Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 795 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 795 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 18/07/1977
avverso l’ordinanza del 29/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore genrela NOME COGNOME dichiararsi inammissibile il ricorso;
che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avver l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato parzialmente l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ro che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confront COGNOME indagato per associazione finalizzata alla commissione dei reati riciclaggio e reimpiego aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (cap riciclaggio anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., (capi e 14). 648 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/67 (capo 27).
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolez relazione al delitto di cui al capo 27), consistenti nella presunta sussistenz contrasto tra COGNOME e COGNOME NOME, per cui COGNOME si sareb procurato l’arma proprio per difendersi da COGNOME , quando invece dai fatti c rappresentati nell’ordinanza cautelare si evinceva che i due non erano aff contrapposti l’uno all’altro; tale diversa lettura dei rapporti tra COGNOME avrebbe fatto luce su una altra possibile ricostruzione della conversaz intercettata, nel senso di un suggerimento di COGNOME a Salsiccia, presente conversazione, su ciò che avrebbe dovuto dire a COGNOME; agli atti, inoltre, n era alcun indizio di un passaggio dell’arma da Salsiccia a COGNOME o vicever tanto che lo stesso Tribunale lo aveva semplicemente ipotizzato.
1.2 Il difensore lamenta che dopo oltre cinque anni dai fatti, in cui non v stata alcuna evidenza di permanenza di legami sospetti o di ripetizione di condo di reato, era stata affermata l’attualità del pericolo di reiterazione del ritenere la sussistenza di esigenze cautelari, valorizzando la mancanza un’attività lavorativa del ricorrente per giungere alla conclusione della at della condotta criminosa (senza considerare che il ricorrente aveva posto in ess attività di compravendita di immobili, aveva locato immobili di proprietà famiglia, aveva ereditato somme di denaro, aveva locato l’immobile di su proprietà in quanto viveva a casa della compagna, eccetera); anche sul punto del ritenuta inidoneità di misure cautelari meno afflittive il Tribunale appariva e incorso in palesi contraddizioni ed illogicità.
1.3 Con riferimento al reato di cui al capo 8), il tribunale aveva affer che la prova della provenienza dal clan COGNOME–COGNOME della somma di C 47.000,00, presuntivamente consegnata da COGNOME a Lombardi, era nella circostanza che pochi giorni prima era stata captata una conversazione tra COGNOME e COGNOME avente ad oggetto una consegna di denaro e la relativa pattuizio
del compenso: poiché COGNOME sarebbe stato un fiduciario del clan COGNOME COGNOME, il denaro consegnato da COGNOME a COGNOME sarebbe stato di provenienza del clan; senonché, il Tribunale non aveva valorizzato la circosta secondo cui il denaro bonificato dalle società di COGNOME era tornato a Lomb per il tramite di società a lui riconducibili.
1.4 Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 1 difensore rileva che la ricostruzione operata dal Tribunale non era affatto id ad avvalorare la derivazione del denaro rinvenuto nelle mani di COGNOME 13.10.2018 dall’importo originario di oltre 4 milioni indicato nella contestaz né che fosse un residuo dell’originario e consistente importo ogge dell’operazione di riciclaggio di cui al capo 13.
1.5 Quanto ai gravi indizio di colpevolezza di cui al capo 2), il difen osserva che il coinvolgimento di COGNOME nell’operazione di riciclaggio effettu tramite bonifici eseguiti nelle date 14.02.2018, 5.04.2018, 25.5.2018, 6.03.2 12.03.2018 e 20.03.2018 non poteva affatto farsi discendere dal contenuto del conversazione tra COGNOME e COGNOME del 6.11.2018, sia perché vi era un notevo e non giustificato divario temporale dalla commissione dell’operazione, sia per stesso tenore della conversazione; nemmeno risultava adeguatamente motivata la ritenuta ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., p non erano stati indicati i riscontri circa la provenienza dal clan COGNOME–COGNOME del denaro consegnato ad Audino ed il rientro di quel denaro in favore del clan
1.6 Con riferimento alla contestazione di cui al capo 1), dalle conversazi intercettate si evinceva che il gruppo di persone tra cui vi era COGNOME a finalità di azioni% relative a denaro di qualsiasi provenienza, per cui la circo aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe potuto essere associa soli reati scopo nel caso in cui fosse stata provata la provenienza del d oggetto delle presunte operazioni di riciclaggio dal clan COGNOME–COGNOME, andava esclusa con riguardo al reato associativo; inoltre, ammesso e non concess che potesse essere addebitato a COGNOME il compimento di reati scopo, fattispecie avrebbe dovuto essere confinata alla mera ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in mater di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’es competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conten
delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza motivazione con cui esse sono recepite” (Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME Rv. 282337); nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una spiegazio perfettamente logica della conversazione intercettata (nel corso della qua ricorrente afferma: “ho preso la 357 me la sono messa di fuori e ci sto andando giro armato…”) alle pagine 17 e 18 dell’ordinanza impugnata.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la presunzione di sussistenza del esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere sup solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’at associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodal potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possi elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferime altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiet concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (vedi 2, n. 6592 del 25/1/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02; Sez. 2, n. 38848 del 14/7/20 Giardino, Rv. 282131 – 01); il principio è stato affermato anche a proposito reati con l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Sez.1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 24/05/2019, Fotia, Rv. 276316 Sez. 2, 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 – 01).
Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo recidiva è superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato medi semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione. Del resto, la presunzione rela di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautela carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, co pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i ca di attualità e concretezza del pericolo
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunal riesame abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenu tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto all’inserimento del ric
in un contesto associativo di particolare spessore criminale, ai suoi preceden carichi pendenti, ai numerosi procedimenti nei quali è indagato o imputa motivando anche sulla inidoneità degli arresti domiciliari ad evitare il peric reiterazione dei reati (si veda l’ampia motivazione contenuta nelle pagine 19 dell’ordinanza impugnata).
1.3 Quanto ai motivi relativi ai capi 8), 14 e 29, si deve ribadire che in di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misur cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le dogl attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esi cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui a 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta il della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazi della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo qu compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente giudice del riesame;
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sull sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME per il contestato al capo 8) nelle pagine 14 e 15, per quello di cui al capo 14) pagine 16 e 17, per quello di cui al capo 2 nelle pagine 13 e 14 dell’ordi impugnata; quanto alla sussistenza dell’aggravante, la stessa è evidenziata d considerazioni contenute alle pagine 12 e 13, in cui viene rilevato che COGNOME aveva un ruolo all’interno del sodalizio che presupponeva la sua conoscenza del provenienza dal clan COGNOME–COGNOME del denaro impiegato nelle operazioni di riciclaggio, e quindi della consapevolezza di agire per agevolare l’attività del
1.4 Relativamente all’ultimo motivo di ricorso, richiamato quanto prim esposto per quanto riguarda la sussistenza dell’aggravante, vi è am motivazione sulla sussistenza del reato associativo e del perché non si p configurare un semplice concorso ex art. 110 cod. pen. (pag.12); si deve infine considerare che il Tribunale ha risposto a tutte le censure già proposte in s riesame e che sono state riproposte con il ricorso in cassazione, con consegue inammissibilità dei motivi di ricorso, dovendosi gli stessi considerare non spec ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso l’ordinanza oggetto di ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà d ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia tras al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristret provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 22/11/2024