Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40064 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 14 maggio 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai
reati di cui concorso in rapina aggravata, in ricettazione e detenzione e porto di armi comuni da sparo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME , a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di gravità indiziaria. Il Tribunale si sarebbe limitato a ripercorrere le insufficienti argomentazioni del provvedimento genetico in ordine alla individuazione dell’indagato quale concorrente nei delitti provvisoriamente ascritti sulla base delle caratteristiche ricavabili dalle videoregistrazioni di sicurezza (da ritenersi quantomeno approssimative) e dall’analisi del traffico telefonico del ricorrente e del coindagato COGNOME (non decisiva, dato che le sommarie informazioni rese da un congiunto avrebbero offerto una ragionevole spiegazione dei movimenti ipotizzati e che altri dialoghi intercettati farebbero dubitare dell’esclusivo possesso del cellulare di servizio in capo a COGNOME).
2.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., per quel che concerne la ribadita sussistenza delle esigenze cautelari, ricollegata esclusivamente alle modalità commissive, pretermettendo la distanza temporale tra il fatto e l’emissione della misura, gli assai r isalenti precedenti penali e l’attuale attività lavorativa, indice di adesione a modelli sociali positivi e di disponibilità di redditi adeguati.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La denuncia di un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in primo luogo, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l ‘ apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono -come nel caso di specie -nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
A fronte del congruo apparato argomentativo che, disattendendo adeguatamente le deduzioni difensive (schiettamente fattuali), registra la gravità, precisione e concordanza della piattaforma indiziaria (cfr. pp. 4-7, in ordine alla compatibilità delle caratteristiche somatiche dell’indagato, ben noto alle Forze dell’Ordine, con uno dei rapinatori, immortalato dalla videosorveglia nza; alla ricostruzione del percorso seguito fino al luogo del delitto da COGNOME e da COGNOME, sulla base dei tabulati telefonic i; dall’improvvisa disponibilità economica successiva alla commissione dei reati per cui si procede), i profili di censura articolati nel ricorso circa la rilevanza e concludenza dei dati probatori, pur investendo formalmente la motivazione, si limitano a sollecitare una diversa ponderazione della piattaforma indiziaria.
Il primo motivo non è, dunque, consentito.
Del pari, quanto alle necessità cautelari, il Tribunale, nel condividere le riflessioni del primo giudice, ha ragionevolmente evidenziato la pregnanza prognostica delle brutali e professionali modalità commissive e il mancato effetto dissuasivo delle prece denti condanne, definitivamente riscontrate dall’ammissione -captata dagli inquirenti -di una perdurante disponibilità alla commissione di rapine.
3.1. D’altronde, l ‘ attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l ‘ attualità e la concretezza delle condotte criminose, di modo che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, COGNOME, Rv. 267785-01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936-01).
Il secondo motivo risulta, quindi, generico, in quanto privo di un effettivo confronto con il provvedimento impugnato, e manifestamente infondato in punto di diritto.
3.2. Giova, infine, notare, ob iter (posto che non risultano dedotti specifici motivi di ricorso per quel che riguarda la scelta e la proporzionalità della misura concretamente applicata), come la posizione processuale di ciascun coindagato sia del tutto autonoma, poiché le valutazioni da esprimere in parte qua si fondano anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, cosicché ben potrebbe risultare giustificata l ‘ adozione di regimi difformi (cfr. Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME