Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17687 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen. – ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Ferrara avverso l’ordinanza emessa il 24/10/2023 dal GIP presso il Tribunale di Ferrara, con la quale era stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ferrara nei confronti di NOME COGNOME, disponendo per l’effetto nei confronti di tale indagato la misura della custodia in carcere, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il Tribunale ha esposto che il GIP aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato – arrestato in flagranza di reato – sulla base del contenuto del relativo verbale, di quello di perquisizione e sequestro della sostanza stupefacente e degli esiti del narcotest / oltre che dell’annotazione redatta dal personale in servizio presso il Aucleo operativo RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Comacchio; che il GIP, esclusa la qualificazione del reato sotto la specie di quello di lieve entità, aveva ritenuto ricorrente l’esigenza cautelare prevista dall’art.274, lett.c), cod.proc.pen., desumendola dalla gravità del fatto e dalla personalità dell’indagato, valutando come adeguata e proporzionata la misura del divieto di dimora nella Provincia di Ferrara.
Il Tribunale ha quindi ritenuto non fondata la deduzione del p.m. appellante in ordine alla asserita nullità dell’ordinanza per mancata motivazione in riferimento all’esigenza cautelare prevista dall’art.274, lett.a), cod.proc.pen.; esigenza peraltro esclusa dal giudice di appello, atteso che – sulla base della prospettazione dello stesso p.m. – la stessa sarebbe stata, in realtà, da riferire a fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli oggett dell’imputazione provvisoria e comunque afferente ad attività di natura tecnica (quale l’esame dei telefoni cellulari dell’indagato) da svolgere su beni già appresi.
Ha quindi ritenuto fondato il motivo di appello riguardante il difetto di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata; ritenendo che il solo divieto di dimora non fosse idoneo a prevenire il pericolo di reiterazione del reato, potendo l’indagato svolgere l’attività di cessione dello stupefacente anche al di fuori del territorio ferrarese – presso il quale il suo radicamento appariva dagli atti di indagine come comunque meramente provvisorio considerando altresì che il quantitativo di cocaina sequestrata lasciava desumere il compimento di attività di spaccio su scala non minimale; esponendo altresì come gli operanti, nel corso dell’attività d controllo che
aveva portato all’arresto dell’indagato, COGNOME osservato come lo stesso si fosse in un’occasione portato nel vicino territorio della Provinc:ia di Ravenna, ove si poteva desumere che il COGNOME avesse quindi contati:i finalizzati al compimento di attività illecite
Il Collegio ha quindi osservato che solo una misura di carattere custodiale fosse idonea a prevenire il pericolo di reiterazione e che la misura medesima non potesse che essere quella di massimo rigore, atteso che non constava la disponibilità di un domicilio idoneo e occupato non abusivamente che potesse essere ritenuto come luogo di idonea restrizione domestica.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – in riferimento all’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione del disposto di cui agli artt. 274 e 300, comma 5, cod.proc.pen., per l’insussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali.
Ha dedotto che, in riferimento ad aspetto valorizzato dal Tribunale, dall’annotazione di p.g. depositata dal pubblico ministero emergeva il dato dell’arresto dei due presunti fornitori dell’indagato ma che gli stessi erano anche risultati come destinatari di un provvedimento di espulsione, di modo che risultava oggettivo che tali soggetti non fossero più presenti sul territorio nazionale; ha altresì dedotto che il Tribunale aveva immotivatamente smentito l’argomentazione del GIP, in base alla quale non vi era evidenza di contatti o collegamenti criminali al di fuori del territorio di Ferrara e non emergendo elementi da cui dedurre effettivamente l’inserimento dell’indagato in un contesto dedito allo spaccio di stupefacenti, quanto meno in diverso contesto territoriale; argomentando, altresì, come non potesse attribuirsi rilevanza sul punto agli elementi della modalità e della gravità del fatto.
Con il secondo motivo ha dedotto – in riferimento all’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 275, commi 1 e 3 e 292, comma 2, lett.c-bis, cod.proc.pen., con conseguente violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata e per omessa indicazione delle specifiche ragioni di inadeguatezza delle altre misure.
Ha dedotto che le esigenze cautelari avrebbero, eventualmente, potuto trovare adeguato presidio nella misura degli arresti domiciliari accompagnati dall’utilizzo di modalità elettroniche di controllo, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe venuto meno rispetto al necessario onere motivazionale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta(nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la valutazione del Tribunale in punto di ravvisata concretezza ed attualità dell’esigenza cautelare prevista dall’art.274, lett.c), cod.proc.pen., operando altresì altre specifiche deduzioni concretamente rivolte a contestare la valutazione del Tribunale in punto di non adeguatezza della misura del divieto di dimora nel territorio della Provincia di Ferrara.
In ordine alla dedotta insussistenza dell’esigenza prevista dall’art.274, lett.c), cod.proc.pen., il motivo risulta inammissibile in quanto precluso da una situazione di c.d. giudicato cautelare.
Sul punto, deve essere richiamato il principio in base al quale, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, conseguendone che il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 2014, Tripicchio; Rv. 258053; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217).
Da ciò derivando l’ulteriore corollario in forza del quale, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelar’ personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767), alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore
sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991),
Ciò posto, il Tribunale ha espressamente rilevato come le esigenze cautelari suddette fossero state congruamente dedotte dal GIP sulla base di valutazione da intendersi recepita per relationem, attinente alla oggettiva gravità del fatto ascritto e alla personalità dell’indagato e come il relativo tema – si ripete, attinente al solo an dell’esigenza medesima – non fosse stato oggetto di impugnazione sul punto da parte dell’indagato; il quale, d’altra parte, alcuna deduzione in ordine a tale specifico profilo aveva sollevato in sede di incidente de libertate con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all’udienza.
Va quindi affermato il principio in base al quale, una volta acclarata la mancanza di contestazioni da parte dell’indagato – nell’ambito del procedimento di appello instaurato dal p.m. avverso un’ordinanza che abbia applicato una misura meno grave di quella già richiesta al giudice procedente – in ordine all’an delle esigenze cautelari, tale profilo non può essere contestato in sede di ricorso per cassazione per la preclusione derivante dalla situazione di giudicato cautelare (principio affermato da questa Corte in relazione alla eventuale contestazione in sede di legittimità del profilo della gravità indiziaria, non contestato dall’indagato in sede di appello instaurato dal p.m. avverso ordinanza che avesse denegato la sussistenza di esigenze cautelari, Sez. 5, n. 19513 del 27/04/2006, Lombardo, Rv. 23,4427; Sez. 2, n. 15606 del 22/03/2013, COGNOME, Rv. 255795).
3. Le rimanenti deduzioni spiegate nel primo motivo di ricorso attengono invece alla contestazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale in punto di non adeguatezza e proporzionalità della sola misura gradata del divieto di dimora; argomentazioni, a propria volta, essenzialmente fondate sul dato in base al quale i soggetti risultanti come fornitori di stupefacente nei confronti dell’indagato (in base a quanto dichiarato in sede di interrogatorio) sarebbero stati destinatari di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e su quello in base al quale – in adesione a quanto originariamente ritenuto dal GIP – la misura del divieto di dimora sarebbe risultata idonea a impedire il definitivo radicamento dell’indagato nel contesto territoriale nel quale, da ultimo, si era trovato a operare; considerazioni difensive che – a propria volta – si riconnettono con quelle contenute nel secondo motivo di ricorso con specifico riferimento a quelle
attinenti alla dedotta mancanza di motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva.
Le deduzioni sono infondate e di fatto omissive dell’onere di necessario confronto con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
In tale sede, difatti, il Tribunale ha congruamente argomentato – con motivazione non palesemente illogica – in ordine al difetto di adeguatezza di una misura prevedente il solo divieto di dimorare all’interno del territorio ferrarese.
Specificamente, il Collegio ha preso in considerazione gli elementi rappresentati dall’inidoneità del divieto medesimo a precludere all’indagato di approvvigionarsi di sostanza stupefacente da cedere a terzi e in modo da non poter precludere la ripresa del relativo commercio anche in altro contesto ambientale; conseguendone che il Tribunale ha congruamente ritenuto non adeguatamente dimostrato l’effettivo ed esclusivo radicamento dell’indagato all’interno di uno specifico e ristretto ambito territoriale – attesa la precarietà del domicilio stabilito presso il Comune di Comacchio risultando quindi non adeguata la sola misura del divieto di dimora anche in considerazione della concreta possibilità – pure congruamente motivata dal Collegio – dello svolgimento dell’attività di cessione anche all’interno della limitrofa Provincia di Ravenna.
A fronte di tali argomentazioni, quindi, la difesa si è – di fatto – limitata a contestazioni di carattere apodittico ovvero al riferimento allla dedotta (e, peraltro i IRS in relazione al canone di autosufficienza del ricorso, non documentalmente dimostrata) avvenuta espulsione dal territorio nazionale dei due soggetti indicati dallo stesso indagato come fornitori della sostanza stupefacente in sequestro.
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la difesa dell’indagato ha altresì dedotto l’omessa motivazione, da parte del Tribunale, in punto di esposizione delle ragioni sulla base delle quali sono state ritenute inadeguate altre misure e con specifico riferimento a quella degli arresti domiciliari accompagnati da modalità elettroniche di controllo.
La relativa doglianza è inammissibile, omettendo del tutto la stessa di confrontarsi con la puntuale argomentazione fornita dal Tribunale.
Il quale, in riferimento allo specifico onere motivazionale imposto dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen. – e dopo avere dato atto, sulla base delle esposte argomentazioni, della idoneità di una sola misura di restrizione inframuraria – ha rilevato la non applicabilità della misura domiciliare, anche
se accompagnata dalle modalità previste dall’art.275bis cod.proc.pen., attesa la non dimostrata disponibilità di un idoneo e stabile domicilio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg.esec. cod.proc.pen..
Così deciso il 14 marzo 2024