Esigenze Cautelari: La Fuga all’Estero Non Annulla il Pericolo
La valutazione delle esigenze cautelari rappresenta un punto cruciale nel bilanciamento tra la presunzione di innocenza e la necessità di tutelare la collettività e il corretto svolgimento del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la fuga all’estero e il tempo trascorso non sono sufficienti a far decadere la necessità di una misura come la custodia in carcere, specialmente se questa non è mai stata eseguita. Analizziamo il caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Traffico di Stupefacenti e Irreperibilità
Il caso riguarda un individuo accusato di gravi reati legati al traffico di stupefacenti, tra cui numerosi episodi di cessione di cocaina, la detenzione di quantitativi significativi e un accordo per l’acquisto di oltre mezzo chilo di droga dal mercato olandese. A seguito delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva disposto la custodia cautelare in carcere.
Tuttavia, l’ordinanza non era mai stata eseguita, poiché l’indagato si era reso irreperibile, dichiarando di trovarsi in Albania. L’indagato, tramite i suoi legali, ha presentato un’istanza per la revoca della misura, sostenendo che le esigenze cautelari fossero venute meno a causa del tempo trascorso e del suo rientro in patria, che avrebbe determinato una “stasi della sua pericolosità sociale”. Sia il Tribunale del riesame che, successivamente, la Corte di Cassazione hanno respinto questa tesi.
La Decisione della Cassazione e le Esigenze Cautelari
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la validità della misura cautelare. La decisione si basa su una solida valutazione degli elementi che ancora oggi giustificano la detenzione in carcere, nonostante il tempo passato e la distanza geografica.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che la gravità dei fatti contestati, la non occasionalità della condotta e i legami dell’indagato con ambienti dediti professionalmente al narcotraffico costituiscono un quadro indiziario solido che fonda un concreto pericolo di recidiva.
Il punto centrale della motivazione, però, riguarda due aspetti specifici:
1. L’irrilevanza del tempo trascorso: Secondo i giudici, il tempo passato non ha alcun valore attenuante, poiché l’indagato non ha mai subito la detenzione. Non è possibile, quindi, valutare l’effetto “rieducativo” o deterrente della pena (la cosiddetta “esperienza afflittiva”), perché di fatto non c’è mai stata. La pericolosità sociale, pertanto, si presume immutata.
2. La conferma del pericolo di fuga: Il fatto che l’indagato si sia reso irreperibile e si trovi in Albania, dove gode di “stabili collegamenti” a differenza del territorio italiano, non fa che rafforzare il pericolo di fuga. La sua condotta dimostra una chiara volontà di sottrarsi alla giustizia italiana, rendendo la custodia cautelare l’unica misura idonea a garantirne la presenza nel processo.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine in materia di misure cautelari: le esigenze cautelari, come il pericolo di fuga e la pericolosità sociale, devono essere valutate in concreto. La semplice assenza dal territorio nazionale o il decorso del tempo non sono elementi di per sé sufficienti a farle venire meno, specialmente quando l’indagato si è sottratto volontariamente all’esecuzione della misura. Questo provvedimento conferma che la giustizia non si ferma ai confini nazionali e che i tentativi di eludere le proprie responsabilità processuali possono, paradossalmente, rafforzare le ragioni che giustificano le misure più severe.
La fuga all’estero può far venir meno le esigenze cautelari per un grave reato?
No, secondo la Corte la condotta di chi si rende irreperibile all’estero, impedendo l’esecuzione di una misura cautelare, non attenua ma anzi rafforza il pericolo di fuga, una delle principali esigenze cautelari.
Il semplice passare del tempo è sufficiente a revocare la custodia cautelare in carcere?
No, il decorso del tempo non è considerato un fattore rilevante se l’indagato non ha mai subito la detenzione. In assenza di un’esperienza detentiva, non è possibile presumere una diminuzione della pericolosità sociale basata solo sul tempo trascorso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere tenuto a versare una somma di denaro, stabilita in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30664 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 06/11/2023 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 6 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Savona aveva rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata in relazione a plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. (,)
Ricorre per cassazione l’indagato per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non ha contestato il grave quadro indiziario a suo carico, per essere coinvolto in numerosi acquisti e cessioni anche di importanti quantitativi di cocaina (26 episodi di cessione, detenzione di 65 grammi di cocaina, accordo per l’acquisto di 516 grammi lordi di cocaina dal mercato olandese), ma ha lamentato l’assenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari giustificanti la perdurante applicazione della custodia cautelare in carcere. L’ordinanza, tuttavia, non risulta eseguita per irreperibilità del destinatario che ha dichiarato di trovarsi in Albania da dat anteriore al provvedimento. La critica è dunque incentrata sulla valutazione di persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari originariamente configurate, il pericolo di recidiva e il pericolo di fuga, atteso il decorso del tempo dalla data di commissione dei reati e la circostanza che il rientro in Albania ha determinato “una stasi della sua pericolosità sociale”.
Gli argomenti svolti, però, non sono idonei a confutare la solida motivazione del Tribunale del riesame di Genova che ha rigettato l’appello sulla base della gravità dei fatti, della non occasionalità della condotta, dei legami sul territori dello Stato con soggetti dediti professionalmente al commercio di cocaina, della neutralità del dato del decorso del tempo in assenza di elementi positivamente valutabili sulla vita del prevenuto e in presenza invece del dato certo della mancata restrizione in carcere, per cui correttamente il Procuratore generale nella sua requisitoria ha segnalato che, trattandosi di misura mai eseguita, non era neppure possibile desumere dall’esperienza afflittiva un indizio di inattualità della prognosi a suo tempo effettuata, del perdurante pericolo di fuga, considerato che il ricorrente non ha alcun legame con il territorio dello Stato mentre gode di stabili collegamenti con Albania.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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