Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39422 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mondragone (Ce) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/07/2025, il Tribunale di Salerno, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 15/05/2025, con cui era stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME, applicava al predetto la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni RAGIONE_SOCIALE provincia di Caserta e di Salerno, prescrivendo al medesimo di allontanarsi da tali luoghi e di non farvi rientro senza l’autorizzazione del giudice che procede.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno propongono ricorso i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, relativo ai capi 1) e 2), si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale con specifico riferimento alla integrazione ‘dell’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’art 640 -bis cod. pen., in relazione all’art. 640, comma 1 e 1 cod . pen .’ e carenza e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all’art . 273, comma 1, cod. proc. pen.
Al riguardo, lamenta il ricorrente come la motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia mancante, apparente e carente di valutazione degli elementi favorevoli all’indagato, tra cui le dichiaraz i oni rese dall’indagato nel corso dell’inte rrogatorio di garanzia in data 12 maggio 2025.
Deduce vieppiù ‘travisata valutazione motivazionale dei principi di funzionamento ed operatività dell’O.P., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (pag . 4 ricorso): in particolare, si duole il ricorrente di come il Tribunale utilizzi impropriamente i termini ‘ conferimento ‘ e ‘ trasferimento ‘ dei prodotti ortofrutticoli come se avessero il medesimo significato, omettendo di considerare che, come chiarito dal COGNOME in sede di interrogatorio, il prodotto ortofrutticolo veniva conferito da parte delle ditte individuali del COGNOME (socie RAGIONE_SOCIALE società cooperativa) alla RAGIONE_SOCIALE, ma di fatto non veniva trasportato nei magazzini RAGIONE_SOCIALE cooperativa per salvaguardare il prodotto alimentare, soggetto a facile deperimento, trovandosi i terreni delle imprese agricole dislocati in provincia di Caserta; inoltre, tale pratica era attuata da molti altri soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ritenuta metodica operativa consentita.
Dopo avere ripercorso gli elementi emersi in sede di indagine, costituiti anche dalle dichiarazioni rese dagli impiegati presso la società RAGIONE_SOCIALE e dagli esiti RAGIONE_SOCIALE perquisizione effettuata presso la sede operativa RAGIONE_SOCIALE suddetta società (all’interno RAGIONE_SOCIALE quale venivano rinvenuti documentazione e strumenti di pagamento riferibili a soggetti RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME collegati alle ditte individuali oggetto di indagine), il ricorrente censura poi la valutazione da essi t ratta dal Tribunale del riesame, deducendo come ‘se per un lato risulta pacifico che fosse il COGNOME NOME o ‘impropriamente’ ad intrattenere i rapporti intercorrenti
con l’O.p., RAGIONE_SOCIALE, per conto delle ditte individuali RAGIONE_SOCIALE, anche in ambito di ‘stipula di contratti di fornitura ortofrutticoli’ , per altro versante emerge chiaramente che fosse sussis tente una effettiva rapportabilità tra le ditte individuali ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del processo commerciale del prodotto ortofrutticolo, e che pertanto l’O.P. (pur in assenza di un trasferimento dei prodotti presso i di lei magazzini) rivestiva comunque quella centralità in tema di strategia di produzione e commercializzazione efficace di cui all’art . 39 del T.F.U.E.’ (vds . pagg. 8-9 del ricorso).
Osserva vieppiù il ricorrente che, sebbene il d.lgs 102/2005 abbia previsto che le O.P. nazionali svolgano attività di commercializzazione dei prodotti, dal tenore letterale delle norme di settore emerge come la commercializzazione diretta rimanga facoltativa, essendo invece elemento imprescindibile il ruolo di intermediazione che deve essere svolto dalle OO.PP.
A parere del ricorrente, dunque, risulta carente ed illogica, oltre che affetta da ‘travisamento RAGIONE_SOCIALE fonte probatoria’, la motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove, pur riconoscendo alla RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di attività lecita mediante la definizione di piani operativi, partecipazione ad eventi fieristici ed altro, la circoscrive ai soli casi in cui i prodotti agricoli venivano materialmente trasportati nei suoi magazzini.
Deduce infine, in punto di elemento soggettivo, come l’indagato non abbia avuto né la consapevolezza né la volontà di interagire con gli associati, né che possa ritenersi integrato il dolo di cui all’art . 640 -bis cod. pen., essendo emerso che la metodica RAGIONE_SOCIALE ‘triangolazione’ era utilizzata dalla molteplicità dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ritenuta lecita e consentita.
2.2. Con secondo motivo, relativo ai capi 1) e 2), si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) , cod. proc. pen., rispettivamente, carenza, contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 292 lett. c) e c -bis) , cod. proc. pen., e inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla l. 16 aprile 2015 n. 47, in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Al riguardo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, oltre che la illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE stessa, nella parte in cui il Tribunale è incorso in evidenti errori di valutazione derivanti da una fallace rappresentazione di dati storici e fattuali: fa riferimento in particolare il ricorrente, oltre che al contenuto dell’interrogatorio di garanzia, al sopravvenuto recesso da RAGIONE_SOCIALE di tutte le ditte individuali del RAGIONE_SOCIALE, come documentato dalla difesa alla udienza camerale del 24 luglio 2025, in cui veniva prodotto il verbale RAGIONE_SOCIALE assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 giugno 2025, da cui risultavano essere pervenute -ed approvate dai soci presenti all’unanimità , con efficacia dall’11 maggio 2025 – le dimissioni a mezzo p.e.c. dei soci produttori (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE), mentre la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE risultava cessata. Inoltre, dal medesimo verbale del 4 giugno 2025, congruente con la visura camerale e con l’estratto del libro soci prodotti anche innanzi al Tribunale del riesame, risultava che i sei
consiglieri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, destinatari del provvedimento cautelare, avevano notificato le loro irrevocabili dimissioni dalla carica.
Vieppiù rileva il ricorrente come il Tribunale del riesame, con riferimento alla posizione di altri co-indagati, quali NOME COGNOME, avesse escluso la ricorrenza di residue esigenze cautelari, proprio prendendo atto del contenuto del verbale di assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 giugno 2025.
Il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione si rinverrebbe dunque, a parere del ricorrente, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ancora attive ed operative le imprese agricole del COGNOME sulla base di elementi evidenziati nella informativa di p.g. che sono antecedenti il recesso da socie, nel maggio 2025, da RAGIONE_SOCIALE, di tutte le ditte individuali del RAGIONE_SOCIALE, senza dare evidenza di contatti o cointeressenze tra l’indagato ed i componenti l’attuale rinnovato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento, poi, alla prospettata rappresentazione secondo cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe ancora cliente finale di RAGIONE_SOCIALE e ben potrebbe dunque, ricorrendo ad altre ditte fittiziamente intestate, proseguire nel meccanismo criminoso, si tratterebbe, a parere del ricorrente, di congettura basata su variabili astratte, non essendo mai stata la società RAGIONE_SOCIALE socia di RAGIONE_SOCIALE e non risultando elementi da cui inferire che il COGNOME si possa servire di atre ditte agricole fittiziamente intestate.
La motivazione così strutturata viola, dunque, a parere del ricorrente, i requisiti di concretezza ed attualità RAGIONE_SOCIALE valutazione in punto di pericolo di recidivanza, che deve invece fondarsi su elementi concreti e non congetturali (a tal fine menziona Sez. 6, n. 8211 dell’11/02/2016, Rv 266511 e Sez. 5, n. 12618/2017) e carente altresì nella parte in cui non tiene conto delle dichiarazioni confessorie rese dall’indagato in sede di interrogatorio.
Astratte e congetturali vengono poi ritenute anche le considerazioni aggiuntive fondate sulla considerazione che la società RAGIONE_SOCIALE risulta già coinvolta in altra indagine penale, senza illustrare gli elementi di connessione al fine del giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione dei reati, di contro evidenziando il ricorrente trattarsi di indagine avente ad oggetto il reato di sfruttamento lavorativo, senza alcuna connessione, dunque, con i fatti di cui si discute.
Insiste pertanto per l ‘annullamento RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome fondato su motivi aspecifici, generici o comunque non consentiti.
Quanto al primo motivo, relativo al quadro indiziario, esso risulta meramente reiterativo, a fronte peraltro di doppia motivazione conforme sul punto e RAGIONE_SOCIALE formazione del
giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, rispetto a cui non vengono dedotti elementi nuovi.
2.1. Invero, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza con cui ha disposto la revoca RAGIONE_SOCIALE misura degli arresti domiciliari, ha ritenuto immutato il quadro RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria, ritenendo venute meno le sole esigenze cautelari, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall’indagato in interrogatorio di garanzia e d al l’intervenuto recesso delle aziende RAGIONE_SOCIALE famiglia RAGIONE_SOCIALE da soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Ad ogni modo, il motivo si pone come generico, siccome oppone una mera diversa lettura del materiale indiziario, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la ordinanza impugnata.
Di contro, dopo avere richiamato il quadro normativo e le valutazioni operate sul punto anche nell’ordinanza genetica, il Tribunale del riesame ha evidenziato , con motivazione puntuale, compiuta e logica, come, sebbene la attività di commercializzazione diretta del prodotto da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. sia facoltativa ed imprescindibile invece quella RAGIONE_SOCIALE effettiva intermediazione, nella specie RAGIONE_SOCIALE si sia di fatto limitata a svolgere attività accessorie e marginali (quali la partecipazione ad eventi fieristici, la registrazione di marchi e loghi), lasciando una quasi totale autonomia gestionale ai propri aderenti, dissimulata dalla predisposizione di documentazione contabile ed extracontabile attestante una realtà difforme ed omettendo attività e funzioni di controllo prescritte dalla normativa di settore (vds. pagg. 79 dell’ ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha poi preso in esame specificamente anche la pratica RAGIONE_SOCIALE cd. triangolazione ovvero il mancato trasferimento materiale dei prodotti agricoli alla O.P., per rilevare come, sebbene potesse trattarsi di pratica dettata dalla natura deperibile dei prodotti, ciò non avrebbe comunque esentato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che nella specie si limitava alla fatturazione) dallo svolgere il suo ruolo central e di gestione e coordinamento dell’operazione , che costituisce requisito per accedere e mantenere il contributo economico comunitario (vds. pag. 13 e pagg. 16-18 RAGIONE_SOCIALE ordinanza, in cui fa richiamo a pagg. 180 e ss. ordinanza genetica e alle conclusioni dell’ausiliario dott AVV_NOTAIO, nonché ai fini istituzionali e statutari dell’O .P., a cui accedono compiti di indirizzo, vigilanza e controllo).
Il Tribunale, nella puntuale ricostruzione operata, ha altresì evidenziato il meccanismo operativo RAGIONE_SOCIALE associazione che, per quel che qui interessa, vedeva lo RAGIONE_SOCIALE essere l’ unico cliente a cui le ditte individuali RAGIONE_SOCIALE famiglia RAGIONE_SOCIALE vendevano i loro prodotti per il tramite dell’O.RAGIONE_SOCIALE . Il Tribunale ha quindi illustrato il meccanismo fraudolento attraverso cui la RAGIONE_SOCIALE riusciva, proprio con la fattiva e perdurante messa a disposizione delle ditte RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME, tutte di fatto gestite dall’indagato , a perseguire la illecita finalità di innalzare il Valore di produzione Commercializzata (necessario e valutato per accedere ai contributi) mediante la produzione di falsa documentazione contabile e di trasporto, da cui risultavano false operazioni di vendita del prodotto (vds. pag. 34 ordinanza cit.): invero, era lo RAGIONE_SOCIALE, acquirente del prodotto agricolo, a
prelevarlo direttamente dai terreni delle ditte venditrici, con propri mezzi e uomini, ad occuparsi dei rapporti delle ditte venditrici con RAGIONE_SOCIALE, dei contratti di fornitura e degli strumenti di pagamento delle ditte, tanto che tutta la documentazione relativa ad essi veniva rinvenuta nella sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre nelle sedi delle singole ditte, stabilite in appartamenti, non si rinveniva traccia di documentazione contabile o extracontabile riferibile alla attività di impresa (pag. 31 ordinanza).
Anche con riferimento all’elemento soggettivo , questo è stato inferito con motivazione logica e compiuta, aderente agli elementi indiziari raccolti ed esente da vizi scrutinabili in questa sede (vds. pagg. 22 e 32 RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata).
Con motivazione altrettanto coerente e logica, e non contradditoria, poi, sono state illustrate le ragioni per cui il ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto invece effettivo per quelle imprese non indagate o per la parte RAGIONE_SOCIALE produzione di quelle indagate per cui è stata effettivamente svolta attività di verifica del prodotto e contrattazione col cliente finale (vds. pag. 33 RAGIONE_SOCIALE ordinanza).
Si tratta di motivazione compiuta, logica e coerente, nonché aderente alle risultanze del compendio indiziario, e assunta valutando anche le emergenze dalle dichiarazioni rese in interrogatorio dall’indagato, e come tale non censurabile in questa sede.
Quanto al secondo motivo esso risulta generico ed aspecifico, poiché non si confronta in modo critico con la motivazione del provvedimento impugnato, né porta censure in grado di disarticolare il ragionamento operato dal Tribunale.
3.1. Deve anzitutto precisarsi come, con riferimento alle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sia equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richieda, invece, da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative RAGIONE_SOCIALE condotta, RAGIONE_SOCIALE personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, non essendo, invece, richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, COGNOME, Rv. 288197 -01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025 , COGNOME, Rv. 288476 -01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769 -01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 -01).
3.2. Orbene, ciò premesso, quanto alla permanenza, attualità e concretezza delle esigenze di cautela, il Tribunale ha articolato l’impianto motivazionale confrontandosi con la decisione del primo giudice e dotando di maggior forza persuasiva il proprio provvedimento, attraverso il richiamo puntuale ad elementi, di ordine logico e fattuale, non considerati nella ordinanza di revoca RAGIONE_SOCIALE misura cautelare.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che le ditte individuali RAGIONE_SOCIALE famiglia RAGIONE_SOCIALE sono ancora attive e lo RAGIONE_SOCIALE è ancora cliente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che anche per il 2024 e sino al 4 giugno 2025 ha chiesto ed ottenuto contributi agricoli).
Inoltre, nel provvedimento impugnato si è fatto puntuale richiamo di tutte le univoche emergenze da cui è risultata la permanente operatività del sodalizio, pur a fronte di formali dismissione dei ruoli ricoperti nella RAGIONE_SOCIALE: così è stato rilevato che NOME COGNOME, ossia il capo del sodalizio criminoso e colui che ha firmato tutta la documentazione cartolarmente falsa, si è dimesso solo formalmente da RAGIONE_SOCIALE a luglio 2024, ossia nel pieno delle indagini, continuando tuttavia a gestirla di fatto (vds. verbale del 30 luglio 2024 richiamato in ordinanza, da cui risulta che il COGNOME è stato cooptato fino alla scadenza dell’incarico che si attesta al 2025 ; inoltre la Guardia di Finanza, nella nota del 23 maggio 2025, ha attestato la partecipazione del COGNOME ad un evento fieristico tenutosi a maggio 2025 a Milano insieme ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE ed accertato che il suo soggiorno nell’occasione è stato finanziato proprio da RAGIONE_SOCIALE, che gli ha fornito anche l’accredito per l’accesso alla RAGIONE_SOCIALE e che l’ RAGIONE_SOCIALE ha interloquito con COGNOME quale interlocutore di RAGIONE_SOCIALE).
Il Tribunale ha poi dato atto che il COGNOME ancora nel 2025 è stato controllato a bordo di auto intestata ad NOME COGNOME ed aveva in uso, anche al momento dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare , l’ utenza telefonica intestata ad NOME COGNOME; ed ancora, ha evidenziato come il capitale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, costituita dal COGNOME nel 2017, è stato interamente versato da RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base delle circostanze fattuali illustrate, ed in ragione di un meccanismo criminoso organizzato dallo stesso COGNOME e portato avanti con sistematicità per anni, nonché del perdurante afflusso di contributi (distribuiti tra i soci, tra cui le ditte riconducibili al COGNOME, anche a giugno 2025), il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, tenendo conto, da un lato, che le ditte individuali RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME sono ancora attive e che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta ancora cliente finale di RAGIONE_SOCIALE e ben potrebbe, ricorrendo ad altre ditte fittiziamente intestate, proseguire nel meccanismo criminoso (vds. pag. 34 RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha quindi ritenuto che i formali recessi da soci delle ditte individuali, intestate a membri RAGIONE_SOCIALE famiglia dell’indagato ma da lui di fatto tutte gestite, non scongiurino il pericolo di reiterazione criminosa, così come le formali dimissioni del COGNOME da Presidente del C.d.A. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno impedito al medesimo di continuare di fatto ad occuparsi RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE O.P.
A tal fine il Tribunale ha esplicitato le sue conclusioni facendo riferimento al ruolo rivestito dal COGNOME nella costituzione del sodalizio nell’ambito del quale è contestato al ricorrente il ruolo di ‘organizzatore’ (capo 1 RAGIONE_SOCIALE rubrica) -, alle condotte poste in essere dal medesimo, consistite nella perpetuazione del meccanismo fraudolento di indebita percezione dei contributi, ed evidenziato altresì i variegati ambiti di cointeressenza tra costui e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ha inoltre rilevato come la richiesta di contributi sia stata portata avanti anche nel 2024 e sino al giugno
2025, quindi ben dopo la conoscenza dell’esistenza di indagini che coinvolgevano l’attività RAGIONE_SOCIALE O.P. (vds. pag. 14 ordinanza cit.).
D’altro canto, il riferimento al coinvolgimento del COGNOME in altro procedimento penale è stato operato, nella ordinanza impugnata, per orientare la scelta RAGIONE_SOCIALE misura in concreto idonea a contenere le ritenute esigenze di cautela, mettendo in risalto la gestione anche in quel caso unitaria, riconducibile all’indagato, sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che delle singole ditte individuali formalmente intestate a familiari: si tratta pertanto di dato che, a prescindere dall’oggetto dell’indagine, è assunto dal Tribunale a premessa del ragionamento logico per cui il COGNOME «deve essere allontanato dalle società attraverso la quale ha perpetrato l’illecito per anni ossia: le imprese agricole di famiglia intestate a congiunti che gestisce di fatto, la società RAGIONE_SOCIALE di cui è stato amministratore e di cui è tutt’ora socio; la stessa NOME COGNOME attraverso la quale ha posto in essere il meccanismo RAGIONE_SOCIALE cd triangolazione».
3.3. Il Tribunale ha dunque ottem perato all’obbli go di adottare una motivazione rigorosa, che si è confrontata in modo specifico con quella del primo giudice in punto di esigenze cautelari, giungendo a superarla con argomentazioni dotate di particolare forza persuasiva, siccome agganciate a specifici elementi di ordine fattuale e logico che danno conto, nel giudizio prognostico, del grado di coinvolgimento e RAGIONE_SOCIALE cointeressenza del COGNOME nella vita del sodalizio, capace di mantenere l’operatività nonostante l’avanzare delle indagini e le scelte formalmente palesate dagli indagati.
Con tutti questi profili e con una motivazione compiuta, priva di aporie logiche e puntuale il ricorrente non si confronta, se non meramente opponendo una rilettura delle circostanze dedotte. Né può invocarsi il rilievo dato alle dimissioni da soci con riguardo ad altri coindagati, stante la non assimilabilità delle posizioni: invero, nel caso del coindagato COGNOME diverso risulta il ruolo (di partecipe) ritenuto assunto da costui nella associazione e differenti sono quindi le valutazioni che sono state operate con riferimento al rapporto con RAGIONE_SOCIALE; di contro, risulta, come detto, ben evidenziata dal Tribunale, nella ordinanza impugnata, la peculiare incidenza ed il ruolo del COGNOME, sia nella organizzazione RAGIONE_SOCIALE associazione che nel suo funzionamento, attraverso un meccanismo illecito che si giovava di schermature nella titolarità delle ditte , facenti capo all’indagato, che hanno consentito il perpetuarsi delle condotte fraudolente.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’a rt. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila, così stimata in ragione delle cause di inammissibilità del ricorso, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME