Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21570 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sui ricorso
proposto da:
NOME nato a VILLACIDRO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Genova del 19/02/2024 che ha respinto l’appello presentato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avente ad oggetto il provvedimento di rigetto della modifica dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip presso il Tribunale di Imperia nei confronti dell’indagato con ordinanza del 05/12/2023 per il reato di detenzione e cessione di vari quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, anche in concorso con Elamri NOME.
Il provvedimento dell’appello cautelare di rigetto della modifica dell’ordinanza di custodia cautelare viene aggredito con un primo motivo di ricorso costituito dalla violazione di legge e in particolare degli artt. 274 e 63, gomma 2, cod. proc. pen. nonché per il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari sottese all’ordinanza restrittiva del Gip di Imperia.
In particolare, la difesa lamenta che avendo l’indagato reciso definitivamente i contatti con i presunti complici, non sussistono e non permangono tutte le esigenze cautelari indicate nel provvedimento restrittivo. Argomento determinante, a parere della difesa, è costituito anche dalla considerazione che la recidiva reiterata infraquinquennale che grava su COGNOME ha ad oggetto un reato che tutela un bene giuridico totalmente diverso e per il quale non è configurabile nel caso concreto una recidiva specifica. Inoltre, non sarebbero utilizzabili nei confronti dell’indagato le sue stesse dichiarazioni spontanee rese in data 16/07/2023, in quanto dichiarazioni auto accusatorie rese senza l’assistenza del difensore.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione anche in ordine alla scelta della misura cautelare restrittiva. L’attività lavorativa del ricorrente, che avrebbe dovuto indurre il giudice della cautela verso l’applicazione dell’obbligo di dimora o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non può essere fondata sull’instabilità lavorativa quale elemento sintomatico della pericolosità sociale. Evidenzia la difesa che l’attività lavorativa del ricorrente comprova la mancanza di una dipendenza economica dalla presunta attività criminosa nella quale egli per un breve periodo di tempo sarebbe stato indotto. Chiede, quindi, la difesa di valutare come elemento positivo l’assunzione a tempo determinato presso la società RAGIONE_SOCIALE, con la qualifica di idraulico specializzato.
1 COGNOME
Con un terzo motivo si lamenta ancora la violazione dell’art. 299 comma 4-bis cod. proc. pen. perché nelle more del giudizio cautelare di appello è stato notificato al ricorrente dalla Procura presso il Tribunale di Imperia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e pertanto si sarebbe dovuto applicare l’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cui dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione e la misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice se la richiesta non è presentata in udienza ne dà comunicazione al pubblico ministero il quale nei due giorni successivi formula le proprie richieste, pertanto nel caso di specie, essendo sopravvenuta la conclusione delle indagini, il Tribunale di Genova in sede di appello avrebbe dovuto acquisire il parere vincolante del pubblico ministero.
Con un quarto motivo di ricorso, la difesa evidenzia la contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 274, comma 1, lett. B), circa il pericolo di fuga che non si può desumere esclusivamente dalla gravità del fatto e dal titolo di reato per cui si procede ma sulla valutazione a fini cautelari della concreta condotta perpetrata e sulle circostanze in presenza delle quali si è svolta la condotta, fermo restando gli elementi di valutazione per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione del reato. Di tale percorso argomentativo, a parere della difesa, non vi è traccia nell’ordinanza impugnata del tribunale del riesame. Piuttosto dovrebbe essere rilevato in senso favorevole che l’indagato in data 08/12/2023 veniva chiamato dai carabinieri di Sanremo e poi successivamente dai carabinieri di Olbia al fine di presentarsi in caserma per una notifica senza peraltro rivelare allo stesso il contenuto e che il ricorrente si presentava spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Olbia dove è stato immediatamente tratto in arresto. Egli con tale condotta avrebbe dimostrato una certa ingenuità nell’approcciarsi all’autorità giudiziaria, incompatibile con la malizia di chi invece sviluppa una precisa volontà di darsi alla fuga al fine di sottrarsi alla giustizia.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il Collegio ritiene che tutti i motivi di ricorso vanno rigettati. In particolare, il primo e il quarto motivo di ricorso possono trattarsi unitariamente perché attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari sebbene sotto diversi profili. Il Collegio osserva, al riguardo, che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (non opinata nel ricorso) nel caso concreto delinea la figura
dell’indagato quale soggetto ben inserito nell’attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e quindi, insieme ad altri soggetti, al centro di un radicamento stabile e consolidato, di certo comunque non occasionale o estemporaneo, per mantenere numerosi e frequenti contatti per la costante fornitura ai vari acquirenti di cocaina, in modo professionale e organizzato.
Il ricorrente omette di considerare che è proprio il quadro indiziario, univoco, e non posto in discussione dallo stesso ricorso, a delineare la capacità di gestire reiteratamente, per numerose volte, la cessione di centinaia di dosi di stupefacenti a vari soggetti, a dimostrazione dell’importante ruolo commerciale svolto per la cocaina sulla piazza sanremese.
3. COGNOME Il pericolo di reiterazione dei reati dovuto alla professionalità dell’indagato, pertanto, emerge dall’avviatissima, consolidata, florida attività commerciale avente ad oggetto la detenzione e la cessione di sostanza stupefacente, dalla quale è deducibile l’obiettiva predisposizione all’approvvigionamento e vendita di discreti quantitativi di cocaina.
La considerazione che l’indagato abbia avuto la possibilità di un contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di idraulico presso la società RAGIONE_SOCIALE, non rileva direttamente al fine di dimostrare un sostanziale allontanamento dal mercato degli stupefacenti e soprattutto dalla possibilità di ricorrere con abitualità all’acquisto, alla detenzione e quindi alla cessione di centinaia dosi di cocaina. Si noti che, comunque, tale proposta di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato che sarebbe scaduto il 14/04/2024, non può essere concretamente valutato alla data odierna trattandosi di una proposta ormai impraticabile contrattualmente per l’evidente scadenza del termine.
Anche a voler valutare comunque l’opportunità di lavoro, al tempo in cui il Gip di Imperia ha rigettato l’istanza di modifica della custodia cautelare, il breve e precario rapporto di lavoro, non avrebbe esposto con certezza l’interruzione dei consolidati rapporti con acquirenti e venditori di cocaina, evidenziati nell’univoco materiale indiziario. La prognosi di reiterabilità del reato non pare incrinata, quindi, dalla prospettazione difensiva.
Inoltre, il pericolo di fuga dell’indagato, cui si riferisce il quarto motivo di ricorso, è spiegato nel provvedimento del Gip del 15/1/2024 e nell’ordinanza del Tribunale con l’osservazione che proprio “l’improvvisa scomparsa dell’indagato dal territorio di Sanremo” e il suo trasferimento in Sardegna non lascia ragionevolmente escludere che egli non voglia sottrarsi al procedimento. Il pericolo di fuga non può intendersi semplicemente come rischio o probabilità di allontanamento che verrebbe meno sol perché l’indagato si trasferisce da una regione all’altra del territorio italiano. Il pericolo di fuga che legittima la
permanenza della cautela deve intendersi come indice della possibilità concreta di sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare e/o a tutti gli altri effetti del processo penale, anche all’interno del territorio nazionale. Di talché le obiezioni della difesa circa l’osservanza da parte dell’indagato dell’ordine di portarsi presso la caserma dei carabinieri di Sanremo e poi di Olbia non sono indicative dell’assenza del pericolo di fuga ma di un semplice adempimento all’obbligo di recarsi dai carabinieri per eseguire la notifica del provvedimento restrittivo, ancorché non noto all’indagato nel momento in cui veniva contattato dai militari per convocarlo presso gli uffici citati.
COGNOME Anche sotto questo profilo non pare, quindi, che possa intravedersi un’assenz*ricolo di fuga )soprattutto in relazione alle frequentazioni con altri soggetti con cui l’indagato sembra avere condiviso almeno una parte dell’attività di spaccio.
8. COGNOME Il secondo motivo di ricorso, sostanzialmente volto a porre in discussione la scelta della massima misura restrittiva, trascura che proprio l’assenza concreta di attività lavorativa stabile e lecita, da un lato, e la facilità di poter mantenere i consolidati rapporti con il mercato degli stupefacenti (in particolare della cocaina), dall’altro, dimostra l’attualità e il vigore di una specifica esigenza cautelare, come già esposto, tanto pregnante da suggerire la massima misura restrittiva. Non si deve trascurare al riguardo che la capacità organizzativa di tenere i contatti attraverso l’uso di “telegram” o comunque di contattare centinaia di consumatori dello stupefacente, in modo diverso da come ritiene la difesa che sostiene l’evidenza di una inattitudine al delitto, dimostra invece di aver avuto una spiccata capacità organizzativa, di approvvigionamento, e relazionale (con molti acquirenti), che si può interrompere solo con la custodia carceraria.
COGNOME Circa il terzo motivo di ricorso, basti osservare che l’onere di comunicazione specificamente previsto dall’art. 299, comma 4 -bis, cod. proc. pen., in caso di richiesta di alleggerimento o revoca della misura, al fine di sollecitare l’organo inquirente ad esprimere il proprio parere, non costituisce elemento di perfezionamento o di validità dell’ordinanza del tribunale de libertate. Si tratta soltanto di un onere di comunicazione del giudice il cui eventuale inadempimento non rileva come lesione delle garanzie dell’indagato o comunque del diritto di difesa ma tutt’al più potrebbe incidere per l’esercizio dei poteri del pubblico ministero, unico soggetto che potrebbe lamentarsene per non aver potuto esprimere il proprio parere. L’indagato, quindi, non vanta alcun interesse processualmente rilevante a tale adempimento e, pertanto, anche il terzo motivo di ricorso è da rigettare.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue la disposizione che la cancelleria esegua gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
· Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore