Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47039 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Favara il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 18/11/2022 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento avverso l’ordinanza in data 15 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Agrigento, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9).
L’indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Osserva che mancavano i servizi di ocp e contesta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, in particolare lamenta l’omessa motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del crimine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame ha dimostrato sulla base RAGIONE_SOCIALE intercettazioni il pieno coinvolgimento del COGNOME nello spaccio di hashish (capo 9), perché vi era un continuo scambio di denaro e stupefacente NOME e NOME COGNOME insieme a NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro. Il ricorrente non ha contestato l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni, che, peraltro, è questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01).
Quante alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha desunto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del crimine dall’esame del fatto nel suo complesso, in particolare dall’attitudine dimostrata di trattare direttamente il prezzo nonché dalla possibilità di ricevere merce a credito, tutte circostanze indicative dell’inserimento dell’indagato in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico di stupefacenti. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il requisito dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01). Il ricorrente non si è confrontato con tale principio di diritto e si è limitato a una censura di mero stile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 12 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente