Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME , nato a Zhegjiang (Cina) il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso l’ordinanza del 01/09/2023 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto dalla difesa dell’imputato e confermava il provvedimento del 20 luglio 2023 con il quale la Corte di assise di Firenze aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere, alla quale è sottoposto il cittadino cinese COGNOME COGNOME -imputato in relazione ai reati di sequestro di persona e di omicidio – con la misura degli arresti donniciliari con l’impiego di un dispositivo elettronico.
Rilevava il Tribunale come sia tuttora sussistente tanto il concreto e attuale rischio che il DNOME possa darsi alla fuga, scegliendo di ritornare in Cina, quanto il pericolo di recidiva in considerazione dei precedenti penali dell’imputato e, soprattutto, della oggettiva rilevante gravità dei fatti di causa; e come la natura di eccezionale rilevanza delle riconosciute esigenze cautelari escluda la possibilità di applicare la speciale disciplina, prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., riservata al genitore di figlio minore dei sei anni, età determinata con riferimento al momento dell’adozione dell’originario provvedimento cautelare: bambino che, in ogni caso, risultava adeguatamente assistito dai di lui nonni.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso COGNOME , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., e il vizio d motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il Tribunale dell’appello cautelare confermato la decisione della Corte di assise di Firenze, benché la trascrizione della conversazione intercettata – così come messa a disposizione dal consulente tecnico di parte – avesse escluso la sussistenza di un concreto o imminente rischio di fuga dell’imputato: che, colloquiando con la figlia – peraltro, diversi giorni prima del ritrovamento del corpo della vittima dell’omicidio – aveva fatto riferimento non ad un “trasloco”, ma ad un viaggio in Cina (dove vive solo un fratello) da tempo programmato con la famiglia, con la quale il predetto sarebbe dovuto rientrare in Italia, centro dei suoi interessi, dove vivono tutti gli altri suoi familiari; e nonostante l’allontanamento dall’Italia di altro coimputato fosse avvenuto prima che lo stesso fosse sentito dagli inquirenti. Nonché per avere il Tribunale di Firenze richiamato dati oramai privii di consistenza indiziaria quanto al pericolo di recidiva. Inoltre, con riferimento alla sollecitata applicazione della disposizione dettata dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., si è evidenziato che nei precedenti provvedimenti cautelari che avevano interessato il D.J. o un suo coimputato non era mai stata mai affermata l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, parametro non collegabile alle mera gravità dei fatti o al solo titolo del reato contestato: considerato che il prevenuto non è risultato collegato ad alcun contesto criminale, ha tenuto in carcere un ottimo comportamento, è stato sottoposto alla misura coercitiva massima per un lungo periodo, è padre di due figli minori che non sono assistiti dalla madre, mostratasi disinteressata a seguire la prole tanto che è stata chiesta la perdita della relativa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
potestà genitoriale, essendo a tal fine ininfluente che i bambini vivano ora con i nonni.
La difesa del ricorrente ha, infine, sollecitato la proposizione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall’art. 275, comma 4, cod., proc. pen., per violazione degli artt. 3, 13, 14, 31 e 111 Cost., 1 e segg. legge n. 176 del 1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, nella parte in cui non prevede che la stessa sia applicabile anche nel caso di figli minori che abbiano superato il limite dei sei anni di età.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME sia inammissibile.
I motivi del ricorso non superano il vaglio di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni manifestamente infondate ovvero diverse da quelle consentite dalla legge.
2.1. è pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti in materia di misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo posto a fondamento della decisione: controllo che non può comportare un coinvolgimento diretto della Cassazione nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, laddove la motivazione del provvedimento impugnato sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tale regula iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi in base ai quali poter riconoscere la persistenza delle già riconosciute esigenze di cautela: a tal fine valorizzando anche i dati conoscitivi offerti dalle intercettazioni di comunicazioni, che avevano permesso di registrare una conversazione nel corso della quale, poco dopo la commissione dell’omicidio de quo e prima che il corpo della vittima fosse rinvenuto, l’imputato stava programmando un viaggio di ritorno in Cina. Valutazione, questa, congrua e fondata su materiale informativo rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
2.2. Rispetto all’altra esigenza cautelare, quella connessa al rischio di recidivanza, la questione è stata posta dalla difesa in termini generici, essendo stata in pratica sollecitata una rivalutazione di elementi fattuali già considerati dal giudice nell’iniziale provvedimento cautelare ed avendo il ricorrente fatto riferimento ad un dato sostanzialmente “neutro”, qual è quello del mero decorso del tempo.
Peraltro, in presenza dell’accertato immutato altro bisogno di cautela di cui alla lett. b) dell’art. 274 cod. proc. pen., lo specifico motivo di ricorso attinente alla disposizione della lett. c) dello stesso articolo risulta, altresì, inammissibile per carenza di interesse.
2.3. Anche le doglianze relative all’applicazione della disposizione dettata dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., sono prive di pregio.
La decisione gravata si pone in linea con i risultati del consolidato orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della valutazione della “eccezionalità” delle esigenze cautelari, che legittima l’applicazione della custodia in carcere anche nei confronti delle persone versanti in taluna delle condizioni previste dal comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen., le caratteristiche di siffatta eccezionalità vanno desunte dalla stessa “ratio” che ha presieduto all’emanazione di disposizioni che hanno novellato alcuni istituti del codice di rito e che si inseriscono nei quadro delle misure dirette a rafforzare la repressione e la prevenzione delle più allarmanti forme delinquenziali. Di conseguenza è legittimo ritenere che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all’art. 274 cod. proc. pen., quando tali pericoli si connotino di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo e derivino specificamente dalla eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti che, imputati di gravi crimini che più inquietano la collettività, abbiano la concreta possibilità di eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge (in questo senso Sez. 1, n. 3336 del 09/07/1992, Varrasso, Rv. 191748).
La difesa ha sostanzialmente sollecitato una rivalutazione in fatto di circostanze che sono state compiutamente considerate dai giudici di merito, i quali hanno ricordato come la eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari fosse stata già riconosciuta in sede di riesame del primigenio provvedimento cautelare in rapporto alla copresenza di più pericoli, di fuga e di reiterazione, nonché alle gravi caratteristiche dei fatti oggetto di addebito: statuizione che, confermata in sede di legittimità, dunque integrante un giudicato cautelare immodificabile in assenza di concreti elementi sopravvenuti, è di ostacolo alla operatività della richiamata norma prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e rende conseguentemente irrilevante la questione di legittimità costituzionale
prospettata dalla difesa circa una diversa “perimetrazione” applicativa di quella disposizione.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi dì legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 21/12/2023