Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4747 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ALBANO LAZIALE il 03/03/1971
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria di replica presentata dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato per il Procuratore Generale e ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2024 il Tribunale di Roma – a seguito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da NOME COGNOME ha confermato il provvedimento in data 27 giugno 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziata dei delitti di associazione finalizzata al traffico ill di sostanze stupefacenti o psicotrope (incolpazione di cui al capo 11.) e di detenzione illecita d dette sostanze (capi 35 e 37).
Avverso il provvedimento collegiale nell’interesse della persona sottoposta a indagini è stato proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limit di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo – richiamando gli artt. 292 e 274, comma 1, lettere a) e c), cod. proc. pen. – sono stati denunciati la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità, nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenz cautelari. Ad avviso della difesa:
l’ordinanza impugnata avrebbe argomentato in maniera apparente e generica, senza prendere in considerazione le specifiche doglianze sollevate con il secondo motivo di riesame;
il Tribunale non avrebbe potuto neppure integrare la motivazione resa dal G.i.p. in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, poiché nell’ordinanza genetica essa era del tutto omessa;
in ogni caso, tale pericolo sarebbe stato ritenuto in maniera illogica, richiamando la partecipazione dell’COGNOME a un sodalizio che gestiva il territorio con modalità mafiose, quantunque al ricorrente non sia stata attribuita la partecipazione ad esso (oggetto dell’incolpazione contraddistinta dal n. 1); in relazione al tempo dei fatti (dal 17 febbraio 20 al marzo 2020), erroneamente si è attribuita al ricorrente una continuità nell’acquisto degli stupefacenti e comunque tale ristretto periodo dimostrerebbe la rescissione di ogni legame con la societas; ancora, non avrebbe dovuto ritenersi operante la presunzione relativa posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che – come chiarito dalla giurisprudenza – il tempo trascorso dai fatti (di oltre quattro anni), in mancanza di ulteriori condotte sintomatic di perdurante pericolosità, rientra tra gli elementi dimostrativi dell’insussistenza delle esigen cautelari e, dunque, il Collegio del riesame avrebbe dovuto ancorarle a elementi concreti ed attuali (il difetto dei quali è palesato dal riferimento, nell’ordinanza impugnata, al sodal mafioso di cui l’COGNOME non sarebbe membro); la motivazione sarebbe poi contraddittoria e generica nella parte in cui ha richiamato i precedenti del ricorrente, trattandosi – com evidenziato con i motivi nuovi di riesame – di condanne vetuste e di scarso rilievo, non essendosi neppure considerata l’assenza di carichi pendenti.
2.2. Con il secondo motivo – richiamando gli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), 275, 275bis, 284 cod. proc. pen. – sono stati dedotti la violazione della legge penale e di norme
processuali poste a pena di nullità, nonché il vizio di motivazione a proposito della scelta dell misura. La motivazione sarebbe apparente, generica e manifestamente illogica poiché conterrebbe assedi riferibili a qualsiasi indagato; inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato (come evidenziato con il precedente motivo di ricorso) che il ricorrente non ha alcun rapporto con gli appartenenti all’associazione, che i suoi precedenti sono risalenti e non ha carichi pendenti, né avrebbe avuto riguardo al rispetto da parte sua nelle prescrizioni relative all’affidamento in prova al servizio sociale; infine, mancherebbe ogni motivazione sulla attuale situazione familiare della COGNOME, documentata dalla difesa; e tutti gli elementi in discorso consentirebbero l’applicazione degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che:
il sindacato della Corte di cassazione sull’iter argomentativo di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884); difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma il controllo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragion giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, NOME; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.);
– la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01).
1.2. La difesa ha inteso limitare la critica alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, non muovendo compiute censure in ordine alla gravità indiziaria. Il provvedimento impugnato ha attribuito all’COGNOME – nell’ottica gravemente indiziaria che qui rileva – la qualità di partecipe al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. 9 o 1990, n. 309, in incolpazione, oltre che la commissione i due reati fine (rilevanti sub specie dell’art. 73 stesso d.P.R.), rimarcando in particolare, per quanto qui di interesse, la continui
del suo approvvigionamento, dal sodalizio, di sostanze vietate da destinare all’illecita cessione, elencando gli elementi di fatto (tratti dal compendio intercettivo) che ha considerat dimostrativi della dimensione fiduciaria e stabile della sua condotta rispetto alla stessa societas; e ciò in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa tr ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l’operatività dell’associazione, rivelando in tal modo la presenza [delllaffectio societatis tra l’acquirente ed i fornitori» (Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 267991 – 01); e, «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della veri degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02). Tale dato, espresso nell’ordinanza impugnata e che qui si evidenzia poiché è stato posto dal Tribunale a sostegno delle argomentazioni in punto di esigenze cautelari e scelta della misura, come anticipato, non è stato compiutamente censurato dalla difesa che si è limitata a contestare la rimarcata continuità dell’agire del ricorrente sulla scorta del rist tempo in cui avrebbero avuto luogo i fatti di cui si è affermata la gravità indiziaria, se confrontarsi compiutamente in parte qua con l’iter argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Quanto poi all’asserito difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del pericolo di inquinamento della prova, che avrebbe impedito al Tribunale di integrarne la motivazione, deve osservarsi che:
l’autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione, che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 – 01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a fo stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273659 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 273450 – 01); difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice d esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura», sia pure «attraverso un discors giustificativo sintetico ma che d conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincol
cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n 46792/2017, cit.);
– al fine di apprezzare se la valutazione autonoma sussista, il tribunale del riesame deve analizzare l’ordinanza gravata «nel suo complesso» (Sez. 6, n. 30774/2018, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 – 01) e «verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedime criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni giustificano l’emanazione del titolo cautelare» (Cass., n. 30774/2018, cit.); in altre paro collegio del riesame deve vagliare se dal provvedimento constino le valutazioni che il giudic ha tratto dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova, che esplicitano il co esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare (Sez. 2, n. 13838 d 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 – 01), l’esame critico degli elementi allegati sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ritenga idonei a supporta l’applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266336 – 01);
– nel caso in esame, come correttamente osservato impugnata, il primo Giudice ha compiuto una specifica valutazione della posizione dell’odierno ricorrente, dando conto dei suo precedenti penali e degli specifici reati dei quali ha ritenuto la gravità indiziaria, traendone l’elevata pericolosità sociale ed affermando il pericolo di inquinamento probatorio quello di reiterazione (cfr. p. 408 dell’ordinanza genetica); in tal modo, dunque, il G.i. esplicitato gli elementi, direttamente inerenti all’COGNOME, posti a sostegno del pro apprezzamento, il che – a prescindere dalla esaustività in parte qua della motivazione – non consente di negare che sia stata svolta l’autonoma valutazione prescritta dalla legge.
1.4. Quanto poi al tempo trascorso dai fatti di cui sussistono i gravi indizi di colpevole è dirimente osservare che il Tribunale non ha in alcun modo argomentato alla luce della presunzione posta dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) considerandone la collocazione nell’anno 2020, ha evidenziato il concreto rischio di reiterazion di analoghe condotte alla luce degli specifici fatti attribuiti al ricorrente (vale a dire la da parte sua di «un giro di spaccio», dimostrato dai quantitativi sostanza acquistata co continuità) e delle precedenti condanne per reati specifici (sia pure non prossimi nel tempo); ne ha fatto derivare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, secondo un iter che non può dirsi manifestamente illogico e che ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali adeguatamente disatteso la prospettazione difensiva ed è perciò sottratto al sindacato di questa Corte, che comunque non può giungere all’alternativo apprezzamento di merito che il ricorso finisce pure per prospettare. Di conseguenza, le censure difensive inerenti all’affermazion della sussistenza del pericolo di inquinamento della prova non possono inficiare la complessiva motivazione posta a sostegno del rigetto della richiesta di riesame, non occorrendo allora argomentare in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che nella specie
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verrebbe in rilievo in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Alla medesima conclusione deve pervenirsi a proposito della scelta della misura, risp alla quale il Tribunale ha parimenti attribuito centralità al ruolo fiduciario ricoperto dal nel sodalizio in discorso, alla continuità del suo agire e agli estesi rapporti crimi palesati, da cui ha inferito la necessità di applicare la cautela più afflittiva per ass allontanamento dal contesto territoriale di riferimento; tanto più che il G.i.p., la cui mo è stata richiamata e condivisa dal Tribunale, aveva pure rimarcato l’inidoneità di ogni meno afflittiva rispetto a quella disposta in considerazione del fatto che l’COGNOME i occasioni avesse custodito lo stupefacente presso locali nella sua disponibilità, profil in alcun modo censurato dal ricorso. Diviene, allora, superfluo dilungarsi sulla presunz adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere riget ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. pen.).
Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/11/2024.