Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Guardavalle, il 06/06/1977 avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; vocato NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME che ha udito l’Av chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a NOME COGNOME per il reato ex artt. 390 e 416. bis .1. cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 416. bis .1 cod. pen. Si osserva che, nel valutare l’aiuto fornito da COGNOME a Gallace, il Tribunale ha trascurato che i due sono cugini e non ha motivato circa l’ esistenza del dolo intenzionale necessario affinché ricorra l’aggravante contestata, né circa la funzionalizzazione
dell’attività ai fini della associazione e non soltanto a beneficio personale di Gallace.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa le esigenze cautelari, trascurando il tempo trascorso dai fatti (del novembredicembre 2020) senza che siano emerse condotte devianti, il trasferimento del ricorrente in altro territorio (Torino) e l’avvio di un diverso stile di vita con una attività imprenditoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, considerando anche «il limitato contesto territoriale di riferimento», ha desunto la consapevolezza di NOME circa il ruolo svolto da COGNOME nella cosca: dalla parentela con COGNOME, dai commenti circa il titolo esecutivo di carcerazione nei confronti di COGNOME, dalle cautele nelle comunicazioni effettuate con l’uso di un cripotofonino (rivelativo anche dell’inserimento nei circuiti fiduciari all’interno del gruppo), dall’ attivismo nella direzione della cosca mantenuto da COGNOME durante la latitanza.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi oltre quattro anni e che, sebbene per i reati indicati nell’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzat o la rilevanza del ruolo svolto da COGNOME nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità.
Al contrario, nel ricorso è stato evidenziato che nel periodo di tempo non breve trascorso dai fatti non emersero condotte devianti e il ricorrente si è trasferito in
altro territorio (Torino) adottando un diverso stile di vita e svolgendo un’ attività imprenditoriale.
Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di COGNOME alla luce del principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 3/07/2025