Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30588 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
IMID:119~ 3etaTE -hit
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del Tribunale della Libertà di Brescia nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato in Albania il 25/11/1983 NOME COGNOME nato in Albania il 31/03/1988 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
udite le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di Domi COGNOME, intervenuto anche in sostituzione, con delega orale, dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’il. ottobre 2024 il Tribunale della Libertà di Brescia, cu stata proposta istanza di riesame nel procedimento a carico, tra gli altri, di NOME COGNOME e NOME COGNOME indagati in relazione al reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 (essi soli anche in ordine al reato associativo, gli altri solo dei reati fin contestati tra il 2020 e la primavera del 2021), ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari in sede del 29 agosto 2024, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, per difetto di attualità delle esigenze cautelari, unico oggetto di contestazione da parte delle difese, confermando il giudizio esistenza e attività di una complessa articolazione del sodalizio criminale contestato, con vertici in Albania e Spagna, in grado di movimentare impressionanti quantitativi di sostanza del tipo cocaina.
1.1. In tale contesto a Domi sono stati attribuiti oltre alla condotta associativa (capo 1) una serie di reati fine (capi 8, 10, 14, 38, 43, 45, 46, 50, 51, 55, 57, 70), ed è stato attestato un suo perdurante apporto alla vita dell’associazione fino al settembre 2020.
COGNOME è stato attribuito oltre alla condotta associativa (capo 1) il capo 23, relativo ad una serie di episodi costituenti reati fine (in numero di sei).
1.2. Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale -richiamata l’ordinanza genetica e dopo aver comunque passato in rassegna i principali argomenti a sostegno della conferma della gravità indiziaria in merito ai singoli reati contestil-ealla contestata associazione in particolare- al cospetto della presunzione relativa dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto, quanto al Domi, di valorizzare a suo favore l’allontanamento, pur non volontario, dal contesto associativo a partire dall’estate del 2020, quando proprio a causa di tale allontanamento, veniva smantellata la base operativa di Brescia, trasferita, sotto la direzione di soggetti diversi, a Romano di Lombarda e Palazzolo sull’Oglio; ha evidenziato come la rnarginalizzazione prima, e allontanamento poi dell’odierno ricorrente trovavano ragione nella progressiva sfiducia nei suoi confronti da parte dei vertici del sodalizio a causa di errori commessi nella gestione della contabilità del gruppo e nella scelta di isolarlo dopo i sequestri di stupefacente intervenuti a
ridosso dell’estate del 2020. Ha, anche, valutato l’intervenuta custodia, dal 31 maggio 2023 (in relazione ai fatti di cui al capo 14 contestato nel presente procedimento), con misura poi sostituita, in melius, dagli arresti domiciliari e poi revocata 1’11 novembre 2023. Ha valorizzato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, in assenza di recenti fatti indicativi di una propensione criminosa.
Ha ritenuto, quanto al COGNOME, sulla scorta del ridimensionamento degli addebiti per esclusione di gravità indiziaria in relazione alla maggior parte degli episodi delittuosi ascrittigli al capo 23, la natura del suo apporto alla associazione consistito nella messa a disposizione in tre occasioni, nell’arco temporale di due mesi, del garage per lo stoccaggio degli stupefacenti e del denaro necessario per gli approvvigionamenti, ritenuta non indicativa di una particolare stabilità, anche in virtù della assoluta fungibilità del suo ruolo, sottolineando il dato di personalità -non preoccupante- e il tempo ‘silente’.
Ha dunque, per entrambi, ritenuto di superare la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione della ritenuta estraneità degli indagati da un contesto di criminalità organizzata, al cospetto di uno iato temporale, tra i fatti di reato e il giudizio cautelare significativo, nel caso di speci variabile tra quattro anni e quattro mesi e tre anni e cinque mesi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bresca il Procuratore della Repubblica in. sede ha proposto tempestivo ricorso, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274, comma 1, lett c), e 275 cod. proc. pen..
Rileva che le ritenute caratteristiche del sodalizio diretto dai fratelli COGNOME, con un livello elevatissimo di organizzazione e professionalità, indicativo di uno spessore criminale di primario rilievo, l’articolata sua struttura organizzativa con vertici in Albania e Spagna, capace di movimentare quantitativi davvero impressionanti di sostanza del tipo cocaina, determinano la sussistenza di cogenti ed attuali esigenze di custodia in quanto per i membri dell’associazione l’attività delinquenziale è assurta a vero e proprio sistema di vita.
Il tempo silente ; in particolare, non sarebbe idoneo, da solo, a superare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
Indica, a sostegno del proprio assunto, l’articolato sistema di riciclaggio del profitto del narcotraffico che implica l’esistenza di una collaterale associazione per delinquere (contestata anche ad un partecipe dell’associazione che ne occupa, COGNOME, e valutata dal Tribunale impugnato a sostegno della ritenuta gravità indiziaria), espressione anch’essa della stabilità e vitalità di un’associazione che funzionava quale “motrice posteriore di un più complesso sistema delinquenziale votato al costante reimpiego del profitto in mercati leciti” (l’ultimo di siffatti episo risale al 20 luglio 2023).
Contesta, in particolare quanto a Domi, la significatività del suo recesso dall’associazione, in quanto non spontaneo, e la rilevanza della già patita custodia cautelare relativa ad uno solo dei reati qui contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Si rileva, intanto, che (Sez. 4,, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01), in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
1.1. Nel caso di specie, il ricorso evidenzia la pericolosità della associazione, che non è posta in discussione nell’ordinanza impugnata, la quale ha effettuato per entrambi gli indagati interessati dal ricorso una disamina individualizzata delle esigenze cautelari, negandone la persistente esistenza e considerando il tempo trascorso dai fatti solo come uno degli elementi da valutare, in linea con la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente.
Le circostanze dedotte come attualizzanti -l’epoca più recente dei riciclaggi contestati nello stesso procedimento, l’arresto di tale NOME COGNOME in data 8/5/2024 per detenzione di 21 kg. di cocaina e il rinvenimento a tale NOME COGNOME all’atto dell’esecuzione della misura di un milione di euro in contantievidentemente non sono valorizzabili a carico degli odierni ricorrenti per non essere a loro riferite né ricollegabili.
1.1.1. A tanto deve aggiungersi, come ben spiegato nell’ordinanza impugnata, il pacifico allontanamento dalla consorteria del Domi a partire dall’estate 2020; secondo l’impugnante la circostanza non avrebbe rilievo, così come la sottoposizione a misura cautelare, poi revocata nel novembre 2023, per un reato fine, stante il ruolo accreditato di assoluto spicco e considerato che il recesso non era stato volontario, ma imposto dai capi del sodalizio per evitare il rischio di investigazioni, mentre l’esperienza cautelare era riferita solo a uno dei numerosissimi episodi e prescindeva dalla contestazione del reato associativo.
Si tratta, peraltro, di elementi puntualmente richiamati dal Tribunale tra quelli indicativi del superamento della presunzione.
Il ricorso, perciò, si traduce nella postulazione di una valutazione delle emergenze investigative differente rispetto a quella effettuata dal Tribunale, senza che sia
evidenziata una effettiva e manifesta illogicità di quella in proposito svolta dal collegio del riesame.
1.1.2. Anche per ciò che concerne l’altro indagato il ricorso è, del pari, inammissibile, posto che, al di là delle considerazioni svolte a proposito delle
caratteristiche dell’associazione, nulla viene opposto alla motivazione specifica fornita dal Tribunale per la posizione del Podja.
2. Il ricorso è, dunque, intanto inammissibile per genericità, intrinseca ed estrinseca, e, comunque, manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025
Il Presidente