Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che conclude chiedendo: annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al terzo motivo di ricorso; rigetto del ricorso nel resto.
udito il difensore di COGNOME NOME, avvocato COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 3 novembre 2023 confermava, nei confronti del ricorrente NOME COGNOME, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 3 ottobre 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo il COGNOME gravemente indiziato del delitto di cui agli articoli 99, 110, 56, 629 com. secondo, in relazione all’articolo 628, com. secondo, n.3, 416 bis.1 cod. pen., 71 D.Igs. n.159/2011, in
concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, per fatti commessi in data 23.05.2018
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi con cui chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di cui all’articolo 606 lettera B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 56, 629 cod. pen. (capo S) dell’imputazione cautelare), 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. In particolare, evidenzia che l’ordinanza impugnata muove il proprio ragionamento attribuendo efficacia probatoria in termini di gravità indiziaria al contenuto delle intercettazioni telefoniche, relative alle conversazioni intercorse tra il 17 maggio e il 24 maggio 2018 tra NOME COGNOME (fratello del ricorrente) e NOME COGNOME (detto NOME), nell’ambito delle quali, tuttavia, NOME COGNOME non risultava mai essere uno degli interlocutori. La motivazione impugnata risulterebbe, inoltre, viziata da contraddittorietà e manifesta illogicità laddove il Tribunale ha prestato credito alle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nell’interrogatorio di garanzia, solamente nella parte in cui esse venivano considerate come un riscontro al contenuto delle intercettazioni eteroaccusatorie intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre le ha reputate mendaci nella parte in cui esse si ponevano in contrasto con l’interpretazione percorsa dal G.I.P.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di cui all’articolo 606 lettera B) ed E) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 416 bis.1 cod. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza sia del profilo soggettivo dell’aggravante ad effetto speciale dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività criminosa della ‘RAGIONE_SOCIALE operante sul territorio di Reggio Calabria, sia dell’ulteriore profilo oggettivo dell’utilizzo del cosiddetto metodo mafioso. Si rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare del tutto carente sotto il profilo della specificità dei presupposti dell’aggravante, con riguardo alla dimostrazione della consapevolezza in capo a NOME COGNOME della finalità di agevolazione mafiosa della condotta che lo stesso avrebbe posto in essere, non diretta soltanto nell’interesse del singolo associato, ma dell’intera RAGIONE_SOCIALE di appartenenza di costui, circostanza che è stata affermata attraverso argomenti caratterizzati dall’uso di espressioni e locuzioni (“appare evidente” – “è possibile affermare”) tipiche dell’argomentazione congetturale e apodittica. Al pari risulterebbe del tutta apodittica nella motivazione la rappresentazione della “efficienza causale nell’incutere un timore aggiuntivo nella vittima”, elemento necessario per riscontrare la sussistenza della contestata aggravante dell’utilizzo del cosiddetto metodo mafioso.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di cui all’articolo 606 lettera B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 274 e 275, comma 4, cod. proc. pen.. La difesa contesta la sussistenza del pericolo di recidivanza per come ritenuto sussistente prima dal G.I.P. e poi dal Tribunale del Riesame, tenuto conto delle suddette risultanze: la tentata estorsione oggetto di imputazione era stata posta in essere nel maggio 2018, quindi, quasi sei anni prima della misura; oltre a tale condotta, l’attività di indagine non ha fatto emergere alcun ulteriore coinvolgimento del ricorrente COGNOME in altre vicende delittuose nel contesto del presente procedimento penale; successivamente a tali fatti non risulta contestata a NOME COGNOME alcuna altra condotta costituente reato nè sono state segnalate frequentazioni del ricorrente con pregiudicati legati all’associazione RAGIONE_SOCIALE. Mancherebbe in sostanza, ad avviso del ricorrente, un’adeguata valutazione circa l’attualità dell’esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato in forza delle argomentazioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di ricorso, in primis va ribadito il consolidato principio di diritto in ordine all’eccezione del vizio della motivazione delle misure cautelari personali, secondo cui: “In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.” (così Sez.2, n.27866 del 17.06.2019, Mazzelli, Rv.276976-01; conf. Sez. un., n.110 del 22.03.2000, COGNOME, Rv.215828-01). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con argomentazioni puntuali e prive di vizi di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, ha indicato le primarie fonti di prova della condotta illecita di NOME COGNOME, in particolare ricavabili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche tra due esponenti dell’associazione denominata ‘RAGIONE_SOCIALE, ossia NOME COGNOME e NOME COGNOME, fratello del ricorrente, poi sostanzialmente confermate dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. La difesa sul punto ripropone censure già svolte davanti al Tribunale del Riesame e
da questo respinte, sollecitando la Corte a sostituirsi ai giudici della cautela in ragione di una lettura alternativa del quadro probatorio, operazione che, come già detto, è del tutto preclusa in sede di legittimità. Questo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.
Analoghe considerazioni per quanto riguarda l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso inerente alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.
In primo luogo, va detto che il Collegio intende ribadire l’orientamento giurisprudenziale, affermato già in più occasioni dalla Corte in casi del tutto analoghi (così, Sez.2, n.19245 del 30/03/2017, COGNOME, Rv.269938-01; conf. Sez.2, n.34786 del 31/05/2023, COGNOME, Rv.284950-01), secondo cui: “Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un’estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come “mafiosi” dalla P. O. – destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l’altro imputato – consentissero di ritenere integrato il “metodo mafioso” di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall’imprenditoria de/luogo, ove la ‘RAGIONE_SOCIALE agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità “tipiche” immediatamente distinguibili dalle vittime)”. Il Tribunale reggino ha evidenziato che, dagli atti di indagine, emerge con chiarezza che l’ipotesi estorsiva nei confronti dell’imprenditore COGNOME era stata portata avanti con i tradizionali metodi intimidatori mafiosi, in un contesto territoriale in cui la presenza della ‘RAGIONE_SOCIALE per il controllo delle attività economiche è noto alla collettività. Anche in questo caso le motivazioni non appaiono censurabili sotto alcun profilo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, invece, all’altro aspetto dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., ossia la finalità agevolatrice dell’associazione mafiosa, va richiamato il principio affermato in massima dalle Sezioni unite (sent., n.8545 del 19.12.2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) secondo cui: “La circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe”.
Sul punto il Collegio del Riesame ha offerto una motivazione congrua e comunque non viziata per contraddittorietà o manifesta illogicità, rilevando specificatamente, in risposta all’eccezione già proposta dalla difesa, che “è evidente, infatti, che dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’indagato che egli avesse contezza della caratura criminale di NOME COGNOME e che avesse, almeno, intuito il contenuto e soprattutto la finalità delle disposizioni impartite dai due coindagati. È quindi possibile affermare che il ricorrente fosse consapevole di realizzare non un interesse personale, ma di soddisfare un interesse riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE“. Non è, del resto, in dubbio che il ricorrente debba essere considerato molto addentro alle dinamiche mafiose, tenuto conto anche dello stretto rapporto di parentela con NOME COGNOME intraneo alla RAGIONE_SOCIALE, pur essendo stata esclusa la sua qualità di partecipe dell’associazione ex art. 416 bis cod. pen..
In forza di queste considerazioni anche questo motivo si presenta come inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso inerente alle esigenze cautelari deve essere, invece, rigettato perché infondato.
In primo luogo, va ribadito il principio, già affermato più volte da questa Corte (così Sez.2, n.22096 del 3/07/2020, COGNOME, Rv.279771-01; conf. Sez. 2, n.23935 del 04/05/2021, COGNOME, Rv.283176-01), secondo cui “In tema di applicazione di misure caute/ari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie incriminatrici, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore)’ . Di conseguenza, anche nel caso di specie in cui la tentata estorsione è aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., opera la cd. doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come correttamente sostenuto dal Tribunale del riesame.
Quanto alla rilevanza del cosiddetto “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l’emissione della misura ed i fatti contestati risalenti al maggio 2018, il Collegio osserva che la giurisprudenza maggioritaria esclude che
tale elemento possa da solo rappresentare prova della rescissione dei legami con il sodalizio criminoso, soprattutto nei casi di associazioni mafiose tradizionali come la RAGIONE_SOCIALE in cui, in base alle massime di esperienza di cui si dispone, risulta oltremodo difficile recidere volontariamente e definitivamente il vincolo associativo senza “contraccolpi”. La Corte, perciò, in più occasioni ha affermato che: “In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residua/e, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze caute/ari.” (così Sez.2, n.7837 del 12/02/2021, Rv.280889-01; conf. Sez.V, n.16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766-02; Sez.2, n.38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01; Sez.5, n.35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01).
Il Collegio, in ogni caso, è consapevole dell’emersione di un orientamento giurisprudenziale che onera il giudice di una motivazione specifica in caso di sussistenza di un significativo “tempo silente”; di recente, infatti, è stato affermato che “In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra “gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.” (così Sez.6, n.2112 del 22/12/2023, dep.2024, Rv.285895-01; conf. Sez.6, n.31587 del 30/05/2023, rv.285272-01).
In realtà, si ritiene che i due orientamenti non presentino una sostanziale contrapposizione, in quanto non vi è dubbio che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che può, tuttavia, essere superata in quanto il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei “pericula libertatis”, è comunque tenuto a valutare, anche in forza delle massime
di esperienza sui diversi tipi di associazione criminale, gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti, non essendo consentito nel nostro ordinamento un qualsivoglia automatismo valutativo (cfr. Sez.5, n.806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv.285879-01). In altre parole, si tratta di motivare adeguatamente sull’esistenza delle esigenze cautelari laddove siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti delle ragioni per escluderle.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fornito sul punto una motivazione congrua e specifica, evidenziando che dagli atti investigativi era emerso che il ricorrente avesse rapporti molto stretti non solo con il fratello NOME COGNOME, intraneo alla RAGIONE_SOCIALE, ma anche con NOME COGNOME, considerato il capo dell’omonima RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale ha, altresì, sottolineato “la dimestichezza e la facilità con la quale lo stesso COGNOME si è reso disponibile alle richieste dei due sodali” per trasmettere la pretesa estorsiva, considerando questi aspetti rilevanti al fine di valutare il concreto rischio di recidivanza. Non va trascurato che NOME COGNOME, nel colloquio del 22 maggio 2018 con NOME COGNOME, il quale rivendicava nei confronti del capo clan la capacità di compiere l’attentato estorsivo, dava atto al suo interlocutore della loro capacità criminale, affermando “lo so che siete capaci”, giudizio riferito ai fratelli COGNOME, gettando un’ombra sinistra sulle loro potenzialità criminali. A fronte di tali evidenze processuali, il solo decorso del tempo dalla commissione dei fatti, non può essere considerato elemento dirimente per vincere la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di altre circostanze che possano indurre a ritenere che NOME COGNOME abbia effettivamente reciso i forti legami con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso deve essere rigettato e NOME COGNOME condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente