Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20508 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20508 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede cautelare, ha rigettato l’appello del ricorrente avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva, a sua volta, rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura in origine disposta con ordinanza emessa in data 24 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la detenzione in carcere anziché quella domiciliare con uso di braccialetto elettronico.
Non vi sarebbero esigenze di tipo probatorio, tenuto conto della fase del procedimento, essendosi concluse le indagini preliminari.
Il pericolo di recidiva, invece, non sarebbe stato ancorato ad elementi concreti, avuto riguardo al lungo periodo di carcerazione sofferta ed alla risalente epoca di commissione del fatto al maggio 2021.
L’ordinanza non avrebbe motivato sulla necessità – provata da consulenza tecnica – di assistenza del figlio del ricorrente, gravemente ammalato ed invalido al 100%, assicurabile solo attraverso la misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato e generico.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto decisive, ai fini della valutazione sulla persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura – anche, ma non solo, alla luce della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. applicabile in relazione al reato per cui si procede – le circostanze inerenti alla gravità del fatto, alla personalità dell’indagato, al contesto ambientale di riferimento.
E’ stato precisato che trattasi di soggetto già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., quale promotore e storico componente di una cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE, che aveva reiterato le proprie condotte criminose dopo un lungo periodo di carcerazione, a dimostrazione della pervicacia nel delinquere.
Inoltre, il Tribunale ha rimarcato la gravità del reato per cui si procede, una tentata estorsione ad un avvocato – “reo tra l’altro di non aver accettato di difendere
gratuitamente il figlio” del ricorrente nella gestione di una pratica assicurativa – al quale era stata chiesta la somma di un milione di euro con violenza e minaccia con metodo mafioso.
Tali elementi, dei quali nel ricorso non si fa menzione, sono stati valutati dal Tribunale, al di là della presunzione prima richiamata, come idonei a superare ogni altra deduzione difensiva, sia in relazione al decorso del tempo dalla commissione dei fatti e dall’esecuzione della misura, sia in relazione alla necessità di assistenza del figlio del ricorrente, non minorenne e, dunque, fuori dal caso previsto dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen..
Gli stessi elementi – ed, in particolare, la personalità del ricorrente ed il contesto ambientale di riferimento, organizzato dal punto di vista criminale – hanno fatto ritenere inadeguata, ancora al di là della presunzione legale, la meno grave misura degli arresti dorniciliari anche con uso di mezzo di controllo elettronico, potendo il ricorrente contare sull’appoggio dei sodali della cosca nella quale era stato ritenuto inserito.
La motivazione, tratta da evenienze fattuali emerse dalle risultanze investigative, è priva di vizi logico-giuridici e le diverse valutazioni del ricorrente, oltre c generiche in relazione al contenuto dell’ordinanza, devono considerarsi relegate al merito del giudizio cautelare e non profilano alcuna fondata violazione di legge. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024.