Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18012 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 12 luglio 2023 del Tribunale di Catanzaro; lette le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale, il 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti indicato nel capo 61 della rubrica. Il Tribunale, confermato il giudizio di gravità indiziaria e quello sulla sussistenza delle esigenze cautelari,
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ha tuttavia ritenuto sufficiente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando i motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di c all’art. 173, connma 1, disp. att. del codice di procedura penale.
2.1. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di gravità indiziaria del delitto di cui all’a 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente risponde di soli due episodi criminosi, di modesta entità (come si evince anche dal controvalore indicato nel capo di provvisoria incolpazione) e che non vi sarebbero elementi a sostegno di un giudizio di intraneità dello stesso al sistema di spaccio; in definitiva, la conclusione secondo la quale, nei fatti provvisoriamente contestati, si ravvisano gli estremi della fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R n. 309 del 1990 anziché quelli della meno grave fattispecie prevista dal comma 5 della stessa disposizione incriminatrice sarebbe illogicamente motivata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato il brevissimo periodo nel corso del quale la commissione dei reati per cui si procede è contestata (dal 6 al 12 aprile 2018), la distanza temporale dai fatti all’applicazione della misura, l’assenza di episodi rilevanti nel periodo successivo di indagine, protrattosi fino al 2021. L’ordinanza risulterebbe contraddittoria nell’esito rispetto ad altra emessa nei confronti di altro soggetto attinto dalla stessa ordinanza genetica (NOME COGNOME), nei cui confronti la richiesta di riesame è stata accolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Nell’operare, in senso sfavorevole all’indagato, la diagnosi differenziale tra la fattispecie ordinaria e la fattispecie lieve prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, che gli era devoluta dalla richiesta di riesame, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che i fatti provvisoriamente ascritti al ricorrente non potessero essere qualificati nella fattispecie di lieve entità, valorizzando ia “serialità” delle operazioni, dato che il Tribunale deduceva dalle conversazioni intercettate (all’evidenza utilizzabili anche se non sfociate in una conseguente imputazione) e che dava conto di una ritenuta “professionalità nella gestione dell’attività illecita di una contiguità con gli ambienti malavitosi del narcotraffico, attesa la possibilità di agevole reperimento di un quantitativo considerevole di sostanza e allo stesso tempo della possibilità di spacciarla con ramificazione della linea di vendita”.
A fronte di ciò, il ricorrente deduce elementi di fatto (la modesta entità dei singoli episodi e l’asserita estraneità dell’indagato al sistema di spaccio), che si risolvono in una lettura diversa da quella, non manifestamente illogica, argomentata dal Tribunale, dimenticando, tuttavia, che il ricorso per cassazione diretto a censurare il profilo indiziario o quello strettamente cautelare è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Il giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova e la comparazione tra i diversi possibili significati probatori d attribuire a ciascun elemento, è, infatti, devoluto in via esclusiva ai giudici d merito. E la scelta che essi compiono, per giungere al loro libero convincimento (con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi), si sottrae al controllo di legittimità riservato a questa Corte quando non sia fatta con affermazioni apodittiche e illogiche (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Va premesso che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva, nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare. Cosicché è onere del giudice motivare sull’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623); motivazione che richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analis accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769).
In questo contesto, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione al requisito dell’attualità, sia in relazione alla scelta della misura (Se 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). E ciò anche laddove si proceda
per uno dei reati di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674).
Ebbene, in concreto, gli ultimi fatti in contestazione emersi dal compendio investigativo risalgono al 2018 e nell’ordinanza impugnata non vi è alcuna indicazione relativa all’attualità delle esigenze cautelari alla luce del lungo tempo silente intercorso tra la commissione dei fatti contestati e l’applicazione della misura, se non in relazione alla scelta della misura da applicare. Profilo che, pur in un’analisi complessiva del profilo strettamente cautelare (che tenga conto della personalità dell’indagato e della concreta gravità del fatto), deve invece essere adeguatamente valutato.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso il 14/03/2024