Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/s6 -n -Úíe1e conclusioni del PG NOME COGNOME i j 5
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari che, in accoglimento dell’appello proposto ai sensi dell’art 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha applicato con riferimento ai capi 1), 6) e 10 dell’incolpazione – il primo afferente alla partecipazione dell’indagata a un’associazione aggravata finalizzata al traffico di stupefacenti, i secondi due reati fine – la misura degli arresti domiciliari, nei termini richiam dall’ordinanza impugnata.
1.2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 275, 299, 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, lamentando che non sarebbe stata valorizzata la risalenza nel tempo della condotta e non si sarebbe tenuto conto dell’assoluto allontanamento della COGNOME dal contesto criminale, una volta avvenuta la carcerazione del COGNOME. Avrebbe dovuto essere provata e motivata l’emergenza di esigenze cautelari sulla base di una prova logica fornita di riscontri, operazione che nel caso di specie risulterebbe omessa ovvero affidata a mere clausole di stile. Mancherebbe una valutazione attualizzata degli elementi tale da superare , le allegazioni positive della difesa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si appalesa generico, in quanto indetermiNOME e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Va poi rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo es dell’atto impugNOME al fine di verificare che il testo di esso sia rispondent due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui prese rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragi giuridicamente significative che lo hanno determiNOME; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fi giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Delimitato nei predetti termini l’ambito di valutazione del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che hanno determiNOME la sua decisione. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, affermato dallo stesso Gip, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza addotta dalla difesa – per quale la prevenuta, una volta arrestato il figlio COGNOME NOME non avrebbe posto in essere alcuna condotta criminosa, considerato altresì il tempo di esecuzione delle condotte – non si confronta con il principio giurisprudenziale per il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norm generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il tit cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pe detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del perico (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282766 – 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagNOME da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale di Bari ha osservato che le condotte ascritte alla COGNOME «non possono considerarsi estemporanee e isolate in quanto poste in essere in più occasioni e in un significativo arco di tempo, in un contesto organizzato e capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, come si desume dalla stessa condotta elusiva della COGNOME nel corso delle perquisizioni a casa propria (… che non le impediscono anche successivamente di prestare assistenza al sodalizio», da cui riceve parte dei proventi. Con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e pertanto incensurabile, il Tribunale ha affermato
che, in presenza di tali condotte, del tutto elusive delle indagini in cors delle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria, il decorso del tempo senza aver compiuto ulteriori reati ma senza concreti ed univoci segni di dissociazione dal gruppo criminale appare dato del tutto neutro, mentre la circostanza dell’arresto del figlio, COGNOME NOMENOME oltre ad essere soggetta a variazion o caducazione, non esclude la possibilità che, se lasciata in libertà, la Riz possa fungere nuovamente da tramite a favore dei parenti in stato di detenzione e, in ogni caso, di avere contatti anche con soggetti diversi dal COGNOME, attesa la fitta rete di rapporti che caratterizzano l’associazione parola.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la c:ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente