Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39751 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il giudice della cautela ha, in particolare, ritenut la mancanza di gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione e la carenza di esigenze cautelari.
La Procura della Repubblica di Napoli ha proposto appello avverso detta ordinanza, chiedendo l’applicazione della misura interdittiva di cui all’art. 289 cod. proc. pen.
Con ordinanza deliberata in data 20 maggio 2022, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla parte pubblica, applicando COGNOME la misura cautelare interdittiva in relazione ai soli reati di t aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha dispost l’annullamento con rinvio della predetta ordinanza relativamente a qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 3) dell’incolpazione, ri al contempo assorbiti i motivi di appello inerenti alle esigenze cautel considerazione della necessità di rivalutarne la sussistenza a seguito predetta riqualificazione giuridica.
Con ordinanza deliberata in data 23 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli previa riqualificazione del fatto descritto al capo 3) dell’incolpazione nel re cui all’art. 55-quinquies d.l.gs. 165 del 2001, ha disposto nei confront COGNOME la misura cautelare interdittiva ritenendo la sussistenza delle esigen cautelari di cui alle lettere A) e C) dell’art. 274 cod. proc. pen.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazion dell’art. 274 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta ill della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Corte territoriale ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiter facendo esclusivo riferimento alla gravità ed alla pluralità delle condotte, nulla argomentare in ordine al decorso di tre anni tra le condotte contesta l’applicazione della misura cautelare ed all’incensuratezza del ricorrente.
I giudici dell’appello non avrebbero individuato elementi indicativi recenti idonei a dar conto dell’attualità del pericolo di reiterazione, non tenen considerazione il trasferimento dell’COGNOME ad altro incarico e la consegue cessazione dalla funzione di factotum del colonnello COGNOME, ruolo che gli aveva consentito quella libertà di movimento che avrebbe permesso la commissione dei reati ipotizzati.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, motivato adeguatamente in ordine all’ulteriore elemento evidenziato dalla difesa (avvenuta chiusura delle inda preliminari) idoneo a dimostrare il venir meno delle ritenute esigenze cautel ed avrebbe omesso di rivalutare il profilo della sussistenza delle esigenze luce della riqualificazione giuridica attribuita alle condotte di cui al capo 3 rubrica.
La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ha riten insussistenti le esigenze cautelari nei confronti del co-COGNOME COGNOME nonostante lo stesso, oltre ad omettere il doveroso controllo sulle cond illecite poste in essere dal COGNOME, si sia reso a sua volta responsabile delle medesime condotte in materia di falso e truffa.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogic contraddittorio laddove applica al ricorrente la medesima misura cautela applicata ai co-indagati accusati del più grave reato di corruzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il motivo dedotto è manifestamente infondato ed aspecifico.
Il ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito giudici dell’appello, si è limitato ad affermare, in modo apodittico, il v motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze procedinnental esente da manifesta illogicità e rispettosa delle indicazioni contenute sentenza di annullamento emessa da questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, ha ritenut l’ineludibilità della misura cautelare applicata all’esito un’analisi accura fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative condotta, della personalità del soggetto e del contesto ambientale considerazione dell’elevata probabilità di reiterazione di condotte illecit medesima specie.
I giudici dell’appello hanno, in particolare, desunto concretezza ed attuali pericolo di reiterazione di condotte delittuose della medesima indole e pericolo di inquinamento probatorio dalla spiccata pericolosità criminale COGNOME desumibile dalla manifesta inaffidabilità e trasgressività dell’indag dalla speciale intensità del dolo, dal notevole grado di disvalore sociale condotte delittuose rubricate, dallo spregio dei doveri istituzionali conseg alle funzioni svolte, dalla piena consapevolezza del sistema corruttivo caratterizzava la gestione dell’aeroporto di Capodichino nonché dalla mancanz di ravvedimento desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate n 2020 e quindi, in momento successivo alla discovery dell’attività di indagine (vedi pagg. da 12 a 15 dell’ordinanza impugnata).
Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali i g dell’appello hanno tratto «in positivo» la conferma dell’effettiva sussist attualità delle predette esigenze cautelari, dando rilievo a quei
personologici e comportamentali che attestavano il carattere tutt’altro episodico della azione delinquenziale del COGNOME.
3.2. I giudici dell’appello hanno, inoltre, valutato e confutato le argomenta difensive, rimarcando che la chiusura delle indagini preliminari e trasferimento ad altre funzioni non costituiscono circostanze idonee ad elider pericolo di reiterazione in considerazione della particolare pericolosità crim manifestata dal COGNOME e della gravità delle condotte delittuose (vedi pag. dell’ordinanza impugnata).
3.3. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta l’illogicità della motiva in ordine alla valutazione della posizione cautelare del co-COGNOME COGNOME ed ordine all’applicazione della medesima misura applicata nei confronti di a indagati per reati più gravi è manifestamente infondata stante la diversità singole posizioni processuali e la conseguente ininfluenza di tali deliberazio relazione alla logicità della motivazione con la quale i giudici di appello confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa.
I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del prin dell’autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utiliz per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a cias delle posizioni processuali.
In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso conte una valutazione completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti in te esigenze cautelari; non risultano esservi errori nell’applicazione delle regole logica e risulta corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli e indiziari valorizzati nell’ambito del percorso seguito dai giudici dell’appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediment nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec cod. proc. pen.
Così deciso il 14 giugno 2023
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La Presidente