Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34183 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 2/5/2024 del Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso ex art. 310 cod. proc. pen., presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso 1’11 gennaio 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari, eventualmente anche con l’applicazione del braccialetto elettronico.
NOME COGNOME è imputato dei reati di cui all’art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, che hanno dedotto vizi della motivazione, per avere il Tribunale trascurato alcuni atti depositati dalla difesa, che, in uno con il tempo trascorso, avrebbero dovuto condurre ad un epilogo favorevole per il ricorrente. In particolare, il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare gli atti afferenti al procedimento in precedenza instaurato presso il Tribunale di Milano e la relazione di sintesi redatta dal personale del carcere di Tolmezzo, dalla quale si desumerebbe la dissociazione dell’imputato, oltre ad evidenti segnali di resipiscenza, avendo ammesso gli errori e dimostrato, anche mediante la partecipazione alle attività carcerarie, di avere completamente cambiato stile di vita. Posto, poi, che l’imputato risponde di un solo presunto reato fine, commesso ad aprile 2017, e di partecipazione all’associazione presuntivamente commessa fino a giugno del 2020, come da imputazione modificata dal Pubblico ministero durante l’udienza preliminare, il Tribunale non avrebbe considerato il tempo trascorso tra l’applicazione della misura cautelare e gli ultimi agiti illeciti, anche di rilievo associativo, e avrebbe trascurato prendere posizione sui diversi e concreti elementi fattuali favorevoli, quali il comportamento carcerario e la mancanza di condotte ascrivibili all’azione associativa in epoca successiva a giugno 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è, cioè, circoscritto all’esame del contenuto dell’at impugnato, per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità dell
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata è immune da vizi, sindacabili in questa sede.
3.1. Deve premettersi che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all’art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell’imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, n. 37566 dell’1/04/2004, Albanese, Rv. 229141 – 01).
Questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato di all’art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto – quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele, che possano attivarne la latente pericolosità. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, NOME, Rv. 268977 nella cui motivazione la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esule dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268508 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. nel 2017, COGNOME, Rv. 269684 – 01).
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha assolto al suo onere motivazionale,
A fronte della doglianza afferente alle esigenze cautelari, formulata dal ricorrente, il Tribunale ha affermato che la condotta di NOME COGNOME era estremamente grave, atteso che egli ricopriva in seno al contesto associativo un ruolo peculiare, siccome referente dell’organizzazione in Lombardia, con il precipuo compito di detenere, gestire e movimentare somme di denaro, derivanti dal narcotraffico, nonché commercializzare sostanze stupefacenti in territorio lombardo, ove dimorava. Il Tribunale ha aggiunto che, nelle more, era intervenuta sentenza di condanna del ricorrente, pur se non ancora definitiva, e
che difettavano elementi indicativi di una rescissione dal vincolo associativo non potendosi questa desumere dal tempo decorso dagli accadimenti, che si arrestavano quanto alla contestazione associativa all’anno 2020 – ovvero di un’effettiva resipiscenza.
Il Collegio della cautela, quindi, ha rimarcato che «le peculiari circostanze e modalità dei fatti in disamina, valutate in uno con la biografia penale dell’imputato, che annovera già una condanna definitiva sempre per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e relativo diritto scopo, erano tutti elementi univocamente indicativi di spiccata pervicacia criminosa e di professionalità, specie nel settore del narcotraffico, costituendo in ultima analisi specifici elementi fattuali idonei a manifestare l’immanenza delle ravvisate esigenze, pur a fronte di un agire risalente nel tempo» e pur considerando come sollecitato dalla difesa – «il tempo complessivamente decorso in regime cautelare, che rappresenta notoriamente un evento neutro», o «la buona condotta carceraria, atteso che il rispetto delle prescrizioni connesse al regime restrittivo, è condotta dovuta, la cui violazione sarebbe censurabile quantomeno sotto un profilo disciplinare».
Il Tribunale ha aggiunto che l’inadeguatezza del presidio domestico, anche se rafforzato con ulteriori prescrizioni e limitazioni, discende dalla natura e tipologia dei reati per cui si procede, attuabili anche mediante forme di gestione indiretta e/o a distanza rispetto alle quali, dunque, nulla può il braccialetto elettronico, siccome strumento idoneo solo a controllare l’eventuale allontanamento dal luogo di costrizione ma non anche ad impedire la riattivazione dei contatti criminosi e criminogeni.
3.2. Siffatta motivazione, con cui il Tribunale ha desunto la sussistenza delle esigenze cautelari dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell’indagato, è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, come innanzi illustrati al § 3.1.
Non è superfluo ricordare, inoltre, che il Collegio della cautela, nel ritenere persistenti le esigenze cautelari sulla base della prognosi positiva di commissione, da parte del ricorrente, di reati analoghi a quelli per cui si procede, pur a fronte della cessazione della permanenza del delitto associativo al 2020, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/Amato Riccardo, Rv. 281293 – 01), secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali, che
caratterizzano l’associazione di appartenenza, e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativannente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/7/2024