Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9864 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore presente si è associato alle conclusioni del procuratore AVV_NOTAIO e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso del p.m..
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 31 ottobre 2025 dal Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame che, su ricorso dell’indagato, ha annullato per carenza delle esigenze cautelari, l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME, per la provvisoria incolpazione del reato di cui all’art. 74 dpr 309/1990, al medesimo ascritto con il ruolo di partecipe.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza del periculum, posto che il Tribunale del riesame avrebbe valutato la risalenza dei fatti rispetto all’applicazione della misura, senza che nel periodo silente emergessero elementi concreti dai quali desumere la sussistenza del pericolo di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nonostante la produzione, ad opera del Pubblico Ministero, di due note di aggiornamento investigativo che, sebbene non riferibili all’indagato, comunque avrebbero dovuto essere valutati dal Tribunale come elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del periculum.
Inoltre, l’Ufficio ricorrente deduce che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la contestazione fosse a data chiusa (comunque non particolarmente lontana nel tempo trattandosi del 2022) in relazione alla vita dell’associazione piuttosto che riferita alla cessazione delle attività tecniche, dalle quali sarebbe emersa una “struttura criminale ben radicata e di enorme portata”. Valorizza, inoltre, il ricorrente che il COGNOME risulta gravato da un precedente specifico in materia di stupefacenti e che a poche ore dalla sostituzione della misura altro coindagato si rendeva responsabile di fatti analoghi a quelli per cui si procede (detenzione di sostanze stupefacenti), dato valevole a corroborare, seppure indirettamente, l’operatività attuale dell’associazione in contestazione.
All’udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO si è associato alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso del p.m..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va anzitutto premesso che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche
ft quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01).
Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà della motivazione a fronte del fatto che, come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, a carico del COGNOME NOME si procede per il delitto associativo di cui all’art. 74 DPR 309/1990 cui avrebbe preso parte con il ruolo di partecipe e che la contestazione reca altresì l’indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo fino ad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo del COGNOME in epoca non successiva al marzo 2022 (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
A fronte di tale delimitazione temporale della contestazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato oggetto della contestazione cautelare, tuttavia ritenendo che dalla data di commissione del fatto a quella di applicazione della misura fosse intercorso un lasso di tempo “significativo” senza che risultassero elementi deponenti nel senso di una protrazione di legami tra l’indagato e il sodalizio oggetto di contestazione, con ciò svolgendosi una motivazione (fondata su una valutazione in fatto relativa al decorso del tempo ed alla circostanza dell’applicazione della misura) priva dei denunciati profili di irragionevolezza sindacabili da questa Corte. La motivazione addotta, quindi, fa buon governo dei principi affermati dalla Corte, per la quale in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 – 01). Quanto poi alla operatività, nel caso di specie, della presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale, preso atto della concreta contestazione associativa elevata con riferimento ad una data finale, della risalenza del contributo a data non successiva al marzo 2022, della carenza di indici concreti e attuali di condotte dell’indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, ne desume elementi dai quali risultano non sussistenti le esigenze cautelari, ipotesi espressamente contemplata dallo stesso art. 275 del codice di rito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò, tanto più, considerando che, al fine di fornire elementi concreti sulla quale dei base affermare comunque sussistente il pericolo di reiterazione, l’Ufficio ricorrente ha riferito l’allegazione di note di aggiornamento investigativo prive di riferimenti alla persona del COGNOME, sicché, come correttamente affermato dal Tribunale del riesame, mancherebbero elementi concreti per ritenere sussistente un interesse comune che leghi l’indagato al sodalizio oggetto della contestazione cautelare (pagina 8 dell’ordinanza impugnata) e, per l’effetto, un pericolo attuale e concreto di reiterazione.
Né, d’altronde, potrebbe diversamente desumersi la sussistenza del periculum dalla sola circostanza, addotta in ricorso, che il COGNOME sarebbe soggetto recidivo, avendo il Tribunale argomentato anche quanto alla personalità desumibile dai precedenti a suo carico, rispettivamente uno per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990 ed uno per il delitto di furto, entrambi risalenti all’anno 2018.
Concludendo, a fronte della motivazione addotta dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, priva dei dedotti profili di contraddittorietà e illogicità censurati, ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 27/02/2026