Esigenze Cautelari: Quando l’Allontanamento dal Luogo del Reato Non Basta
La valutazione delle esigenze cautelari rappresenta un punto cruciale nel procedimento penale, determinando la necessità di applicare misure restrittive della libertà personale, come gli arresti domiciliari. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17710 del 2025, offre uno spunto importante sui limiti del ricorso avverso tali misure, specialmente quando si contesta la valutazione di elementi di fatto come l’allontanamento dell’indagato dal luogo del reato.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, emessa a seguito di un annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. Il Tribunale aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un individuo indagato per reati legati agli stupefacenti, commessi in un arco temporale di tre mesi.
La difesa dell’indagato aveva deciso di presentare un nuovo ricorso per cassazione, contestando la decisione del Tribunale del riesame e puntando su un aspetto specifico ritenuto non adeguatamente ponderato dai giudici di merito.
Il Ricorso in Cassazione e le Esigenze Cautelari
Il motivo principale del ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge da parte del Tribunale. Secondo la difesa, i giudici non avrebbero tenuto in debita considerazione, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, una circostanza di fatto rilevante: l’indagato si era allontanato stabilmente dal comune in cui i reati erano stati consumati.
Questo elemento, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della pericolosità sociale dell’indagato e, di conseguenza, sulla necessità di mantenere la misura degli arresti domiciliari. Si sosteneva, in sostanza, che l’allontanamento geografico dal contesto criminale originario avrebbe affievolito o eliminato il rischio di reiterazione del reato.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso una decisione netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia, seppur sintetica, chiude la porta a un’ulteriore discussione sulla misura cautelare in quella sede, consolidando la decisione del Tribunale del riesame.
Le Motivazioni
Sebbene il testo della sentenza non espliciti in dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, è possibile dedurle dai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso per cassazione è un giudizio di diritto, non di fatto. La Corte Suprema non può riesaminare nel merito gli elementi fattuali già valutati dai giudici dei gradi inferiori (in questo caso, il Tribunale del riesame), ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La questione sollevata dall’indagato – ovvero il suo allontanamento dal luogo del reato – è una circostanza di puro fatto. La sua valutazione e il suo peso nel giudizio complessivo sulle esigenze cautelari spettano esclusivamente al giudice di merito. Presentando tale argomento in Cassazione, il ricorrente ha, di fatto, richiesto alla Corte una nuova e diversa valutazione del quadro fattuale, un’operazione che esula dai suoi poteri. L’inammissibilità deriva quindi, con ogni probabilità, dal fatto che il motivo di ricorso non denunciava un vizio di legittimità (come una violazione di legge o un difetto palese di motivazione), ma mirava a ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Le circostanze fattuali, come l’allontanamento dell’indagato, devono essere adeguatamente presentate e discusse davanti al GIP e al Tribunale del riesame. Una volta che questi organi hanno espresso una valutazione motivata, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici precedenti. La valutazione delle esigenze cautelari rimane, pertanto, ancorata all’analisi concreta e fattuale del giudice di merito, il cui operato è sindacabile in Cassazione solo per vizi di legalità e non per una diversa interpretazione degli elementi di prova.
Per quale motivo l’indagato ha presentato ricorso in Cassazione?
L’indagato ha presentato ricorso sostenendo che il Tribunale del riesame non avesse valutato correttamente le esigenze cautelari, omettendo di considerare il suo allontanamento dal luogo in cui i reati erano stati commessi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’allontanamento dal luogo del reato è sufficiente a far decadere una misura cautelare?
La sentenza non entra nel merito specifico della questione. Tuttavia, dichiarando il ricorso inammissibile, ribadisce che la valutazione di tale circostanza di fatto spetta al giudice di merito (come il Tribunale del riesame) e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17710 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Belluno Sabino nato a Pagani il 22/03/1978
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 03/02/2025
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 03/02/2025, il Tribunale del riesame di Salerno, nel giudizio di rinvio seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 01/10/2024, ha confermato l’ordinanza del 10/05/2024 con cui il Gip della stessa città aveva applicato ne confronti di Belluno Sabino, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a più di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 commessi a Maiori, tra ottobre e dicembre 2022.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per avere il Tribunale trascurato di valutare in relazione esigenze cautelari, il fatto che Belluno si era allontanato dal luogo di consumazione dei re
contestati e quindi aveva interrotto le condotte criminose commesse in Maiori nell’anno 2022.
3. Deduce, con un secondo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad un copia – incolla dell’ordina
genetica, del precedente provvedimento di riesame e della sentenza rescindente della Corte di cassazione senza valutare l’adeguatezza delle misura cautelare applicata, in relazione alle
esigenze cautelari da soddisfare.
4. Il ricorso è inammissibile.
In data 24/03/2025 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di Belluno
NOMECOGNOME conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia
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non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la
rinuncia è stata determinata dall’intervenuta revoca della misura della misura cautelare degl arresti domiciliari, sostituita con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.
p.q.nn.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/04/2025