Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37244 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 21/11/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 21 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 12 ottobre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Reggib Calabria che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico, per i reati di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall’art. 61-bis e dall’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e per vari episodi di importazione di cocaina (capi 2, 8, 10, 11 e 16).
2. Il ricorrente lamenta la motivazione apparente sulle esig nze cautelari, rilevando il sopravvenuto smantellamento della compagine a sociativa, la definitiva interruzione del rapporto lavorativa e la connessa preclusione ad avvicinarsi al porto, il cosiddetto tempo silente. Censura la deisione per il disinvolto utilizzo della tecnica del copia e incolla e insiste sull’idoneità degli arre domiciliari a garantire la cautela, non essendo state spiegate le ragioni della possibilità di riorganizzare il florido commercio di sostanze RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Oggetto del ricorso sono solo le esigenze cautelari e non i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti all’indagato che il Tribunale del riesame ha tuttavia ricostruito meticolosamente a pag. 3 e 4 dell’ordinanza. Non è quindi in discussione l’importante ruolo svolto dal COGNOME nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché, grazie alla posizione privilegiata di portuale della RAGIONE_SOCIALE, era stato impegnato costantemente e per mesi inell’attività di importazione ed esfiltrazione di centinaia di chili di cocaina dal porto ci Gioia Tauro. La risposta in merito alle perduranti esigenze cautelari che impediscono l’applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari risiede nelle pag. 5-8 dell’ordinanza. Il ricorso non si confronta con tale ampia mOtivazione ma riproduce sempre lo stesso schema argomentativo dell’assenza di pericolosità. Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che il COGNOME aveva acquisito una tale caratura criminale e una tale professionalità nel settore che era ancora attuale il pericolo di recidiva, sia per i contatti con gli ambienti del narcotraffic internazionale, sia per quelli con malavitosi locali, sia per quelli con soggetti operanti fuori dal porto, sia ancora per l’insufficienza dello stipendio di insegnante della moglie a soddisfare il tenore di vita familiare abituato agli introiti del traff di RAGIONE_SOCIALE. E ciò, quindi, a prescindere dalla cessazione dell’a$sociazione. Il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso la rilevanza del tempo di restrizione in carcere (oltre un anno) e del cosiddetto tempo silente (gli ultimi fatti risalgono al 2021), alla luce del gravissimo quadro indiziario. Peraltro, va aggiunto che in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispétto ai quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione RAGIONE_SOCIALE originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01). Premessa la duplice presurlzione relativa della custodia cautelare in carcere per il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale del riesame ha motivato anche sull’inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a impedire la reiterazione dei reati, richiamando ancora una volta la rilevante caratura criminale del prevenuto.
L’ordinanza resiste dunque alla censura sollevata, dal momento ha esaminato in dettaglio tutti gli argomenti della difesa e li ha disattesi con argomentazione logica e razionale.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore