Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5048 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5048 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Polla (Sa) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 114/2025 RegRiesP del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre adottate in relazioni a ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari assunte nell’ambito della medesima indagine penale, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell’appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso i provvedimenti resi dal Gip di quel medesimo Tribunale e con i quali, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali COGNOME NOME, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, non era stata applicata ai predetti alcuna delle misure cautelari – si precisa che nei confronti del COGNOME era stata richiesta la sua sottoposizione alla misura dell’obbligo di dimora – sollecitate dal Pm; ciò in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose.
Come detto con le ordinanze in questione il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato diversamente da quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO, il quale aveva escluso la attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili: al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali, al fatto che le modalità operative della frode fiscale fossero legattalla applicabilità di una determinata normativa non più vigente, al fatto che la circostanza che altri sodali, diversi da quello ora interessato, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi negativamente anche sui costui – che, invece, le esigenze cautelari legittimanti la adozione delle misure richieste erano ancora presenti e ciò anche nei confronti del COGNOME, disponendo, pertanto, a carico di quest’ultimo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, subordinando, comunque, la efficacia della stessa all’avvenuta definitività della ordinanza con la quale essa è stata disposta.
In particolare, il Tribunale salernitano ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure è, in realtà, inferiore all’anno; che la natura sostanzialmente professionale della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall’indagato ora in esame (si tratta di un commercialista), era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto anche attuale; che la vicinanza dell’indagato a tale COGNOME COGNOME – uno dei promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose – rendeva comunque verosimile la ricaduta dell’indagato nel crimine.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha applicato al COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora, subordinandone la efficacia nei termini dianzi indicati.
Avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti ha proposto ricorso per cassazione l’indagato in questione.
Il RAGIONE_SOCIALE ha affidato le proprie lagnanze a tre distinti motivi di impugnazione.
Di questi, il primo è incentrato sulla ritenuta esistenza del vizio di travisamento della prova, avendo il Tribunale, secondo il ricorrente, basate la valutazione operata in relazione al pericolo di reiterazione delle condotte criminose su circostanze contraddette dagli elementi di priva emergenti dal provvedimento impugnato.
In particolare la difesa del ricorrente osserva che la ordinanza impugnata porrebbe alla base del ritenuto pericolo derivante dal perdurante stato di libertà del COGNOME la circostanza; a) che questi avrebbe predisposto la documentazione necessaria per accedere illecitamente ai benefici il cui conseguimento costituisce l’oggetto della provvisoria imputazione, circostanza che sarebbe destituita di fondamento, in quanto tale documentazione era predisposta dalla coindagata COGNOME; b) che il COGNOME avrebbe ospitato presso il suo RAGIONE_SOCIALE professionale la sede di una delle società coinvolte negli affari illeciti, circostanza questa del tutto irrilevante, atteso che tale domiciliazione è ampiamente anteriore ai fatti (Metto di indagine; c) che lo stesso si sarebbe dichiarato disponibile a rendersi liquidatore dì altra di tali compagini sociali, anche in questo caso si tratterebbe di fattore irrilevante, considerato che l’incarico in questione è stato assunto dal professionista ben
prima della commissione dei fatti di cui ora si tratta; d) anche il giudizio sulla scelta della misura da applicare sarebbe viziato in quanto non è emerso che il RAGIONE_SOCIALE si sia impegnato nel reperire imprese interessate alla perpetraziont delle frodi fiscali oggetto della provvisoria imputazione, avendo lo stesso curato esclusivamente aspetti di carattere formale ed esecutivo, senza avere mai operato nel senso dianzi indicato.
Il secondo motivo attiene alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari che sarebbe da escludere sia in ragione del lasso di tempo intercorso fra i fatti e la esecuzione della misura sia in ragione dell’avvenuta cessazione della efficacia della normativa che consentiva il riconoscimento dei benefici fiscali oggetto della condotta provvisoriamente cointestata anche al ricorrente.
Infine con il terzo motivo di ricorso egli afferma, sempre con riferimento alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose la irrilevanza del riferimento operato alla pendenza di altro procedimento penale, attualmente in corso ‘di fronte alla Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, in quanto nell’ambito di esso il COGNOME non risulta fra i soggetti coinvolti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell’avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell’odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate; ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari – nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede – che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare.
Per tale ragione, cioè in considerazione ‘dell’avvenuta valutazione positiva operata dal Gip in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall’organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica
non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa dell’COGNOME in occasione dell’avvenuta discussione della impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull’argomento dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205).
Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell’appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135).
Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dal COGNOME che, in relazione ai primi due motivi della sua impugnazione, gli stessi appaiono inammissibili, in quanto rivolti a contestare non tanto, come affermato dalla parte ricorrente, la esistenza di un presunto travisamento del materiale probatorio, quanto la valutazione che di esso ha operato il giudice dell’appello cautelare.
Infatti, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale di Salerno ha riscontrato quale attività riferibile all’indagato non tanto la predisposizione della documentazione per accedere indebitamente ai benefici fiscali quanto quella, sistematica a decorrere dall’ottobre 2023, di trasmettere siffatta documentazione alla Agenzia delle entrate; la circostanza che una delle società coinvolte dalla rete intessuta dal COGNOME avesse sede presso lo RAGIONE_SOCIALE professionale del ricorrente non è oggetto di contestazione, essendolo solo l’epoca in cui ciò si è verificato, così come non lo è il dato relativo alla disponibilità del ricorrente a svolgere le funzioni di liquidatore di altra società) è, pertanto, evidente che non ci si trova di fronte ad una ipotesi di travisamento della prova ma alla insindacabile, ove non sia viziata da manifesta. illogicità ) attività di valutazione degli elementi probatori (è infatti noto che il travisamento della prova si risolve o nell’utilizzazione di un’ informazione inesistente agli atti oppure nella omessa valutazione della prova,
invece, esistente: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 dicembre 2020, n. 36512, rv 280117).
Per ciò che attiene alla pretesa erroneità della attribuzione al ricorrente della attività di reperimento di soggetti disponibili a cooperare nell’attività fraudolenta, si osserva che, in realtà, siffatto dato accusatorio non è presente nella ordinanza impugnata, di tal che neppure sotto tale profilo è possibile parlare di travisamento della prova.
Con riferimento alla dimostrazione della attualità e concretezza delle esigenze è sufficiente rilevare che la sistematicità delle condotte del COGNOME e la loro ripetizione nel tempo costituiscono sicuro indice della professionalità di questo nel perseguimento di finalità delittuose, elemento probatorio questo indubbiamente valorizzato in modo corretto dai giudice dell’appello cautelare ai fini dell’accertamento dei requisiti delle esigenze cautelari tali da legittimare l’adozione della misura.
Riguardo, infine, all’ultimo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il preteso difetto assoluto di rilevanza della pendenza di altro procedimento penale connesso al presente di fronte alla Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania dedotta dal ricorrente in quanto ad esso il COGNOME non è interessato, è ben vero che un siffatto elemento non è immediatamente valutabile a carico dell’attuale ricorrente, ma altrettanto vero è che, allorché il Tribunale di Salerno ha passato in rassegna le ragioni che rendono concrete ed attuali le esigenze cautelari che legittimano la adozione del provvedimento cautelare ora impugnato (si veda, infatti, da pag. 84 a pag. 87 del detto provvedimento) di tale procedimento in corso di fronte alla ricordata Autorità giudiziaria neppure si fa menzione, altre essendo le ragioni che rendono giustificata l’applicazione a carico del COGNOME della misura ora censurata.
Non ha formato oggetto di censura il tipo di misura cautelare applicata a carico del ricorrente; non vi è luogo, pertanto, ad alcuna verifica in relazione alla sua congrua proporzionalità.
Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con la derivante piena efficacia della misura cautelare disposta con la ordinanza oggetto della presente impugnazione dal Tribunale di Salerno in qualità di giudice dell’appello cautelare.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente