Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18114 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18114 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Reggio Calabria il 22/04/1941 avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confron di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.
A seguito del rigetto della richiesta di riesame disposto dal Tribunale di Reggio Calabra con ordinanza del 10 ottobre 2024, l’indagato ha avanzato richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, elencando una serie di circostanze storico-fattuali attestanti, secondo l’istant il venir meno delle esigenze cautelari.
Con provvedimento del 31 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari, ha rigettato detta istanza, sottolineando l’assenza di elementi nuovi attestanti l’affievolimento delle esigenz cautelari.
Secondo il giudice della cautela i motivi posti a base dell’istanza erano già stati correttament valutati da parte del Tribunale del riesame con conseguente insussistenza di nuovi elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze cautelari.
Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando l manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato e riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.
NOME COGNOME a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 12 dicembre 2024 con cui il Tribunale del Riesame ha rigettato il citato appello.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordin all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Il giudice dell’appello, limitandosi alla mera reiterazione delle argomentazioni poste fondamento dell’ordinanza con cui era stato rigettato il riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe omesso di valutare g elementi di novità attestanti l’affievolimento delle esigenze cautelari.
La motivazione impugnata sarebbe, in particolare, affetta da nullità per omessa motivazione in ordine al venir meno delle esigenze cautelari conseguente alla proposta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il risarcimento del danno -esprimendo la volontà spontanea dell’agente di farsi promotore dell’azione riparatrice- rappresenterebbe uno degli elementi in grado di escludere il pericolo di reiterazione di reati della medesima indole.
Il percorso argomentativo sarebbe, inoltre, contraddittorio emergendo dalla stessa motivazione che, successivamente ai fatti oggetto della misura, l’indagato non avrebbe posto in essere ulteriori condotte criminose ed anzi, unitamente alla persona offesa, avrebbe iniziato una attivi di collaborazione con la ditta di proprietà del sig. COGNOME circostanze che dimostrerebber l’assenza totale di pericolo di recidiva.
La motivazione sarebbe, infine, carente e manifestamente illogica nella parte in cui i giudic dell’appello, con argomentazioni del tutto congetturali, hanno affermato che il ricorrente, rimesso in libertà, potrebbe estendere “le proprie pretese monopolistiche anche agli altri settori nel settore delle pompe funebri nel territorio di Arangea” (vedi pag. 3 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
2 L’unico motivo di impugnazione è al contempo manifestamente infondato ed aspecifico in quanto ha ad oggetto questioni relative alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, già esaminate dai giudici di appello che hanno trattato e disatteso, con specifica adeguata motivazione, tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame,
pervenendo alla conferma dell’ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze logico-fattuali addotte dalla difesa, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sul base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manife illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
L’ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustifican prosecuzione dell’esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari ed alla insufficien degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base provvedimento impositivo.
L’errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi indizi ipotetici (ci si riferisce a quanto affermato in ordine all’asserita attività di collaborazi dell’indagato che della persona offesa con la ditta del Lopes), su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell’esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all’evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positiva accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione degli atti del procedimento.
3.1. Il Tribunale ha correttamente valorizzato l’attuale sussistenza del pericolo di reiterazi criminosa, dando rilievo alla gravità delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente ed a “preoccupante personalità dell’indagato” il quale ha manifestato di avere rapporti consolidati e duraturi “con soggetti orbitanti nell’ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso”, alle modalità di partecipazione abituale all’attività delittuosa del clan COGNOME nonché all’int del dolo desumibile dalla totale indifferenza alle regole poste a salvaguardia dell’ordine pubbl (vedi pagine 2, 3, 4 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
I giudici dell’appello hanno, inoltre, motivato la conferma dell’ordinanza di rig facendo presente come nessun elemento dedotto dal ricorrente avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari.
3.2. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato come gli elementi dedotti dalla dife (decorso del tempo dalla consumazione della condotta e dall’inizio della esecuzione della misura cautelare, mancata realizzazione di ulteriori condotte criminose da parte del ricorrent dichiarazioni rese da NOME COGNOME siano già stati considerati irrilevanti dal Tribunale in s di riesame dell’ordinanza genetica e che, di conseguenza, i predetti elementi storico-fattuali n costituiscono fatti nuovi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (vedi pagi da 3 a 6 dell’ordinanza impugnata).
Ciò posto occorre ribadire, in tema di misura detentiva applicata nei confronti di indagato p delitto aggravato ex ad. 416-bis.1 cod. pen., che la presunzione relativa di pericolosità sociale cui all’attuale dettato dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata s quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’indagato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dalle dinamiche operative dei sodalizi di stampo mafioso e della conseguente dimostrazione di una situazione indicativa della assenza di esigenze cautelari (vedi
Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889-01; Sez. 2, n. 22086 del 19/04/2023, Inturrisi, non massimata), allontanamento indimostrato nel caso di specie.
3.3. In relazione alla formale incensuratezza del ricorrente deve essere ribadito che ta elemento, che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione comporta una presunzione
relativa di minima pericolosità sociale, ben può essere superato dai giudici valorizzando, come nel caso di specie, l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità d
condotta in concreto tenuta dall’indagato (vedi fra le altre Sez. 5, n. 42784 del 23/05/201
COGNOME, Rv. 267956 – 01; Sez. 4, n. 41212 delll 1/09/2024, COGNOME, non massimata).
3.4. La motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e priva di manifesta illogicità
anche in ordine all’irrilevanza -ai fini cautelari- della disponibilità manifestata da COGNOME
NOME a risarcire il danno subito dalla persona offesa.
In particolare, appare ragionevole e compatibile con le risultanze investigative quant affermato dai giudici dell’appello in ordine all’inidoneità della proposta di risarcimento avan
dal ricorrente ad escludere il rischio di reiterazione criminosa ed alla concreta possibilità, in di remissione in libertà, che l’indagato continui ad operare illecitamente in considerazione de
portata, ben più ampia di quella posta in essere in danno del Paris, e della gravità dell’atti illecita oggetto di indagine, desumibile dalle modalità operative particolarmente efficaci adottat dai consolidati legami con il clan COGNOME–COGNOME (vedi pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata).
L’assenza di elementi nuovi da cui desumere l’affievolimento delle esigenze cautelari rende, in conclusione, manifestamente infondata la doglianza difensiva inerente alla carenza motivazionale dell’ordinanza oggetto di ricorso.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19 marzo 2025
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