Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27887 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Kosovo il 10/01/1979, avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2025 del Tribunale della libertà di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Ajet Bislimi in relazione a plurimi reati (relativi a detenzione illecita di cocaina) ex art. 73 e al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (operante in Roma, in altre parti d’Italia e in Olanda) descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di Bislimi si chiede l’annullamento della sentenza.
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il decorso del termine di fase relativamente alla durata della misura cautelare. Si osserva che, sebbene l’ informativa finale sia giunta al Pubblico ministero il 26 febbraio 2021, già nel corso delle indagini i Carabinieri di Frascati avevano inviato molteplici annotazioni dalle quali emergeva chiaramente il coinvolgimento di COGNOME nei fatti che gli sono ora contestati e le successive
dichiarazioni di COGNOME hanno soltanto contribuito a rafforzare un quadro indiziario già compiuto
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel trascurare che i fatti contestati risalgono al 2019, il Magistrato di sorveglianza il 4 marzo 2022 ha concesso la misura alternativa dell’affidamento i n prova e dalla documentazione che la sorregge risulta che il ricorrente ha rescisso ogni legame con ambienti criminali, come dimostra anche i fatto che durante la sottoposizione agli arresti domiciliari egli non ha mai trasgredito gli obblighi impostigli e, inoltre, egli era e ancora è dipendente della RAGIONE_SOCIALE , sicché non risultano esigenze cautelari concrete attuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato .
Nell’ ordinanza impugnata sono riassunti gli elementi di valutazione circa i reati per i quali si procede e si osserva, in particolare, che COGNOME svolgeva il ruolo di corriere seguendo le direttive di COGNOME (p. 5).
Il Tribunale ha ritenuto infondata nel merito l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. osservando che, sebbene tra il reat o per il quale è stata emessa la prima ordinanza cautelare e quelli contestati nell’ordinanza impugnata sussista una connessione qualificata, tuttavia i gravi indizi relativi ai reati per i quali ora si procede non erano desumibili dalle fonti allora a disposizione e neanche dalla sentenza di condanna in primo grado emessa il 12 dicembre 2019, ma lo furono soltanto a seguito di complesse indagini compendiate nella informativa conclusiva redatta il 26 febbraio 2021 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati (p. 10-11), alla quale si sono aggiunti i contenuti delle dichiarazioni iniziate nell’ottobre 2023, di NOME COGNOME divenuto col laborante con l’Autorità giudiziaria, le quali soltanto hanno consentito di inquadrare compiutamente i rapporti di COGNOME con i suoi complici (p. 11).
Deve ribadirsi, al riguardo, che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore «deducibilità» dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie alla base dell’ordinanza cautelare successiva, non consiste nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio di dati (documentali e/o dichiarativi) che consenta al pubblico ministero di esprimere una adeguata valutazione della gravità degli indizi (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351).
Inoltre, il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non ha allegato concreti elementi di valutazione che consentano di pervenire a una conclusione diversa,
mentre è onere della parte, che adduce la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la deducibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell’ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione della ordinanza impugnata risulta carente relativamente all’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi circa sei anni e che, sebbene per i reati indicati ne ll’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzat o la rilevanza del ruolo svolto da Bislimi nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità, limitandosi a prefigurare che il ricorrente, se collocato agli arresti domiciliari, possa custodire sostanze stupefacenti avvalendosi anche di telefoni cellulari.
Al contrario, il ricorrente ha addotto degli elementi di valutazione che, sebbene di per sé non risolutivi, hanno comunque una valenza favorevole all’indagato: la concessione (il 4 marzo 2022) della misura alternativa dell’affidamento in prova da parte del Magistrato di sorveglianza sulla base anche della valutazione di suoi eventuali rapporti con ambienti criminali, il rispetto degli obblighi connessi agli arresti domiciliari precedentemente applicatigli, il documentato svolgimento di una attività lavorativa.
Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di COGNOME alla luce del principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME