Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5050 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5050 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Sapri (Sa) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 113/2025 RegRiesP del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Noia, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre adottate in relazione a ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari assunte nell’ambito della medesima indagine penale, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell’appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso i provvedimenti resi dal Gip di quel medesimo Tribunale e con i quali, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali COGNOME NOME, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, non era stata applicata ai predetti alcuna delle misure cautelari – si precisa che nei confronti della COGNOME era stata richiesta la misura dell’obbligo di dimora sollecitate dal Pm; ciò in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose.
Come detto con le ordinanze in questione il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico della predetta indagata, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato diversamente da quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO, il quale aveva escluso la attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili: al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali, al fatto che le modalità operative della frode fiscale fossero legate alla applicabilità di una determinata normativa non più vigente, al fatto che la circostanza che altri sodali, diversi da quella ora interessata, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi negativamente anche su costei – che, invece, le esigenze cautelari legittimanti la adozione delle misure richieste erano ancora presenti e ciò anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, disponendo, pertanto, a carico di quest’ultima la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, subordinando, comunque, la efficacia della stessa all’avvenuta definitività della ordinanza con la quale essa è stata disposta.
In particolare, il Tribunale salernitano ha osservato: che il lasso dì tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure è, in realtà, inferiore all’anno; che la natura sostanzialmente professionale della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dalla indagata ora in esame (si tratta di un legale), era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto, anche attuale; che la vicinanza della indagata a tale COGNOME uno de promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose – rendeva comunque verosimile la ricaduta dell’indagata nel crimine.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha applicato alla COGNOME la misura dell’obbligo di dimora, subordinandone la efficacia nei termini dianzi indicati..
Avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti ha proposto ricorso per cassazione la indagata in questione.
La RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore fiduciario, ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale si è doluta del fatto che il Tribunale dell’appello cautelare abbia presunto la esistenza delle esigenze cautelari sulla base della ritenuta centralità della sua posizione nell’ambito della associazione per delinquere, desumibile dalla pluralità delle operazioni nelle quali la stessa era implicata e della capacità dalla stessa acquisita di ottenere indebiti benefici fiscali; ha contestato la ricorrente il fatto che il Tribunale avesse omesso di valutare la personalità della stessa, essendo la medesima del tutto incensurata e che mai aveva dato adito a sospetti sulla sua condotta, ed il fatto che non risultano ulteriori contatti con le persone legate a contesti criminosi, di tal che non è ipotizzabile la pratica opportunità per essa di reiterare le condotte delittuose; la natura congetturale delle riflessioni che hanno, invece, condotto il Tribunale a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si sta discutendo, renderebbe illegittima la ordinanza con la quale è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora a suo carico.
In data 16 settembre 2025 la difesa della ricorrente ha fatto pervenire una memoria, in replica alle conclusioni scritte già in precedenza rassegnate dalla Procura AVV_NOTAIO nel senso della inammissibilità del ricorso, con le quali, invece, ha insistito per l’accoglimento dello stesso segnalando sia la mancanza di proporzionalità fra la misura disposta ed il pericolo che essa tende a
prevenire, sia la mancata considerazione degli indici rivenienti dall’esame della personalità della ricorrente, tali da escludere che il pericolo di reiterazione criminosa possa dirsi concreto ed attuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso va rigettato.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell’avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell’odierna indagata sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni alla stessa provvisoriamente contestate; ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari – nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede – che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare.
Per tale ragione, cioè in considerazione dell’avvenuta valutazione positiva operata dal AVV_NOTAIO in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall’organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda – che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa della RAGIONE_SOCIALE in occasione dell’avvenuta discussione della impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno – il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato rimandando alle considerazioni sul punto svolte dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205).
Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell’appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in ossequio, appunto, al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135).
Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dalla Finízola – la quale si duole del fatto che, in violazione di legge, il Tribunale di Salerno abbia, diversamente da quanto in precedenza sostenuto dal Gip, ritenuto sussistere la attualità e concretezza delle esigenze cautelari legittimanti la adozione della misura del divieto di dimora applicata a suo carico – che, diversamente da ciò che è stato opinato dalla parte ricorrente, la quale ha segnalato in particolare sia che il Tribunale non avrebbe tenuto nella adeguata considerazione la circostanza che la COGNOME è soggetto incensurato, sia che non avrebbe evidenziato alcun dato “logico temporale” da cui desumere che le condotte pregresse siano sintomatiche di una loro possibile reiterazione, sia, infine, che non vi è la prova della persistenza di contatti fra la indagata ed i suoi presunti complici – osserva il Collegio che, invece, il Tribunale, ha correttamente preso in esame i dati indiziari dai quali inferire la perdurante sussistenza delle esigenze di prevenire la possibile reiterazione della condotte e la concretezza del predetto pericolo, logicamente desumendola sia dalla centralità del ruolo svolto dalla indagata nell’ambito del sodalizio criminoso, essendo la stessa adibita, anche in ragione della sua specifica veste e qualificazione professionale, alla preparazione degli atti negoziali attraverso i quali sono stati realizzati una buona parte dei reati scopo della associazione nonché a prestare la propria consulenza legale ai vertici associativi; tale rilievo, ponendo in luce il carattere sistematico della condotta della donna depone, evidentemente, in senso sfavorevole con riferimento alla probabilità che la medesima, anche ad onta della propria attuale incensuratezza, non abbia, nell’immediato, la possibilità di nuovamente porre la propria competenza tecnica al servizio di altri correi ovvero anche in esecuzione di un nuovo piano criminoso personale.
Anche il dato relativo alla collocazione nel tempo delle condotte della indagata, che condivisibilmente non possono essere collocate, come pretenderebbe la difesa della medesima, in un contesto cronologicamente remoto da quello nel quale la misura cautelare è stata richieste (vi è circa un anno fra i due riferimenti), appare recessivo ove si consideri non solo la natura sistematicamente professionale della attività da quella svolta ma anche la piena adesione della stessa alle finalità associative, come emerge dalla frequenza dei contatti avuti dalla donna con gli altri coindagati e dalla reciproca dimestichezza di cui il contenuto di essi è espressivo.
Né, come correttamente osservato dal Tribunale di Salerno, è fattore idoneo a superare la ricorrenza delle esigenze in questione, il fatto che l’attività illecita la cui realizzazione è stata provvisoriamente imputata alla
donna era sviluppata attraverso la fraudolenta utilizzazione di una determinata normativa agevolativa i cui possibili effetti distorsivi non sono più realizzabili stante il mancato rinnovo della normativa in esame.
E, infatti, evidente che proprio in virtù della sua qualificazione tecnica si tratta, infatti, di soggetto specificamente abilitato allo svolgimento della professione legale e quindi indubbiamente esperto di aspetti giuridicoamministrativi – la stessa sarebbe in grado di diversamente individuare ed eventualmente praticare altre possibili occasioni di uso distorto e fraudolento di fattispecie normative, ovviamente diverse da quella ora in questione, onde conseguire, in proprio ovvero in associazione con altri, illeciti profitti.
La natura solo modestamente incidente sulla persona della indagata, si tratta infatti del solo obbligo di dimora nel Comune di sua residenza, limitandone esclusivamente la libertà di locomozione, rende certamente proporzionata la misura applicata alle esigenze cautelari che la medesima tende a presidiare.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc. pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali e con la derivante piena efficacia della misura cautelare disposta con la ordinanza oggetto della presente impugnazione dal Tribunale di Salerno in qualità di giudice dell’appello cautelare..
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025
GLYPH
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente