Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38500 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Cariati; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21/06/2023 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell’indagato AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 giugno 2023, il tribunale del riesame di Bologna confermava l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale, del 16 marzo 202 applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione a plurimi reati in materia di traffico di stupefacenti e allfp incolpazione di cui agli artt. 74 del DPR 309/90 e 110 648 ter cod. pen.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite difensore di fiducia ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 27 proc. pen. e vizi altresì di motivazione e di legge in punto di esigenze caute C..-ty n di adeguatezza della misura della custodia/in carcere. Il tribunale avr trascurato la mancata partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti success novembre 2021, con decorso di un significativo lasso temporale rispetto a applicazione della misura, nonché avrebbe anche trascurato l’assenza di conta con i coindagati nel periodo successivo a tale data. Quanto alla applicabilità misura degli arresti domiciliari, il tribunale non avrebbe approfondito il tema idoneità di una tale misura, da applicare ad oltre 1000 km di distanza dal luo presunta operatività della associazione, con braccialetto elettronico e a 56 da una stazione dei Carabinieri. Sarebbe altresì illogica la ordinanza, laddove tiene conto della incidenza sul rischio di reiterazione della avv dìsarticolazione della associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Premessa l’incontestata gravità indiziar tribunale ha motivato la contestata misura richiamando la doppia presunzion relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., conseguente all’ipotesi associa contestata, ed ha altresì verificato la sussistenza eventuale di elementi in g superarla, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive che appaiono analoghe a que in questa sede riaffermate, escludendone ragionevolmente l’emersione. In t senso appare coerente e lineare la valorizzazione dell’importante ruo strettamente fiduciario, assunto dal ricorrente all’interno del sodali coinvolgimento in fatti di rilevante portata anche diversi dal traffico di stupef quale l’ipotesi di autoriciclaggio contestata, l’assenza di una volo dissociazione, nonché il rilievo espresso, e condivisibile sul piano lo dell’intervenuta decorrenza del decorso del tempo dagli ultimi fatti illeciti re quale dato non particolarmente significativo rispetto ad un contesto indizi grave, dimostrativo di uno stile di vita criminale (l’imputato è stato peral raggiunto da altra ordinanza cautelare), protrattosi per anni, con acquisizio indiscussa professionalità nei traffici illeciti, tanto da essere accompagnata da estrema cautela nei contatti con altri soggetti coinvolti nelle vicende ipoti Si tratta di una motivazione, quale quella qui sintetizzata, che ris puntualmente ai rilievi difensivi in ordine alla assenza di esigenze cautela ordine allo specifico tema del decorso del tempo dal novembre 2021 senza alcun coinvolgimento in altri fatti illeciti e in contatti con altri soggetti s proposito, è sufficiente osservare come si sia fatta applicazione di un consol
indirizzo di legittimità, per cui, se da una parte, in materia di presunzione di attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari per i delitti elencati nell’art. 51, co cod. proc. pen., si è chiarito che, ai fini dell’applicazione di tale presunzi tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissi del reato (da ultimo Sez. 3 – n. 16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 – 01), ma c la precisazione per cui il fattore tempo non può considerarsi, da solo, diri essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, ma non suffi dall’altra, si è precisato che in tema di misure coercitive disposte per associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussiste esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, e s natura relativa della presunzione di attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautel valutazione della eventuale prova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il co socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto -; con l’u precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida solt ove il vincolo associativo criminale sia rescisso poiché, se così non fos presunzione non potrebbe ritenersi superata. Si è altresì precisato, e anc punto si trova corrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema misure cautelari per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione, né a ultima dei reati fine dell’associazione stessa, ma ha ad oggetto la pos commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizz l’associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, d 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazio complessiva, che tenga conto dell’eventuale continuità tra reato associati reati-fine, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, e la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé id far ritenere superata la presunzione di cui sopra. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sussiste, peraltro, adeguata valutazione oltre che in tema di proporziona della custodia applicata, a fronte della estrema gravità della condotta, an relazione alla pretesa adeguatezza, secondo la difesa, della misura degli a domiciliari, in ragione di una motivazione che la esclude tenendo conto de possibilità, per l’indagato, di svolgere i medesimi traffici persino all’in un’abitazione, a fronte del conclamato uso di telefoni criptati, con rid massima di contatti personali, così che non si vede quale rilevanza logica p avere, rispetto a tali modalità di condotte criminali, la notazione difensiv collocazione logistica della proposta abitazione e tantomeno sulla distanza da Caserma dei Carabinieri. Tanto più che, come osservato dal tribunale,
consentirebbe all’imputato di mantenere con maggiore facilità contatti illecit allarmante pericolosità nell’area regionale di origine.
Consegue che a fronte di una completa e coerente motivazione, le censure proposte oltre a muoversi su un piano meramente rivalutativo, non manifestano neppure l’intervenuta realizzazione di un doveroso, puntuale confronto con argomentazioni di cui all’ordinanza.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il rico sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 13.02.2024.