Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26636 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 406 CC – 04/03/2025 R.G.N. 42869/2024
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 08/02/1982, COGNOME NOME, nato a Napoli il 05/06/1973, COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 02/03/1983, avverso l’ordinanza in data 23/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa in data 12 settembre 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quali gestori di piazze di spaccio, stabili acquirenti o comunque partecipi con ruoli diversi del sodalizio facente capo ad COGNOMECOGNOME, operante dal settembre 2019 all’agosto 2020, in Caivano, al parco Verde.
NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di due motivi, il primo, per violazione di legge e violazione di norme processuali perchØ il Giudice estensore del Collegio del Tribunale del riesame aveva autorizzato, da G.i.p., due proroghe delle intercettazioni sul cellulare del principale indagato del processo, NOME COGNOME il secondo, per vizio di motivazione, la mancanza di attualità della misura cautelare che era intervenuta a distanza di quattro anni dai fatti, quando aveva ormai una stabile attività lavorativa.
NOME COGNOME presenta un primo motivo di ricorso comune a Mostacciuolo e un
secondo motivo per violazione di legge e vizio di motivazione perchØ gli era stata attribuita la partecipazione al clan COGNOME quando era stato condannato con sentenza irrevocabile per la partecipazione al clan antagonista COGNOME; sostiene quindi la mancanza del dolo specifico in termini di affectio societatis alla luce dell’unico episodio del 2 giugno 2020.
NOME COGNOME presenta anche lui un primo motivo di ricorso comune a Broegg e COGNOME, un secondo motivo per vizio di motivazione stante la nullità dell’ordinanza del G.i.p. che aveva copiato a pag. 110-112 le pag. 593-595 dell’informativa, senza un’autonoma valutazione del quadro indiziario, un terzo motivo per vizio di motivazione per assenza dell’attualità delle esigenze cautelari, siccome si era allontanato dalla Campania e svolgeva attività lavorativa in Lombardia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il primo motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti, Ł inconsistente. L’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare un vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e sia ormai preclusa la proponibilità dell’istanza di ricusazione (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 282136 – 01). Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione, i ricorrenti avrebbero potuto verificare al piø tardi all’udienza di trattazione il nome dei componenti il collegio del riesame e presentare istanza di ricusazione, adempimento non assolto e quindi precluso in questa sede.
Il secondo motivo di COGNOME riguarda l’attualità delle esigenze cautelari atteso che la misura era successiva di quattro anni i fatti. E’ pacifico in giurisprudenza che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso Ł solo uno degli elementi rilevanti, sicchØ la mera rescissione del vincolo non Ł di per sØ idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293 – 01). Nella specie, il Tribunale del riesame ha bilanciato il dato del tempo trascorso con il ruolo rivestito dal ricorrente, osservando che aveva ricoperto un ruolo di importanza vitale, non disdegnando di maneggiare armi, droga e di effettuare rappresaglie pur di rafforzare un clan operante proprio in Caivano e che, anche dopo le perquisizioni del 29 maggio, aveva dimostrato di persistere nel proposito associativo a riprova della sfrontatezza e del suo strettissimo legame con i vertici del clan egemone in Caivano . Per giunta, aveva chiesto gli arresti domiciliari in Caivano presso la moglie e i Giudici della cautela hanno logicamente obiettato che per il suo calibro criminale il presidio del controllo elettronico nel Comune ove operava era del tutto inadeguato. La motivazione dell’ordinanza resiste alla censura sollevata.
Il secondo motivo di COGNOME, relativo alla partecipazione a un’associazione, quando era stato accertato che era sodale nell’associazione avversaria, Ł meramente fattuale. Il Tribunale del riesame ha osservato che la condanna per la partecipazione al primo sodalizio alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione, costituiva la riprova della professionalità nello
svolgimento dei traffici di sostanza stupefacente e del pieno inserimento nel circuito criminale che lo gestiscono . A differenza di quanto prospettato, si era dimostrato disponibile a sottomettersi ai nuovi sodalizi, pur di restare all’interno del settore di mercato illecito , portando al nuovo gruppo il proprio contributo. Va precisato che era stato ritratto in un servizio di inchiesta giornalistica sulle piazze di spaccio, girato da Rai 3 a Caivano. Era emersa un’intensa attività di esecuzione di incarichi altamente fiduciari, come le segnalazioni dell’arrivo delle Forze dell’Ordine e la disciplina dei flussi dei clienti. Era quindi un essenziale anello della catena operativa della piazza di spaccio, un elemento vitale per il funzionamento dell’organizzazione sotto la direzione di NOME COGNOME pure presente. Pertanto, la prospettazione del ricorrente dell’irrilevanza di un unico episodio, oltre che fattuale, Ł meramente rivalutativa.
Il secondo motivo di COGNOME, relativo alla nullità dell’ordinanza di custodia cautelare per mancanza di autonoma valutazione del G.i.p., Ł generico. Sebbene siano indicate le pagine del copia e incolla, il Tribunale del riesame ha, da una parte ripercorso i punti salienti del gravissimo quadro indiziario con riferimento alla sua specifica posizione, dall’altra ha verificato che il G.i.p. aveva proceduto a un’autonoma valutazione degli elementi di giudizio rispetto alla richiesta del P.m., rimarcando il ruolo specifico di COGNOME nella piazza di spaccio, passata dal gruppo COGNOME
COGNOME al gruppo COGNOME
COGNOME. La motivazione resiste dunque all’eccezione sollevata.
Il terzo motivo di COGNOME, relativo all’attualità delle esigenze cautelari, Ł del pari inconsistente. Valgono in premessa le stesse considerazioni svolte per COGNOME. Nella specie, il Tribunale del riesame ha bilanciato tale parametro con la pericolosità dell’indagato e la sua capacità delinquere, osservando come egli fosse gravato da ben tre precedenti penali specifici e presentasse una solida professionalità nello svolgimento dei traffici illeciti e ha concluso quindi per la sussistenza di allarmanti esigenze di cautela. Il Tribunale non ha mancato di considerare l’indicazione del domicilio in Lombardia, ma ne ha rilevato l’inadeguatezza, perchØ le indagini avevano comprovato i rapporti di illecito acquisto di droga tra COGNOME Massimo, capo del gruppo criminale, e i soggetti operanti proprio in Lombardia. La motivazione dell’ordinanza Ł ineccepibile anche su questo punto.
GLYPHSulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME