Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1524 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 27/09/1988
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a COGNOME Francesco la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per quello di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.a. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi i dell’intraneità dell’indagato al clan camorristico COGNOME operante nel territorio d Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell’attività di intercettazione e videoripresa svolta nel corso delle indagini preliminari, nonché del concorso in una estorsione realizzata con altri componenti del sodalizio ai danni di un imprenditore del medesimo territorio, fatto per la prova del quale, oltre che le cita intercettazioni, l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento anche alle dichiarazioni d alcuni collaboratori di giustizia.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in contestazione. Anzitutto ricorrente eccepisce l’omessa confutazione da parte dell’ordinanza impugnata dei rilievi svolti con la memoria depositata all’udienza del 26 luglio 2023. In secondo luogo contraddittoria sarebbe l’attribuzione al COGNOME di ruolo di accompagnatore ed autista del Belviso NOME, posto che lo stesso Tribunale ha contestualmente riconosciuto che tali funzioni venivano svolte dal cugino di quest’ultimo. I giudici del riesame no avrebbero poi considerato, ai fini della prova della stabilità del vincolo associativ come l’indagato si sia stabilito nel 2022 in Toscana, dove vive con la moglie e svolge regolare attività lavorativa. Carente sarebbe anche la prova dell’affectio societatis, non avendo gli stessi giudici identificato quale sarebbe il consapevole contributo prestato dal COGNOME alla realizzazione delle finalità del sodalizio, tanto più che gl restituirebbero l’assenza di contatti tra lo stesso e gli altri presunti aff Contraddittoria sarebbe poi l’interpretazione di una conversazione intercettata tra i fratelli COGNOME nel corso della quale si assume che il Luigi non andrebbe da nessuna parte se non accompagnato dall’indagato, individuato nel “COGNOME” evocato dai conversanti. Infatti è lo stesso Tribunale, in altro passaggio motivazionale, ad evidenziare come l’appellativo del COGNOME sarebbe in realtà quello di “COGNOME“, no potendosi dunque egli identificare con il menzionato “Ciccia”. Quanto all’episodio estorsivo contestato, l’affermazione del coinvolgimento attivo nella vicenda
dell’indagato sarebbe del tutto apodittica e la motivazione dell’ordinanza conseguentemente solo apparente.
2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura applicata. Il mancato esame delle produzioni difensive sullo stabilimento in Toscana dell’indagato avrebbe di fatto portato il Tribunale ad omettere la valutazione dell’attualità delle suddette esigenze, mentre totalmente omessa sarebbe la motivazione sull’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Sul punto i giudici del ries nemmeno avrebbero tenuto conto dell’incensuratezza del COGNOME e del ristretto arco temporale nel quale avrebbe commesso i reati contestatigli, nonché del tempo trascorso dalla loro consumazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
2. Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando l congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
3. Alla luce degli illustrati principi devono dunque ritenersi inammissibili le censure de ricorrente tese a confutare l’interpretazione fornita dai giudici del riesame d contenuto delle captazioni considerate ai fini dell’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato all’indagato. Delle menzionate intercettazioni il Tribunale ha infatti dato una lettura tutt’altro che illogica nel dell’intraneità del COGNOME al sodalizio camorristico e della sua partecipazion all’estorsione ai danni della RAGIONE_SOCIALE. Mere censure in fatto sono poi quelle relative all presunta contraddittorietà del provvedimento impugnato in merito al ruolo associativo dell’indagato, posto che il Tribunale non ha mai sostenuto che il COGNOME fosse l’unico autista ed accompagnatore del Belviso. Manifestamente infondata è infine l’obiezione per cui il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente confuso l’indagato con altra persona nel riferire allo stesso il contenuto della conversazione intercettata tra i frat Belviso, posto che l’appellativo “Cipollina” è il soprannome attribuito al COGNOME mentre “Ciccio” è semplicemente il diminutivo del suo nome proprio e non si comprende perché non possano essere stati alternativamente utilizzati entrambi per riferirsi a lui all’interno del sodalizio.
4. E’ invece parzialmente fondata la prima doglianza del ricorrente, ossia quella relativa all’omessa confutazione dei rilievi svolti con la memoria presentata all’udienza del 26 luglio 2023 ed alla mancata considerazione della documentazione depositata in allegato alla medesima. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, c.p.p., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). In tal senso la doglianza è invero infondata con riguardo a quei rilievi che attenevano la consistenza indiziaria, trattandosi di censure di cui il ricorrente non ha saputo evidenziare la decisività, post che il Tribunale non ha valorizzato in alcun modo la presunta partecipazione dell’indagato ad un “summit” asseritamente tenutosi il 20 febbraio 2020, mentre il fatto che alcuno dei collaboratori di giustizia lo abbia chiamato in causa è circostanza di per sé neutra nella sua generica prospettazione. Quanto poi alla stabilità della partecipazione all’associazione del Corbelli ed al suo ruolo concorsuale nella consumazione dell’estorsione contestatagli l’ordinanza ha ampiamente motivato, rispondendo implicitamente ai rilievi formulati con la memoria.
Il ricorso coglie invece nel segno nel censurare l’omessa considerazione da parte del giudice del riesame della documentazione attraverso cui la difesa intendeva
dimostrare, ai fini dell’inconfigurabilità delle esigenze cautelari in ragione sopravvenuto distacco dal contesto camorristico, come il COGNOME, successivamente all’epoca di consumazione della estorsione si fosse trasferito in Toscana con la famiglia ed ivi avesse avviato una regolare attività lavorativa. E’ indubbio che i fat documentati dall’indagato siano rilevanti ai fini della prognosi cautelare in quanto astrattamente idonei a superare la presunzione relativa contemplata dall’art. 275 comma 3 c.p.p. ponendo il tema dell’effettiva attualità delle esigenze cautelari.
Conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen.
Così deciso il 6/12/2023