Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANICATTI’ il 26/09/1986
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 12 novembre 2024 dal GIP di Caltanissetta con la quale era respinta l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti donniciliari “con braccialetto elettronico”. emessa nei confronti della predetta, in relazione ad una pluralità di episodi di cessione e acquisto a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la Milazzo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione relativamente all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Ad avviso della difesa il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli argomenti spesi dalla difesa che aveva fatto cenno solo al decorso del tempo rapportando l’argomento alla circostanza che la Milazzo, all’atto dell’esecuzione della misura applicata, era detenuta in espiazione pena. Il Tribunale, a fronte della suddetta allegazione, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari evocando la caratura criminale della Milazzo reputandola vicina a contesti della mafia locale e inserita in allarmanti circuiti delinquenziali senza tener conto, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di recidiva, che la Milazzo è detenuta da tempo e che il Tribunale del riesame aveva escluso, nei suoi confronti, la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis n. 1 cod. proc. pen. Sotto altro profilo rileva la difesa ch Tribunale non ha fatto cenno alla circostanza che i reati risalgono al 2009, il che attenua grandemente le esigenze special-preventive.
Il P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo proprio del tipo di impugnazione,anche dalla natura del provvedimento impugnato / che è del tutto autonomo rispetto alla ordinanza con la quale la misura è stata applicata. Il Tribunale, in sede di appello, non è tenuto a riesaminare la sussistenza
delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo, dovendosi piuttosto limitare al controllo che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, in relazione ad eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti che si rivelino idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/03/2015, Rv. 265569).
Nel caso in esame il Tribunale dopo aver premesso che l’istanza di revoca o sostituzione della misura era fondata sulla circostanza che la Milazzo, sin dal 16 novembre 2023, si trova detenuta presso la Casa Circondariale di Agrigento in forza di titolo definitivo e ~protrarsi della carcerazione, in uno alla intervenut chiusura delle indagini preliminari, ha rigettato l’appello proposto dalla difesa.
A tal proposito ha precisato che / avendo la difesa incentrato l’appello su un vizio di motivazione, era ben possibile integrare la motivazione addotta dal 4ip, ove ritenuta carente. ‘ In applicazione dei canoni ermeneutici specificatamente e congruamente richiamati, il Tribunale ha ritenuto che lo stato detentivo in cui si trovava la Milazzo non è circostanza che ex se determin.i un ridimensionamento delle esigenze cautelari ravvisate a carico della Milazzo con l’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale del riesame ‘, in relazione ad una pluralità di cessioni e acquisti? a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenendo, in virtù della contiguità con contesti criminali allarmanti, l’esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione.
Non ha mancato di richiamare giurisprudenza secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non si pone in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e in specie quelle del pericolo di reiterazione della condotta criminosa «atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare t anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (Sez. 1, n. 3793 del 27/09/2023; Sez. 4 n. 484 del 12/11/2021).
Con motivazione adeguata il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto che a fronte dello stato detentivo della Milazzo non è possibile escludere la persistenza delle esigenze cautelari, non mancando di evidenziare come t al netto 1 41. dello stato detentivo, la difesa non GLYPH addotto alcuna circostanza di fatto o elemento nuovo, idoneo a legittimare una rivisitazione in senso favorevole alla ricorrente della valutazione operata in punto di esigenze cautelari e adeguatezza del regime cautelare.
5. E’ stato, inoltre, evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta sulla scorta della allegazione difensiva del mero decorso del tempo /dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui il decorso del tempo dalla verificazione dei fatti di reato e dalla esecuzione della misura non costituisce elemento di novità (Sez. 3 n. 43113 del 16/09/2015, Rv. 265652 secondo cui «in tema di misure cautelari personali l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare. E’ stato, ancora, ribadito che il dato neutro del trascorrere del tempo assume rilievo sulla scorta di una valutazione globale, una rivalutazione in termini oppositivi del quadro cautelare originario, elementi che non sono emersi nell’ambito del procedimento né sono stati indicati nell’atto di appello.
Il Tribunale ha, dunque, rimarcato la gravità dei reati, il profilo personologico della Milazzo desunto dal contesto altamente delinquenziale di perpetrazione dei fatti, la contiguità con ambienti di elevato spessore criminale mafioso, tutti elementi che consentivano di ritenere immutato il consolidato quadro cautelare.
Si tratta di motivazione adeguata e immune da vizi logici e in linea con i principi giurisprudenziali in subiecta materia
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.5,n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen, ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 – 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 – 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputata
segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 febbraio 2025