del ridimensionamento del ruolo del ricorrente dal punto di vista indiziario quale riveniente dalla procedura di riesame, dell’età del ricorrente in quant soggetto settantenne e delle sue condizioni di salute precarie, ulteriormente peggiorate in tempi recenti secondo quanto dedotto in ricorso.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria con la quale si è insistito sui motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.
Va osservato, in primo luogo, trattandosi di appello cautelare, che non possono essere introdotti elementi che non risultano affrontati nel provvedimento impugnato, non avendo il ricorrente dedotto alcunché, davanti al Tribunale, sulla pretermissione di argomenti a suo favore, eventualmente deducibili con altra istanza di revoca.
In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall’appellante, oltre che di qua deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice “ad quem” è attribuito il potere di estendere la propria cognizione “ex officio” a questioni esaminate dal giudice “a quo”, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili an d’ufficio in ogni stato e grado. (Fattispecie relativa ad appello avverso l’ordinanza
rigetto di istanza di dissequestro e restituzione di somme, avanzata dalla difesa di indagato per il delitto di usura, in cui era stata dedotta, per la prima volta avanti al giu del gravame, la questione dell’inutilizzabilità di intercettazioni eseguite nel corso procedimento, in quanto autorizzate in relazione a diverso delitto). (Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285931 – 01).
In secondo luogo, a proposito della sola circostanza di interesse, relativa al tempo trascorso dalla esecuzione della misura (decorrente dal 7 giugno 2023), la circostanza che l’indagato abbia rispettato le prescrizioni imposte e non abbia posto in essere alcuna violazione di esse, non è da sola sufficiente a determinare un affievolimento delle esigenze di cautela, tenuto conto del fatto che si contesta al ricorrente l’appartenenza ad una associazione ben radicata sul territorio e capace di commettere numerosi reati fine, fattispecie associativa peraltro aggravata dalla finalità di agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta.
Va qui applicato e condiviso il principio di diritto secondo il quale, in tema di misu cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenut apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazion concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il me decorso del cd. “tempo silente”, posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286698-01).
Tale principio è conseguenza del fatto che la presunzione indicata può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attivit associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire pr dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a forn dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sezione 2, n, 6592 del 25/1/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02; Sezione 2, n. 38848 del 14/7/2021, COGNOME, Rv. 282131 – 01; Sezione 5, n. 21900 del 7/5/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01; Sezione 2, n. 7837 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280889 – 01; Sezione 5, n. 26371 del 24/7/2020, COGNOME, Rv. 279470 – 01; Sezione 2, n. 7260 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 278569 – 01; Sezione 5, n. 45840 del 14/6/2018, COGNOME., Rv. 274180 – 02). Tale principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. (Sezione 2, n. 7837/2021, cit.; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, COGNOME, Rv. 280452 – 01; Sezione 1, n. 23113 del
19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 – 01; Sezione 5, n. 35848 del 11/6/2018, Trifirò, Rv. 273631 – 01; Sezione 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 – 01; Sezione 3, n. 33051 del 8/3/2016, Rv. 268664 – 01).
Tanto assorbe e supera ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod.proc.pen. Così deciso, il 22/07/2025.