Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37366 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37366 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma, qual giudice del riesame, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata ai danni di NOME COGNOME, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritti dall’imputazione provvisoria;
rilevato, ancora, che avverso detta ordinanza ha interposto ricorso pe cassazione la difesa dell’indagato, adducendo l’assenza di motivazione rispetto temi proposti con il riesame avuto riguardo alla attualità e alla concretezza pericolo di recidiva, considerato il tempo trascorso dai fatti, il perio carcerazione successivamente patito dal ricorrente, il percorso di risocializzazio intrapreso dal COGNOME e contestando anche la tenuta della valutazione resa reazione al pericolo di fuga, parimenti apprezzato senza considerare la risalenz degli elementi fattuali rimarcati a sostegno della ritenuta esigenza cautelare;
ritenuto che ad avviso del Collegio, in tema di misure cautelari, pur se pe reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzi relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai
contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve esser espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco tempora privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosi potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussis esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. p ritenuto che, riguardo al rischio di recidiva, da valutare in termin concretezza e attualità, nel caso il Tribunale, senza fermarsi alla presunzione legge favorita dal titolo di reato in contestazione con riguardo alla imputazi associativa, ha con puntualità individuato argomenti logico- fattuali destinat dare contenuti effettivi alla detta presunzione, facendo buon governo di t indicazioni di principio;
ritenuto, in particolare, che, senza privare di rilievo il dato offerto dal trascorso dai fatti, il Tribunale ne ha rilevato la recessività, al pari de momenti di giudizio prospettati dalla difesa, alla luce della consolidata persona criminale del ricorrente (valorizzata facendo leva sul disvalore criminale dei f in contestazione e, in particolare, sul portato qualificato della partecipa associativa contestata al COGNOME, posto a capo del sodalizio di riferimento), non dando coerente attenzione alla vicenda riguardante la consegna all’Imparato della pistola con matricola abrasa (di indiscusso rilievo, vieppiù se letta in funzione attentato omicidiario che questi intendeva realizzare) e, ancora, rimarcan l’indifferenza dell’attività lavorativa in corso emarginata dalla difesa (conside che in precedenza analoghi impegni non erano stati in grado di elidere contestuali iniziative criminali comunque poste in essere dal ricorrente), il t con argomentare che, immune a vizi in punto di puntualità e linearità logica, ren le relative conclusioni di merito al riparo da censure utilmente prospettabili in di legittimità;
ritenuto infine che il ricorso è del tutto generico e aspecifico con riguard ritenuto pericolo di fuga, parimenti indicato dai giudici della cautela a sost della misura adottata, atteso che l’impugnazione difetta di un confronto crit effettivo con le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la concretezza d pericolo di fuga, destinate, per la peculiarità delle situazioni in fatto rappres (si veda il terz’ultimo capoverso di pagina 13), non contraddette dal ricorso, a attualità al rischio paventato, malgrado la data di riferimento delle rel vicende;
rilevato che alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME e j l)
Il Peènte
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