Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2482 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 04/03/1993
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE del riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME che ha insistito della richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 settembre 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di COGNOME NOME, applicava nei suo confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110 625, n. 2, 5 e 7 cod. pen.
Avverso tale provvedimento COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione in ord alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Nel pervenire ad una revisione in peius del provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare, l’ordinanza impugnata non s sarebbe confrontata adeguatamente con le risultanze processuali, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla commissione del reato (2 gennaio 2023) e della insussistenza di condotte illecite.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inidoneità di altra misura meno afflittiva.
Con requisitoria scritta del 25 novembre 2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. NOME COGNOME chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria del 26 novembre 2024, il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione de provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’inter del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostan esaminate dal giudice di merito (Sezione 4, n. 45528 del 01/12/2022, N.C., n.m.).
Il Tribunale del riesame ha fornito un percorso logico-argomentativo completo e coerente, in quanto, nel trattare il tema delle esigenze cautelari, unico punto devoluto al sua cognizione, ha ripercorso in modo analitico la condotta illecita, illustrando le ragi della ricorrenza di un pericolo concreto ed attuale sulla ricorrenza di esigenze cautelari recidivazione criminosa in relazione a reati della stessa specie rispetto a quelli per cu ricorrente risulta indagato nel presente procedimento.
2.1. In particolare, il Tribunale del riesame ha in primo luogo riconosciuto ricorrenza di esigenze cautelari da salvaguardare, evidenziando una inclinazione a delinquere non occasionale, in ragione del modus operandi particolarmente insidioso e decettivo e caratterizzato dalla pianificazione ed esecuzione del furto, realizzato in pi giorno, circostanze sintomatiche di spregiudicatezza e di una professionalità a delinquere
non comune. Sotto il profilo personalistico, con argomenti logici e privi di contraddizione Tribunale del riesame ha poi evidenziato la spregiudicatezza dell’azione criminosa in concorso, le cointeressenze e i rapporti di frequentazione con gli altri correi. Pertanto, sot questo profilo il ragionamento del Tribunale di Catanzaro appare del tutto coerente all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., laddove ha correttamente valorizzato, ai fini del riconosciment della esigenza di prevenire prossime occasioni di ripetizione di condotte criminose della stessa specie, tanto le specifiche modalità e le circostanze della condotta criminosa, quanto i profili personalistici e le spinte a delinquere del ricorrente.
2.2. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze del ricorrente sulla attualità e sulla concretezza delle esigenze cautelari appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un’alt probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018 COGNOME, Rv.273674; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767). Invero, il nuovo testo dell’art. 274 comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., risultante dalle modifich apportate dalla L. n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta al considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuar una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati” (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 26779801).
In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volt sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dalle caratteristiche e dalle modalità del fatto reato, sia dall’analisi della personalità dell’indagato.
Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferen alla personalità del ricorrente (modalità esecutive dell’azione delittuosa condotta, azione realizzata in concorso, organizzazione e motivazioni personali), costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa.
Va ribadito che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può esse legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016).
Nella linea di questo principio e senza incorrere in manifeste illogicità – del resto no evidenziate nel ricorso – il Tribunale ha riconosciuto la attualità e la concretez delle esigenze cautelari disconoscendo rilevanza decisiva al tempo trascorso – in effetti non molto ampio – fra i fatti contestati e la richiesta di applicazione della misura cautelare.
Inoltre, ha valutato che il ricorrente due mesi dopo il furto oggetto del presente procedimento è stato denunciato per furto di un ciclomotore, oltre ad annoverare plurime condanne per reati contro il patrimonio e denunce (l’ultima del 17 maggio 2024, per reati di cui agli artt. 635, 624, 625, 337 cod. pen.).
2.3. Anche sulla scelta della misura la motivazione dell’ordinanza risulta adeguata, ritenendo idonei i domiciliari in relazione ai fatti di cui all’imputazione.
La valutazione dell’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla gravità dei fatti, implicitamente esclude la possibilità di tutela delle esigenze cautelari altre misure meno afflittive che non limiterebbero la libertà di circolazione dell’indagato, c reiterazione delle condotte illecite.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Vanno pure disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 10/12/2024
Il Consigliere estensore nte