Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47037 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47037 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2023
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 18/11/2022 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento avverso l’ordinanza in data 15 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Agrigento, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Evidenzia che si trattava di droga “parlata”. Contesta l’interpretazione dell’intercettazione relativa a un unico episodio di cessione. Lamenta la mancanza di attualità perché il fatto era risalente al 2019.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, in particolare eccepisce l’omessa motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del crimine. Insiste sul fatto che la conversazione dell’agosto 2019 faceva riferimento a una circostanza anteriore per cui la misura adottata era priva di attualità.
Contesta altresì il criterio di scelta della misura in termini di proporzionalità e adeguatezza. Infatti, l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria determinava una particolare compressione RAGIONE_SOCIALE scelte lavorative, essendo egli un imprenditore che aveva la continua necessità di spostarsi su tutto il territorio nazionale per affari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha applicato al ricorrente una misura non custodiale, all’esito del vaglio critico del materiale indiziario già esaminato dal GIP, arricchito da ulteriori emergenze investigative, e cioè da una serie di conversazioni riportate nell’ordinanza, che avevano consentito di ricostruire gli scambi continui di denaro e hashish tra NOME e NOME COGNOME insieme a NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro.
A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, le conversazioni esaminate e ritenute decisive ai fini dell’integrazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato ascritto sono plurime. Il Tribunale del riesame ha quindi ribaltato la decisione del GIP sulla base di vari elementi sottoposti al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti di cui ha offerto una valutazione totale, autonoma e completa. Il ricorrente non ha contestato l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni, che, peraltro, è questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01).
Ineccepibile è la motivazione in merito all’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza che l’NOME aveva manifestato dimestichezza e spregiudicatezza nella gestione degli affari ed era risultato stabilmente inserito nel circuito del narcotraffico con cui aveva continuato a mantenere i contatti anche dopo la consumazione dei fatti in addebito.
La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01). Il ricorrente non si è confrontato con tale principio di diritto e si è limitato a una censura di mero stile.
Il Tribunale del riesame ha reso idonea motivazione anche in merito all’adeguatezza e proporzionalità della misura non custodiale, mentre il ricorrente ha sollevato una questione in ordine alla compatibilità con la propria attività lavorativa il cui esame è precluso in questa sede perché non dedotto come specifico vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata. Non consta infatti che la questione sia stata mai sottoposta al vaglio del Tribunale.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 12 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente