Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16374 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di appello cautelare, il Tribunale di Lecce ha disatteso la richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in essere (RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare) avanzata da COGNOME NOME disposta nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per le fattispecie di cui agli artt. 73 e 74, in relazione all’art.416 bis.1 cod.pen., d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, fatti in relazione ai quali era intervenuta pronuncia di condanna in primo grado alla pena di anni dieci mesi quattro di reclusione.
In particolare, lo COGNOME, come peraltro evidenziato nell’incidente cautelare pervenuto al giudizio di legittimità, e in sede di pronuncia di condanna in primo grado, è stato ritenuto gravemente indiziato di avere partecipato ad un’associazione criminosa dedita al commercio di sostanze stupefacenti di varia natura rivestendo, in particolare, la qualifica di referente RAGIONE_SOCIALE‘associazione sulla piazza di Leverano con l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione di gruppo mafioso, in quanto i proventi del commercio RAGIONE_SOCIALEo stupefacente erano destinati ad alimentare le provviste finanziarie del clan COGNOME.
Con riferimento alle esigenze cautelari, 112, Tribunale del riesame, ritenuto che i profili di concretezza e di attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari erano stati già verificati all’esito del procedimento cautelare concernente l’ordinanza genetica, che il ricorrente non aveva dedotto elementi dotati di rilevanza innovativa rispetto alla situazione già esaminata nell’incidente cautelare e nel giudizio di merito, che sul punto non poteva che trovare espansione la presunzione di doppia adeguatezza riconducibile all’art.275 comma 3 cod.proc.pen. che lo COGNOME non era stato in grado di contrastare e che il diverso trattamento cautelare riservato ad altro dei concorrenti (COGNOME) non poteva essere considerato un elemento distonico e illogico, in quanto contrassegnato da un fisiologico margine di apprezzamento personologico e individualizzante mentre, in relazione alla prospettazione di una collocazione domiciliare in area distante dai luoghi in cui l’attività criminosa si era manifestata, assumeva la irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘argomento, in quanto non in grado di incidere sulla portata RAGIONE_SOCIALEa doppia presunzione, tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEa sostanziale inadeguatezza del domicilio indicato a garanzia RAGIONE_SOCIALEa esigenza di contrastare la reiterazione di condotte criminose RAGIONE_SOCIALEa stessa specie.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME il quale deduce un unico motivo di ricorso con il quale assume contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e permanenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, nonché all’assenza di elementi di novità rispetto al precedente quadro cautelare,. _ _
evidenziando che del tutto errata doveva ritenersi l’operazione logica compiuta dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare nel riconoscere la doppia presunzione derivante dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen. e nel porre l’onere in capo al ricorrente di indicare elementi di novità idonei a superare la suddetta presunzione, laddove una tale valutazione ometteva del tutto di considerare il tempo silente tra la cessazione RAGIONE_SOCIALEa condotta antidoverosa da parte RAGIONE_SOCIALEo COGNOME (pacificamente intervenuta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021) con elisione di qualsiasi relazione con gli altri correi, laddove l’associazione criminale aveva continuato ad operare per oltre due anni, elemento questo riconosciuto rilevante dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo, nonché l’attenuazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari riconosciute in favore di altro correo, che pure era risultato coinvolto per un più ampio spazio temporale e, in ragione di tali elementi, la sopravvenuta proporzionalità ed adeguatezza di misura cautelare detentiva in ambito territoriale lontano da quello in cui era maturata la condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell’ appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo Sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; Ssez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, COGNOME NOME, Rv.282292).
Tale principio appare attagliarsi al caso in specie, in quanto il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico ha vissuto l’intero corso e ha confermato la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari mentre, nel frattempo è intervenuta altresì la pronuncia di condanna RAGIONE_SOCIALEo COGNOME in primo grado in relazione alla partecipazione ad un gruppo criminoso operante in un circoscritto ambito territoriale in cui fungeva da punto di riferimento nella commercializzazione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente.
Il principale argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del
procedimento cautelare, è rappresentato dal tempo trascorso dai fatti dal momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela (circa due anni), il quale assumerebbe rilievo, in una prospettiva di affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, se esaminato congiuntamente al diverso trattamento cautelare riservato ad altro correo.
Ebbene, ritiene il Collegio che le doglianze sopra richiamate siano manifestamente infondate nonché prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME).
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale è coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con l’ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione coerente e logica, che il distacco temporale tra cessazione RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa RAGIONE_SOCIALEo COGNOME e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (circa due anni) era già stato valutato nella precedente fase cautelare, tanto che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare ha riportato un ampio stralcio RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice di legittimità che aveva disatteso (nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2024) il ricorso RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, valorizzando gli stessi riferimenti giurisprudenziali richiamati nel presente incidente dal Tribunale del riesame di Lecce con riferimento alla resistenza RAGIONE_SOCIALEa doppia presunzione di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen., che lo COGNOME assume non operante, precisando che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività RAGIONE_SOCIALEa stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione RAGIONE_SOCIALEa medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. (Sez.3, n.16357, del 12/01/2021, PMT c. Amato, Rv.181293-01; Sez.6, n.5327 del 28/11/2023 n.m.; Sez.4, n.3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv.280243-01).
3.1. D’altro canto, il giudice ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari e la valutazione di proporzionalità e di adeguatezza in termini assolutamente corretti sotto il profilo logico giuridico, tenendo conto in particolare degli indici forniti dalla stessa disposizione normativa di cui all’art.275 comma 1 bis cod.proc.pen. la quale impone che, contestualmente alla pronuncia di condanna, “l’esame RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari è condotto tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘esito del procedimento, RAGIONE_SOCIALEe modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, risulta taluna RAGIONE_SOCIALEe esigenze indicate nell’art.274 comma I, lett.b) e c)”.
Appare pertanto evidente che non risulta correttamente calibrato l’argomento introdotto nei motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, quando contesta al giudice del
riesame di essersi limitato a valorizzare il patrimonio indiziario e conoscitivo a carico del prevenuto, omettendo di valutare il lungo decorso del tempo
dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa cautela e la intervenuta pronuncia di primo grado.
In tale prospettiva pertanto il giudice del riesame, uniformandosi alla norma di cui all’art.275 comma I bis cod.proc.pen., da un lato ha correttamente
considerato l’esito del giudizio con il quale il prevenuto è stato dichiarato colpevole del reato associativo, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sua veste di referente territoriale
e di plurimi reati fine e condannato a pena detentiva particolarmente severa superiore ad anni dieci di reclusione, e RAGIONE_SOCIALE‘altra, nel riconsiderare la personalità
del prevenuto in relazione alle concrete modalità di realizzazione dei reati attraverso una serie di collegamenti con il mondo del narcotraffico che garantivano
un approvvigionamento continuo di stupefacente in rilevante quantità, ha escluso un affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze riscontrate nella misura genetica, fornendo al
contempo logica motivazione del fatto che non potevano attribuirsi profili di novità
né al diverso trattamento riservato ad altro correo, in ragione del carattere individualizzante e non trasferibile RAGIONE_SOCIALEa valutazione sulla esigenze cautelari, né alla disponibilità di un immobile in area distante dal luogo di commissione del reato, in ragione del carattere assorbente RAGIONE_SOCIALEa doppia presunzione, tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEa inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘abitazione (locata solo per alcuni mesi).
4 . Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma indicata in dispositivo a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità al riguardo. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter d isp.att.cod . proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025