Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16343 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME Presidente – Sent.n.sez.422/25
NOME COGNOME CC
– 2/04/2025
NOME COGNOME R.G.N.6393/2025
NOME COGNOME – Relatore
–
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Aversa l’1/9/1984
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari;
letta la memoria depositata dall’Avvocato NOME COGNOME e i documenti allegati, con la quale si chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di corruzione, truffa e falso, commessi mediante la
predisposizione di falsi referti medici e la simulazione di incidenti automobilistici, al fine di truffare le assicurazioni ottenendo indebiti risarcimenti.
Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità dell’ordinanza genetica per violazione dell’art. 292, comma 2 , lett.cbis e ter , cod. proc. pen., sul presupposto che il giudice per le indagini preliminari non avesse in alcun modo tenuto conto della memoria difensiva, depositata in sede di interrogatorio preventivo dell’indagato, con la quale si fornivano elementi a supporto dell’i nsussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. In particolare, l’ordinanza non conteneva alcun accenno a tale memoria, il che impediva anche di ritenere -come fatto dal Tribunale del riesame -che il g.i.p. avesse implicitamente argomentato in ordine alle ragioni esposte dalla difesa.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, formulati in relazione alla contestazione del reato associativo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la gravità indiziaria era stata dedotta dal fatto che COGNOME limitava i contatti telefonici con gli altri sodali, in tal modo trasformando un argomento a favore dell’indagato in un indizio di reità. La scarsità di contatti, invero, avrebbe dovuto costituire un indice altamente sintomatico dell’e straneità del ricorrente al contesto associativo, tanto più che non vi erano ulteriori elementi idonei a comprovare la stabilità dei rapporti e la condivisione di un unitario programma criminoso, come pure l’utilità che ne sarebbe derivata al ricorrente.
Peraltro, alla carenza indiziaria in relazione al reato associativo si cumula anche la sostanziale estraneità a gran parte delle condotte costituenti i reati fine (capi 6, 7, 10, 11 – 20, 29 e 30) a fronte della quale era stato ipotizzato ugual mente il concorso dell’indagato, nella forma del contributo morale, desunto dall’appartenenza all’associazione.
Ancor meno giustificata sarebbe l’attribuzione a COGNOME di un ruolo verticistico, in difetto dell’accertamento di condotte materiali nelle qua li tale funzione si sarebbe espletata.
2.3. Con il quarto motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione ai reati fine.
Si assume che nei confronti del COGNOME sarebbe individuabile un’unica condotta materiale -relativa al reato di cui al capo 4) -ciononostante, la misura cautelare veniva applicata con riguardo a tutti i reati fine, in relazione ai quali si ipotizzava il concorso morale dell’indagato per il semplice fatto che i reati sarebbero stati commessi nell’ambito dell’attività propria dell’associazione.
2.5. Con il quinto motivo , il ricorrente deduce la violazione dell’art. 274 cod.
proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, rappresentando che le ultime condotte illecite risalirebbero al 2020, senza che sia emersa alcuna effettiva propensione alla reiterazione da parte del ricorrente, anche in considerazione della stabile attività imprenditoriale svolta dal predetto.
Il giudice della cautela e, successivamente, il Tribunale del riesame avevano del tutto omesso di considerare che i fatti risalgono a circa cinque anni fa, così come non hanno tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato senza l’emersione di un concre to e attuale rischio di reiterazione.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo, concernente l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di interrogatorio preventivo, è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato come l’omesso specifico riferimento all’attività lavorativa svolta dal ricorrente, documentata con la predetta memoria, non ha in alcun modo inciso sulla valutazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura applicabile.
Per quanto concerne, invece, gli argomenti difensivi svolti nella suddetta memoria, il Tribunale ha dato atto di come gli stessi siano stati implicitamente disattesi, non essendo ravvisabile alcuna carenza motivazionale.
Il secondo, terzo e quarto motivo, rispettivamente concernenti la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato associativo e al reato fine, sono manifestamente infondati.
Il ricorrente propone una rilettura in fatto degli elementi indiziari valorizzati in sede cautelare, al fine di dimostrare sia l’estraneità all’associazione, che la mancanza di qualsivoglia contributo, sia pur a livello di mero concorso morale, rispetto alla commissione dei reati fine.
Si tratta di argomentazioni attinenti al merito del giudizio e volte a sollecitare una valutazione non consentita in sede di legittimità, non emergendo profili inquadrabili nel vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Salva restando la necessità di un più approfondito vaglio delle contestazioni
nel giudizio che, eventualmente, conseguirà alla fase cautelare, deve darsi atto, allo stato, della sussistenza di elementi indiziari che sono stati adeguatamente valorizzati e ritenuti, con motivazione immune da censure, tali da giustificare l’adozione della misura cautelare.
Il quarto motivo di ricorso, relativo alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è fondato, dovendosi rilevare che i fatti contestati al ricorrente risalgono al 2019 e, quindi, ad oltre cinque anni dalla sottoposizione a misura cautelare.
Un così ampio iato temporale tra la commissione dei reati e l’imposizione della cautela, senza che siano emersi elementi idonei a fondare la concretezza e attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte, rappresenta un elemento che impone uno specifico onere motivazionale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha essenzialmente valorizzato l’obiettiva gravità delle condotte contestate al ricorrente, giungendo ad affermare che le modalità della condo tta sarebbero tali da far ritenere che l’indagato sia dedito a commettere delitti in modo continuativo e seriale.
La ritenuta inclinazione del ricorrente a commettere gravi reati sarebbe di per sé dimostrativa dell’attualità del rischio di reiterazione de lle condotte illecite.
4.1. Le conclusioni cui è giunto il Tribunale non sono condivisibili, essendo fondate su una generica affermazione di abitualità nella commissione di reati da parte del ricorrente, in assenza di un concreto scrutinio in ordine all’at tualità del rischio di reiterazione.
Deve richiamarsi il condivisibile principio secondo cui in tema di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali, l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez.6, n. 11728 del 20/12/2023, dep.2024, COGNOME, Rv.286182).
Questa Corte è consapevole dell’esistenza di un dive rso orientamento, secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto
Tuttavia, pur aderendo a tale opzione interpretativa, è innegabile che la valutazione del requisito della ‘concretezza e attualità’ deve essere tanto più
rigoroso quanto maggiore è la distanza temporale tra l’applicazione della misura e la presunta commissione dei reati, dal che ne consegue un onere motivazionale rafforzato.
Si è affermato, infatti, che il requisito dell’attualità del pericolo richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez.3, n. 9041 del 15/2/2022, COGNOME, Rv.282891; Sez.5, n. 12869 del 20/1/2022, COGNOME, Rv. 282991).
Nel caso di specie, l’attualità delle esigenze cautelari è stata essenzialmente desunta dalla gravità delle condotte e dalle modalità di realizzazione, mentre è stato del tutto pretermesso il dato temporale, nonostante la notevole distanza tra l’adozione della misura e i fatti per i quali si procede.
Il vulnus motivazione è reso ancor più evidente dalla discrasia tra l’affermazione secondo cui l’indagato sarebbe stabilmente dedito alla commissione di reati e la sostanziale carenza di elementi concreti che confermino tale assunto.
Né possono assumere rilievo condotte ascritte ad altri coindagati e relative a fatti commessi in epoca relativamente più recente (2022-2023), posto che si tratta di fatti in relazione ai quali non emerge alcun diretto coinvolgimento del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME