Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13356 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nINDIRIZZO Trebisacce INDIRIZZOPz) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 1111/23 del Tribunale di Catanzaro del 18/07/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte del difensore AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 20/06/2023 gli aveva applicato la misura coercitiva della custodia in carcere, sostituendola con gli arresti domiciliari in relazione a due episodi di detenzione finalizzata alla cessione di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, capi 60 e 62 dell’imputazione provvisoria), mentre l’ordinanza genetica è stata annullata riguardo all’ipotesi di reato associativa (art. 74 st. d.P.R.) contestata al capo 35.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, che con un primo motivo deduce vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito ad entrambi i residui reati in addebito, mentre con un altro si duole della ribadita sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.
Va premesso che l’ordinanza impugnata sfugge alle censure mosse con il ricorso circa la sussistenza di un sufficiente quadro gravità indiziaria riferita due reati non investiti dalla pronunzia del Tribunale, che, come anticipato, ha annullato l’ordinanza genetica riguardo alla sola ipotesi di reato associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35), escludendo di conseguenza che sussistano indizi dell’appartenenza del ricorrente all’associazione di ‘RAGIONE_SOCIALE riferibile alla famiglia RAGIONE_SOCIALE avente il suo centro di attività criminali in quartiere di Cassano allo RAGIONE_SOCIALE (Cs).
La valutazione del Tribunale di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riposa sul contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, da cui risulta ad es. il coinvolgimento del ricorrente in un’attività di cessione al dettagl di non irrisori quantitativi di cocaina (capi 60 e 62), svolta a valle del operazioni di pesatura, adulterazione con sostanze da taglio, suddivisione in dosi
e custodia, riferibili ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME (pag. 9, 10 ord.)
Che l’oggetto delle conversazioni fosse proprio il traffico di cocaina risulta, del resto, indirettamente confermato anche dall’avvenuto arresto del ricorrente in flagranza di reato per la detenzione di 11 grammi di cocaina, di cui il Tribunale dà atto a pag. 12 dell’ordinanza.
A fronte di tali risultanze la difesa oppone un preteso vizio di motivazione che tradisce, tuttavia, l’intento di conseguire da questa Corte di legittimità una diversa interpretazione del dato indiziario, risultando, pertanto, la censura non consentita sotto un duplice profilo.
Con riferimento ad un primo, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta (solo) il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828)
Quanto al secondo, in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), connotati ella motivazione da escludere per quanto già sopra rilevato.
A parere del Collegio, risulta, invece, fondato, il tema della mancanza di motivazione in tema di esigenze cautelari, anche con riferimento al tempo trascorso dalla commissione dei reati (art. 292, lett. c], cod. proc. pen.).
Gli anni trascorsi dai fatti rispetto all’emissione dell’ordinanza genetica sono oltre quattro e quasi cinque rispetto all’attualità.
Al fine di argomentare il carattere recessivo di quello che, pur non costituendo un ostacolo normativo all’adozione di una misura coercitiva, rappresenta comunque un elemento di valutazione di non secondario valore, l’ordinanza, ricorda (v. supra) sottolineandolo anche la difesa a pag. 26 del ricorso – che il ricorrente è stato già arrestato in flagranza di reato in relazione al possesso di 11
grammi di cocaina, ma dal provvedimento impugnato non è dato sapere quando tale evento si sia verificato.
Nel ricorso si precisa, al fine evidente di sminuirne la portata, che fu l Pubblico Ministero a non chiedere l’applicazione di alcuna misura cautelar sensi dello art. 121 disp. att. cod. proc. pen., rimettendo l’arrestato i mentre il Tribunale non aggiunge nulla alla ricordata notazione riportata a 12.
Tutto quanto premesso, resta il dato che gli addebiti residui mossi al Di sono di avere in due occasioni acquistato, a fini di successiva cessione, più grammi di cocaina da due soggetti, di cui almeno uno (NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ritenuto partecipe della RAGIONE_SOCIALE Cassano RAGIONE_SOCIALE, dato che appare sufficiente per ritenere sussistente un congruo quadr gravità indiziaria, ma che non lo è quanto alla valutazione della persiste esigenze cautelarí nei confronti del ricorrente, una volta esclusane anc partecipazione al gruppo criminale.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale Catanzaro per nuovo esame su tale ultimo profilo.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale d Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso, 28 febbraio 2024
Il consigliere