Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45123 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45123 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1.COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME, nata a Lodi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento emesso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Benevento. Questi, all’esito della condanna degli imputati, in sede di giudizio abbreviato, per il trasporto di 18 kg di
hashish, qualificato ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli hanno presentato un unico comune ricorso COGNOME e COGNOME, con atto sottoscritto dal loro difensore, articolando due motivi concernenti le sole esigenze cautelari.
2.1. Con il primo censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e ss., 299 e 310 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto l’assenza di un comportamento collaborativo degli imputati sebbene avessero ammesso i fatti in sede di convalida e comunque i panetti di droga trasportati non fossero affatto ben occultati.
Inoltre, il Tribunale aveva valutato attuali e concrete le esigenze cautelari nonostante dopo oltre quattro mesi dalla scarcerazione i ricorrenti non si fossero dati alla fuga, non avessero commesso altri reati e, comunque, non risultasse affatto che avessero collegamenti con la criminalità organizzata proprio alla luce dei risultati dei tabulati dei cellulari sequestrati.
2.2. Con il secondo motivo censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati nonostante elementi positivi per una loro rivalutazione anche considerando che, detratto il pre-sofferto, al di sotto dei quattro anni, potrebbero beneficiare della sospensione dell’esecuzione e dell’applicazione di misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze e che, nella specie, non è contestata la gravità indiziaria, il provvedimento impugnato, con motivazione priva di lacune o incoerenze, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari in base a diversi elementi, tutti puntualmente esposti.
Innanzitutto, ha desunto la pericolosità sociale attuale e concreta dei ricorrenti dall’apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali: a) le specifiche modalità e circostanze del delitto contestato, ovverosia il trasporto di un rilevante carico d hashish da Roma a Taranto, dimostrativo della «radicata fiducia da parte dei
soggetti per cui essi realizzavano il trasporto» (pag.2); b) l’elevata sanzione irrogata con il giudizio abbreviato pari a quattro anni e due mesi di reclusione, oltre la multa; c) la negativa personalità degli imputati desumibile sia dal contrasto risultante dalle dichiarazioni da ciascuno rese in sede di convalida in ordine alla conoscenza e all’entità dello stupefacente sequestrato; sia dalle ricevute di pagamento e biglietti pubblicitari di strutture ricettive incompatibili con il loro st di disoccupazione; d) le diverse condanne di COGNOME per violazione della normativa a tutela dei lavoratori, dimostrative della sua indole trasgressiva .
Si tratta di circostanze ritenute correttamente rappresentative del concreto rischio di recidiva dei ricorrenti, anche considerata l’assenza di una loro attività lavorativa, tali da rendere ininfluenti l’ammissione dei fatti, consenguente all’avvenuto sequestro dello stupefacente in loro possesso, e le modalità dell’occultamento.
Il provvedimento impugnato, nell’accertare la proporzione e l’adeguatezza della misura custodiale – peraltro applicata senza il braccialetto elettronico nonostante l’assenza di motivazione circa la sua non necessità ex art. 275-bis comma 1, cod. proc. pen. – con argomenti logici e coerenti ha correttamente ritenuto inadeguate misure meno afflittive proprio in ragione della disponibilità in capo ai ricorrenti di un’importante partita di stupefacente che comprova un legame con contesti criminali di rilievo.
In ordine alla contestata attualità, risulta dagli atti che i fatti risalgono aprile 2022, data di applicazione della custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame il 26 aprile 2022, e che la sentenza di condanna in abbreviato è stata emessa il 15 marzo 2023 cosicché il tempo trascorso in misura cautelare è stato pari a 9 mesi, periodo ritenuto dal Tribunale inidoneo a far venire meno la loro pericolosità, a prescindere dal fatto che non abbiano commesso, doverosamente, nuovi delitti o non siano fuggiti a seguito della revoca della misura cautelare.
Infine, al di là dal citato pre-sofferto, il delitto contestato, nella sua fo aggravata dall’art. 80 d. P.R. n. 309 del 1990, non consente ex art. 4-bis, comma 1-ter, dell’Ordinamento Penitenziario (d.P.R. n. 230 del 2000) l’accesso alla sospensione dell’esecuzione per beneficiare delle misure alternative alla detenzione.
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorr vanno condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 ottobre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
I ente Il Pre .