Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18263 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 6415/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 30/10/1978
avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 17/01/2025, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma del 20/06/2024, che aveva respinto la richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME ritenendo carente il presupposto di cui all’art. 274 cod. proc. pen.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, comma 3, cod. proc. pen. Rileva che la motivazione del provvedimento impugnato Ł contraddittoria, atteso che, da un lato, si ribadisce il ruolo minore rivestito dal ricorrente nel sodalizio criminoso e, dall’altro, gli si attribuisce la veste di intraneo sulla base di elementi di fatto e di diritto del tutto insufficienti, tenuto conto che il COGNOME avrebbe frequentato un unico coimputato, NOME COGNOME; che l’ultimo contatto dell’indagato con altri associati risale al 27/12/2020, quando sembra ‘subire’ un incontro con due soggetti che nemmeno conosce; che le esigenze cautelari non appaiono nØ concrete, nØ attuali, atteso che i fatti sono risalenti e che dal 2021 il ricorrente svolge regolare attività lavorativa. Ritiene, dunque, che il Tribunale abbia svalutato tali ultimi fondamentali elementi, incorrendo in un travisamento dei fatti; che la sussistenza delle esigenze cautelari non può essere desunta dalla gravità del fatto, essendo necessari elementi
ulteriori.
2.1. In data 01/04/2025 sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, risultando del tutto generico ed aspecifico l’unico motivo cui Ł affidato.
Ed invero, il Tribunale del riesame con motivazione diffusa e congrua ha bene evidenziato gli elementi dai quali ha desunto la gravità del quadro probatorio sussistente a carico dell’odierno ricorrente (peraltro, già ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari), valorizzando la ecletticità dei compiti dal medesimo svolti all’interno del sodalizio di stampo camorristico; in particolare, ha individuato sia il ruolo di cosiddetto ‘monetizzatore’ con lo scopo di recuperare i contanti derivanti dalle frodi IVA e di partecipare alle operazioni di ‘ripulitura’ del denaro, che di custode delle armi del sodalizio, circostanze queste ritenute sintomatiche del suo pieno inserimento nelle dinamiche associative, essendo a conoscenza delle criticità che si erano determinate a seguito dell’arresto del coindagato NOME COGNOME.
1.1 Quanto al profilo dei pericula libertatis, il provvedimento impugnato con motivazione esaustiva e priva di vizi logici ha rilevato che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. l’applicazione della misura custodiale intramuraria, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari ovvero che in relazione al caso concreto le stesse possano essere soddisfatte con altre misure cautelari meno afflittive; che, nel caso di specie, non si rinvengono elementi da cui poter desumere il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, non rilevando all’uopo il tempo trascorso dai fatti, in assenza di altri dati significativi.
Osserva il Collegio che, quanto alla rilevanza del cosiddetto tempo silente, si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima impostazione, Ł stato affermato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati – alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, COGNOME, Rv. 285895 – 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/5/2023, COGNOME, Rv. 285272 – 01; Sez. 5, n. 1525 del 6/12/2023, COGNOME, Rv. 285808 – 01; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720 – 01).
Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n, 6592 del 25/1/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02; Sez. 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez. 5, n. 21900 del 7/5/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280889 – 01; Sez. 5, n. 26371 del
24/7/2020, COGNOME, Rv. 279470 – 01). Tale principio Ł stato affermato anche a proposito dei reati aggravati dal metodo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. (tra molte, Sez. 2, n. 7837/2021, cit.; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, COGNOME, Rv. 280452 – 01; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 – 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva Ł superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione.
Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Ł prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicchØ, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 7/12/2021, COGNOME Rv. 282865 – 01; Sez. 2, n. 6592/2022 cit.; Sez. 5, n. 4321/2020, cit.).
1.2 Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto ai precedenti penali e di polizia da cui il ricorrente risulta gravato ed al ruolo ricoperto nel sodalizio camorristico. Con tale motivazione il difensore non si confronta, limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/04/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME