Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41323 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41323 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., riformava il provvedimento del 18 novembre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva rigettato l’originaria richiesta cautelare, e disponeva l’applicazione della misura degli arresti donniciliari nei
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riguardi di NOME COGNOME, sottoposta ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevava il Tribunale come la decisione impugnata dovesse essere riformata in quanto, pur avendo riconosciuto l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della NOME con riferimento ai delitti oggetto di imputazione provvisoria, la determinazione finale era errata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza delle prospettate esigenze cautelari: avendo gli elementi di conoscenza a disposizione dimostrato l’esistenza di un concreto ed attuale rischio che la prevenuta possa tornare a commettere gravi reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 272 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale dell’appello cautelare ingiustificatamente ritenuto esistente l’esigenza cautelare connessa ad un attuale rischio di recidiva, senza tenere conto che, nell’intervallo dalla commissione dell’ultimo reato contestato, risalente al luglio 2019, al novembre 2022, la prevenuta è stato detenuta ininterrottamente agli arresti domiciliari e poi in detenzione domiciliare, tenendo un comportamento inappuntabile: sicché finivano per diventare irrilevante il riferimento alle sole modalità della condotta addebitata ed il fatto che non fosse stata dimostrata la rescissione del legame della predetto con l’organizzazione criminale oggetto di investigazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME vada rigettato.
I motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte infondati e in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativ che collega gli indizi al giudizio cautelare, nonché il valore sintomatico d indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merit ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risult
materiale probatorio anche con riferimento alla verifica delle esigenze cautelari, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e l’esistenza dei pericula libertatis, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali in materia di libertà personale (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae luris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
A tal fine il Tribunale di Roma non si è limitato a valorizzare la norma dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in ragione del reato associativo contestato, prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; ma ha adeguatamente considerato gli esiti delle investigazioni da cui è stato possibile evincere come l’odierna ricorrente fosse risultata stabilmente inserita, con un ruolo tutt’altro che secondario, nell’associazione per delinquere diretta da NOME COGNOME che si occupava a Roma, nel rione Quarticciolo, in forma organizzata del sistematico traffico e del quotidiano spaccio di grossi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pure occupandosi materialmente della custodia e della preparazione delle dosi di tale droga, vendita eseguita con le modalità della “piazza di spaccio”. A ciò si è convincentemente aggiunto che la COGNOME venne arrestata nel luglio 2019 proprio per uno di quegli episodi di spaccio di cocaina per i quali erano in corso le indagini: situazione nella quale è risultato irrilevante che la prevenuta sia stata in seguito detenuta dapprima agli arresti o poi in detenzione domiciliare, tenuto conto che ella si era resa responsabile della consumazione di illeciti di notevole gravità, avendo avuto un significativo ruolo di partecipe in una organizzazione criminale che aveva continuato a funzionare anche dopo il suo arresto.
In tale contesto – nel quale non è corretto il solo riferimento alla mancata dimostrazione della rescissione del legame dall’organizzazione criminale, che potrebbe rilevare solo per i sodalizi di stampo mafioso – appare legittima la decisione del Tribunale dell’appello cautelare che, riformando la precedente decisione del Giudice per le indagini preliminari, ha giudicato ininfluente il periodo di sottoposizione della COGNOME a misure restrittive della libertà e
l’intervallo, peraltro non amplissimo, di circa tre anni tra la data di commissione dell’ultimo reato contestato e il momento della presentazione della richiesta cautelare da parte del rappresentante della pubblica accusa: elementi, quelli innanzi tratteggiati, dai quali, senza alcuna incongruenza o vizio di manifesta illogicità, i giudici di merito hanno ritenuto di poter desumere l’esistenza di un ancora attuale e concreto pericolo che l’odierna indagata, se rimessa in libertà, possa tornare a commettere gravi delitti della stessa natura di quelli per i quali si procede.
Lungi dall’evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l’intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, con le doglianze attinenti ad asseriti vizi di motivazione la ricorrente ha finito per formulare censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale di Roma: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/09/2023