Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46807 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
NOME, nato a Enna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Marsala avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale aveva revocato la. misura cautelare interdittiva RAGIONE_SOCIALE sospensione temporanea da tutte le attività inerenti l’ufficio pubblico all’epoca rivestito dall’indagato.
Ripristinava, di conseguenza, la suddetta misura interdittiva.
2. Avverso l’ordinanza hanno presentato ricorso i difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo un unico motivo con cui si eccepisce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La misura interdittiva prevedeva la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio e l’interdizione di tutte le attività inerenti all’ufficio pubblico attualme rivestito dall’indagato, sul presupposto che questi, pur non prestando più servizio presso il sito archeologico nel cui ambito si ipotizza siano state realizzate le condotte contestate, continuava a svolgere le medesime funzioni apicali presso altri enti, il che avrebbe potuto condurre alla reiterazione di analoghi reati contro la pubblica amministrazione.
A seguito delle dimissioni rassegnate dall’indagato immediatamente dopo la notifica dell’ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala aveva ritenuto che fossero venute meno le esigenze cautelari ed aveva, conseguentemente, revocato la misura.
I giudici del riesame, accogliendo l’appello presentato dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dopo aver affermato che le esigenze cautelari erano non già ricollegate sic et simpliciter alla qualità di agente pubblico di NOME, bensì allo specifico ufficio pubblico da questi rivestito, hanno ripristinato la misura cautelare.
In tal modo, hanno, tuttavia, violato l’art. 274, comma c), cod. proc. pen.
Innanzitutto, hanno dato per presupposto ciò che non si evince dalla documentazione prodotta, e cioè che l’indagato avesse rassegnato le dimissioni soltanto perché l’ordinanza genetica gli precludeva lo svolgimento delle funzioni (laddove egli intendeva recederne definitivamente).
In secondo luogo, hanno omesso di considerare, senza motivare sul punto, che il ricorrente era già stato riassegnato al RAGIONE_SOCIALE e che si trovava meramente a disposizione, in attesa di individuazione di
eventuale incarico, così come si evince dall’attestazione RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, allegata.
In terzo luogo, hanno trascurato che il pericolo di reiterazione del reato non è affatto attuale e concreto, avendo desunto la sussistenza delle esigenze cautelari dall’ipotesi, del tutto astratta, che l’indagato possa tornare a rivestire in futuro l medesime funzioni da cui si è dimesso, laddove, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità, occorre considerare se all’indagato si possa effettivamente presentare l’occasione di compiere ulteriori reati.
In conclusione, la motivazione del Tribunale sarebbe apodittica, in quanto fondata su dati ipotetici ed astratti, come tali meramente congetturali.
Essa sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ammette che l’indagato, essendosi dimesso, non può in concreto svolgere le funzioni precedenti; dall’altro, ha ripristinato la misura proprio per impedire che egli possa svolgere le funzioni definitivamente dismesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’ordinanza impugnata, i Giudici hanno precisato che la misura originariamente applicata non aveva ad oggetto la sospensione di ogni tipologia di incarico svolto dall’indagato, ma la sola interdizione dallo svolgimento delle attività inerenti agli uffici pubblici rivestiti al tempo dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura.
Nonostante la lettera di dimissioni dell’indagato, si è, inoltre, assunto che egli avesse rassegnato tali dimissioni in maniera, per così dire, strumentale, e cioè soltanto perché l’ordinanza genetica gli aveva precluso lo svolgimento delle funzioni, inferendone – in via congetturale – che con la revoca RAGIONE_SOCIALE misura la preclusione sarebbe venuta meno e che, pertanto, avrebbe potuto essere nuovamente chiamato a svolgere le stesse funzioni da cui era stato sospeso.
Tanto precisato, la motivazione del provvedimento impugnato appare contraddittoria là dove, da un lato, sembra riconnettere il rischio di commissione di altri reati alla circostanza che era stata originariamente disposta la sola interdizione dalle attività specificamente svolte dall’indagato (e non pure dai ruoli dirigenziali anche presso altri Dipartimenti) ma, poi, dall’altro lato, ripristina l misura originaria sulla base del presupposto che essa sia idonea a soddisfare le esigenze cautelari, nonostante le intervenute dimissioni.
La motivazione è anche apparente poiché nulla precisa a proposito delle circostanze di fatto suscettibili di indiziare, nel caso di specie, la presenza di un
attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato, svolgendo, anzi, un ragionamento ipotetico basato sull’artificiosa concatenazione di eventi in sé poco plausibili.
D’altronde, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), cit. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l’amministrazione che risulti sospeso dal servizio (per esempio, Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275087; Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274648; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270634).
La medesima giurisprudenza subordina, tuttavia, tale possibilità alla condizione che i giudici forniscano adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti RAGIONE_SOCIALE qualifica richiesta.
In altre parole, richiede uno sforzo di individualizzazione e contestualizzazione del giudizio sulla specifica rilevanza delle esigenze cautelari che, nel caso di specie, non è rinvenibile nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
Non residuando spazi per l’integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazione, l’annullamento dell’ordinanza deve essere disposto senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 24/10/2023