Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14808 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 20/11/1975 NOME nato a BUDRIO il 03/12/1976 NOME COGNOME nato a CAPUA il 09/01/1997 DI NOME nato a CAPUA il 13/11/1994 NOME nato a CASSINO il 24/08/1991 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/10/1993
avverso l’ordinanza del 02/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi udito il difensore
E’ presente l’Avvocato NOMECOGNOME del foro di BOLOGNA difensore di NOME COGNOME il quale spiega e articola le motivazioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento,
E’ presente l’Avvocato NOME COGNOME del foro di SANTA NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME il quale espone ed argomenta le proprie ragioni e
chiede l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di TERNI difensore di COGNOME il quale si riporta ai motivi aggiunti depositati, evidenzia le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento-
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 27 settembre 2024, accoglimento dell’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza del Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna emessa il 20 maggio 2024, applicato nei confronti di COGNOME COGNOME la misura cautelare degli arre domiciliari, nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in e nei confronti di COGNOME Gaetano, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME Francesco la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio pubblico ufficio ( agenti di polizia penitenziaria) per la durata di tre mesi.
Gli indagati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso cassazione.
Ricorso COGNOME Gaetano, COGNOME Fabrizio, COGNOME Alessandro e COGNOME NOME.
3.1 Con il primo motivo lamentano violazione di legge in ordine alla rite configurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen. Era erronea la ricostru Tribunale del Riesame, mancando l’accertamento del fatto che il compimento dell’at contrario a doveri d’ufficio fosse la causa della prestazione di utilità e accettazione da parte del pubblico ufficiale. Nel caso di specie era stato dim che, a causa del carico di lavoro, carenza di organico o anche per mera superfici gli indagati effettuavano controlli sbrigativi non solo nei confronti del Ben anche nei confronti di svariati detenuti, con possibili conseguenze sul disciplinare, ma non tali da integrare comportamenti gravemente indizianti in or al reato di cui all’art. 319 cod. pen.
3.2 Con il secondo motivo deducono vizio di violazione di legge e vizio di motivazi con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeg della misura, anche in relazione alla concreta possibilità di beneficiar sospensione condizionale della pena.L’impugnata ordinanza, in merito al valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta, non considerato che i ricorrenti erano tutti di giovane età e incensurati, che a subito la sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi ed erano stati as ad altre mansioni: ciò privava la ravvisata esigenza cautelare del requisito di a e concretezza, mancando certamente, di fatto, ulteriori occasioni per commett reati della medesima indole. Non era stato considerato, inoltre, il tempo trascor fatti, che invece avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato sotto il conc profilo della pericolosità dei soggetti.
3.3 Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in quanto i fatti avreb dovuto essere riqualificati nella ipotesi di cui all’art. 318 cod pen.
COGNOME Fabrizio propone altro autonomo ricorso a mezzo dell’avv. COGNOME.
4.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 319 cod. Non era configurabile alcuna gravità indiziaria in ordine al reati di cui all’art. pen, non essendo mai stato specificato quale fosse l’atto contrario ai doveri di compiuto, e in particolare quali beni non consentiti sarebbero stati introd carcere. Non esistevano direttive e regolamenti chiari in ordine al divieto di in di generi alimentari e, sul punto, era stata prodotta davanti al Tribunale del R una relazione di servizio dalla quale emergeva che l’ingresso dei suddetti ben stata autorizzata a specifica richiesta del detenuto.
4.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione relazione all’art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame aveva tratto concl apodittiche dalle risultanze delle intercettazioni ambientali intercorse tra il B il COGNOME, dalle quali invece non era affatto emerso il contestato rapporto di contiguità. Inoltre, non era stato considerato il fatto che il ricorrente disciplinarmente sospeso per tre mesi ed assegnato ad altre mansioni, sicchè non neppure ipotizzabile la possibilità di reiterazione delle condotte.
COGNOME NOME ha presentato motivi aggiunti con gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ord alla configurabilità dei reati contestati. Dall’esame degli addebiti provvisori em che era stato contestato al Troncone di aver disvelato al detenuto COGNOME i tu lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, così da agevolarlo, seco prospettazione accusatoria, nel facilitare l’ingresso presso l’istituto di pena contenenti beni non ammessi. Le indagini difensive espletate con l’acquisizione d dichiarazioni di COGNOME NOME e NOME avevano invece chiarito che i tu di lavoro degli agenti non erano riservati, ma erano pubblici e affissi in ba poste all’interno di diversi luoghi dell’istituto penitenziario. Inoltre, anche quanto emergeva dal capo di imputazione, il COGNOME non aveva ricevuto nulla da COGNOME, con conseguente inconfigurabilità del reato di corruzione. An relativamente al capo C) relativo al reato di compilazione delle false distinte, n stato specificato quali erano le distinte infedelmente compilate da ciascun inda
5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e di violazione di legg ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale nulla aveva argomentato in ordine
insussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare il fatto che il ricorr stato destinato ad altre funzioni.
6.Ricorso COGNOME COGNOME
6.1.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, l cod.proc.pen., violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 274 e 275 proc. pen. Deduce che, in ordine alla attualità del pericolo, non erano state i specifiche circostanze da cui desumere la persistenza e concretezza del pericol recidiva.Emerge invece che la ricorrente aveva inviato numerosi pacchi del tu regolari al compagno che si trovava in carcere; ciò successivamente all’invio quantitativo di hashish che aveva dato origine al processo; né risultava l’inser della ricorrente in contesti criminali da cui desumere il pericolo di potenziali illeciti. Le intercettazioni citate, che facevano riferimento a moda confezionamento per l’ingresso di beni non consentiti, non avevano trovato riscon nella realtà posto che, come detto, non era stato trovato alcun altro pacco irreg
6.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. La motivazione era illogica non ancorata a dati concreti, avendo i giudici di merito ritenuto una presunta ca di approvigionamento di droga ad alti livelli, ma non vi era alcun elemento consentiva di affermare la sussistenza di stabili collegamenti della ricorren contesti illeciti. La deduzione sulla pericolosità era del tutto congetturale e no su fatti concreti, e tanto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legitti di più in considerazione della incensuratezza della ricorrente e del fatto che g dei pacchi successivi erano risultati del tutto regolari. Il Tribunale, inolt omesso di prendere in considerazione gli elementi favorevoli all’indagata, s quindi valutare complessivamente tutti gli aspetti del caso concreto.
6.3. In relazione alla adeguatezza della misura, la ricorrente lamenta che il Tri aveva fornito una motivazione del tutto apparente non indicando le ragioni per cu misura degli arresti domiciliari costituiva l’unica misura idonea a fronteggi esigenze cautelari. Peraltro, all’indagata non era mai stato contestato alcun associativo né erano emerse collaborazioni di alcuno per l’attuazione della at illecita di cui era accusato.
7. Ricorso COGNOME NOME
Con unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ravvisata sussiste delle esigenze cautelari, basate esclusivamente sui precedenti penali dell’indaga Tribunale si era espresso riguardo alla rilevanza del tempo trascorso dagli ep delittuosi contestati, risalenti al novembre/ dicembre 2023, non adempie all’obbligo di motivazione rigoroso in considerazione della distanza temporale
fatti. Rappresentava che dal settembre 2024 si trovava in regime di affidamento prova al servizio sociale disposto con provvedimento del Tribunale di sorveglianza Bologna e che una nuova applicazione di un regime carcerario ne avrebbe comportato l’immediata revoca.
8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
,.. 1. Ricorst,COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME.
1.1. I motivi di ricorso comuni a tutti i ricorrenti, attinenti alla gravità indiz astratta configurabilità dell’illecito contestato, sono infondati. Il nucleo dell riguarda, in particolare: 1) il mancato accertamento di quale fosse l’atto contr doveri di ufficio, anche in considerazione del fatto che non vi erano direttive divieto di ingresso di generi alimentari, non era stato specificato quali be consentiti sarebbero stati introdotti in carcere e, quanto alla posizione del Tr i turni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria erano affissi in bacheche in diversi luoghi dell’istituto penitenziario; 2 )il mancato accertamen collegamento sinallagmatico tra compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio prestazione di utilità e la sua accettazione da parte del pubblico ufficiale .
1.2. Va ricordato che, in sede cautelare, ai fini della valutazione della sussiste gravi indizi di colpevolezza è sufficiente qualunque elemento probatorio idone fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indag ordine ai reati addebitatigli, perché i “gravi indizi di colpevolezza” non corrisp agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giud finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. p richiamato dall’ art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. ( ex m ultis Sez. 5 – , n. 7092 del 19/11/2024, COGNOME, Rv. 287532 0 Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, GLYPH Pino, GLYPH Rv. 284262 GLYPH 01; Sez. 4 – , n. 16158 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281019 – 01).
1.3 Tanto premesso, quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione doveri di ufficio asseritamente omessi, l’impugnata ordinanza non solo compie preciso riferimento ai beni introdotti in carcere vietati dal regolamento peniten (alcolici e bombolette di gas, precisando anche la data di ingresso), ma chiarisc l’atto contrario ai doveri di ufficio consiste nell’omesso controllo al mo dell’ingresso in carcere. In ordine a detto elemento, l’impugnata ordinanza rich
i gravi indizi – cui fa riferimento anche il GUP del Tribunale di Bologna – riguar reato contestato sub C), ossia la falsa attestazione di aver proceduto alle do attività di perquisizione all’atto della redazione delle distinte degli ogget consegnati al detenuto in esito ai controlli all’entrata nel penitenziario. In pr i giudici di merito rinviano alle risultanze delle intercettazioni ambientali immagini dei sistemi di video sorveglianza, dalle quali emergeva come i controlli de agenti di polizia penitenziaria preposti all’ufficio accettazioni non erano svo l’osservanza delle norme previste per vigilare sull’ingresso dei beni in carcere rientro dei detenuti in permesso. Il Tribunale del riesame, inoltre, cita espress il contenuto delle captazioni, precisamente la frase in cui il COGNOME si esprime d che gli agenti gli permettono di ” prendere tutto.. a fiducia”, la conversazi COGNOME e COGNOME, nella quale gli stessi si riferiscono a ” roba che non d passare”; la conversazione tra COGNOME e COGNOME COGNOME, sul fatto che loro erano ” squadra fortissima”.
1.4. Quanto alla doglianza inerente alla assenza di gravi indizi circa la sinallagm tra le dazioni e le omissioni dei doveri poste in essere dagli agenti, va innanz ribadito che – come sottolineato dal Tribunale del riesame – l’accettazione di pi regalie d’uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione compimento di un atto d’ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario doveri d’ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo do di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell’ (sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Rv. 244361 – 01). Inoltre, non rileva la te dei beni donati (Sez. 6 – n. 46494 del 23/10/2019, Rv. 277680 – 01). Ciò posto, dovendosi escludere, in linea di principio, ogni forma di automatismo, il comple degli elementi menzionati dai giudici di merito ( intercettazioni, immagini estrap dalle telecamere di videosorveglianza), esaminati ‘secondo la valutazione prop Lt frnri GLYPH lut della sede cautelare, consente di affermare la) COGNOME igtériz -à -dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al reato contestato.
1.5.E’ invece fondato il motivo inerente alle esigenze cautelari.
1.6. Risulta invero dall’esame del verbale dell’udienza di discussione davan Tribunale del riesame nonché dai ricorsi presentati in quella sede da par COGNOME COGNOME e COGNOME che i ricorrenti avevano rappresentato documentato di essere stati adibiti ad altre funzioni a far data dal mese di 2024. Sulla specifica questione, rilevante in ordine alla valutazione del per concreto e attuale di reiterazione della condotta criminosa, il Tribunale del Rie non ha espresso valutazione alcuna, limitandosi alla generica considerazione de
necessità di evitare tutte le attività relative all’ufficio già espletato. Si im pertanto l’annullamento della ordinanza impugnata per l’esame del punto sopra indicato.
2. Ricorso COGNOME.
2.1 I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla valutazione della sussistenza dell’ esigenza cautelare di reiterazione della condotta delittuosa e alla adeguatezza della misura, sono infondati.
2.2 Riguardo all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod.proc.pen., afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del rea introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). Il requisito dell’attualità del pericolo previst dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod proc. pen. richiede dunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01, Sez. 5 – n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3.Tanto premesso, il giudici di merito sottolineano, in modo pertinente, completo e non illogico, che: 1) l’indagata aveva dimostrato una sicura spregiudicatezza collaborando fattivamente per realizzare l’introduzione, nel carcere di Bologna, di una importante partita di droga destinata allo spaccio ( hashish corrispondente a 3000 dosi medie singole); 2) la consistenza della partita di droga era indicativa di una
capacità di approvigionamento di stupefacenti che necessariamente implicava contatto con ambienti criminali; 3) dalle intercettazioni acquisite emerge costante disponibilità della ricorrente alla introduzione in carcere di be consentiti, quali telefoni cellulari; 4) in particolare, la ricorrente si vantav riuscita a portare “tante cose” tramite l’espediente della carta stagnola. elementi i giudici di merito hanno desunto, con ragionamento perfettamente coerent rispetto agli elementi evidenziati, la perdurante disponibilità dell’ind perpetrare l’ attività volta a consentire l’introduzione in carcere di beni i conseguentemente, l’indicazione, come misura adeguata a prevenire il pericolo reiterazione delle condotte illecite, degli arresti domiciliari con divieto di cont l’esterno. Si tratta di argomentazioni che resistono pienamente alle cen lamentate, posto che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de li secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determi e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argome rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. dicembre 2011, COGNOME, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840).
Il ricorso della va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrent pagamento delle spese processuali.
3. Ricorso COGNOME
3.1.11 ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
3.2.1 motivi, che richiamano esclusivamente il tempo trascorso dalle condot criminose contestate e il godimento di benefici premiali in relazione a conda definitive in espiazione, non si confrontano con le argomentazioni dell’ordina impugnata. Il Tribunale, in conformità ai principi sopra illustrati in tema di suss e attualità delle esigenze cautelari, richiama la peculiare propensione a delin del Benati dimostrata non solo dai plurimi precedenti penali, ma anche da perpetrazione di ulteriori condotte criminose mentre si trovava ristretto in ca con modalità caratterizzate da sistematicità e pervasività.
3.3 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME Gaetano, COGNOME Fabrizio,
COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente alla statuizione relat alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bol
competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p. Rigetta nel resto i ricorsi di C
COGNOME e COGNOME. Rigetta il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME
NOME e lo condanna al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per
adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025
Il Consigli re estensore
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Il Pr sidente