Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
udita relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite dei difensori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorre impugnando l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa ex art. 310 cod. proc. pen., che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza emessa dal GUP del Tribunale di Roma il 27/10/2023 con cui era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura cautelare della cust carcere, applicata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggr dall’agevolazione mafiosa, reati per i quali NOME, in esito a rito abbreviato, condannato con sentenza del 20/9/2023, alla pena di anni cinque di reclusione.
Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo violazione di legge ex art. 606, comma lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis.1 cod. pen.
La difesa del NOMENOME dopo aver riprodotto il contenuto delle imputazioni, ha rilevato c
Tribunale non aveva motivato in ordine alla idoneità degli arresti domiciliari a conten pericolo di reiterazione del reato posto che la difesa aveva evidenziato l’impossibil riproposizione dei medesimi fatti essendo le attività commerciali del NOME st sequestrate e risultando l’imputato soggetto incensurato e con ruolo marginale nella vicenda. Secondo la difesa il Tribunale ha rigettato l’appello valorizzando la presunzione relativa ci persistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura carceraria di cui all’art co.3 cod. proc. pen., senza considerare il fattore tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo generico.
Occorre preliminarmente delimitare l’ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizi parte del giudice di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è ten a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dove limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatame motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, i modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenz cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma d provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016,Antignano, Rv 266676).
La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natur provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità d misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863).
In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, oltre ad aver enunciato le ragioni che ritenere grave la contestazione provvisoria, poi cristallizzata con la sentenza di condanna, vedeva il ricorrente responsabile di più delitti di trasferimento fraudolento di valori a dall’agevolazione mafiosa, ha motivato la conferma dell’ordinanza di rigetto facendo presen come nessun elemento dedotto in quella sede (incensuratezza, decorso del tempo, disagio psicologico del figlio del ricorrente) avesse il carattere della novità idonea a far attenuate le esigenze cautelari. In particolare il tempo, ha osservato il Tribunale, è ritenuto ininfluente attraverso pertinente rinvio a consolidato indirizzo di questa Corte se cui l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizion dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamen
della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare.
Occorre ribadire infatti che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, co cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumib dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concre del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decors tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità ( Sez. n. del 25/01/2022 Rv. 282766; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, Rv. 280248).
Peraltro, ad un diverso approdo non si giunge nemmeno considerando l’orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 5, n. 31614 de 13/10/2020, Rv. 279720) che attribuisce valenza positiva al tempo trascorso dai fa contestati, ove si tratti però di un rilevante arco temporale circostanza questa esclusa nel di specie posto che i fatti contestati risultano commessi sino al 2020.
Deve invece osservarsi che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, quella applica al ricorrente è l’unica misura idonea a prevenire il pericolo di recidiva avendo il Tr pertinentemente richiamato le modalità esecutive delle condotte contestate ed il ruolo n certo marginale del COGNOME il quale si inseriva nel “sistema Alvaro” e contribuiva realizzazione dei delitti – fine con professionalità e per un lungo arco temporale ( pagg. dell’ordinanza ).
Quanto, infine, alla situazione di disagio del figlio tredicenne dell’indagato, il Trib espressamente motivato con argomentazioni tutt’altro che carenti o manifestamente illogiche (cfr. pag. 4).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa del ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe gli adempimenti di cui all’art. 94 , comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 26 giugno 2024