Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3676 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 3676  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, cod. pen. (capo 1) perché gravemente indiziato di avere partecipato alla associazione per delinquere di stampo camorristico decritta nella imputazione provvisoria.
Nel ricorso e nei motivi nuovi presentati dal difensore di NOMECOGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari nonostante che: le
condotte attribuite al ricorrente siano collocate in un arco temporale assai limitato (aprile-novembre 2018); risalgono a quattro anni e sei mesi prima dell’esecuzione della misura cautelare; COGNOME – peraltro nato e cresciuto in un contesto territoriale diverso da quello in cui si sono sviluppate le azioni degli associati – è persona estranea ai contesti delinquenziali che sono oggetto dell’indagine e in assenza di elementi di segno contrario deve ritenersi che dopo il novembre 2018 egli si sia comunque spontaneamente allontanato dal gruppo criminale come dimostra il fatto che ha svolto lavori regolari (in un ristorani:e RAGIONE_SOCIALE e in un’impresa di pulizie con appalti presso enti pubblici mentre il Tribunale non si confronta con non questi tali e enfatizza al sua supposta partecipazione a un gruppo di soggetti impegnati in azioni armate. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’ordinanza sono indicati plurimi elementi a sostegno del giudizio che afferma la partecipazione di COGNOME al gruppo criminale (p. 21-23) con ruolo di «partecipe della batteria di fuoco», coadiutore nelle azioni di forza e destinatario delle divisioni dei profitti del gruppo criminale.
Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha premesso che il suo giudizio fa leva sulla doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha valutato temporalmente vicini i fatti oggetto del procedimento e pessima la personalità degli indagati. Inoltre, ha considerato che il gruppo criminale deve considerarsi ancora attivo perché alcuni suoi appartenenti hanno compiuto una aggressione nel giugno del 2022 e tentato un omicidio nel giugno del 2023 (p. 23).
Per quel che specificamente riguarda il ricorrente ha escluso che la sua incensuratezza possa fare ritenere ch’egli si sia dissociato dalla associazione e ha considerato che da una conversazione intercettata il 10/05/2018 risulta che egli faceva parte delle «batterie di fuoco», mentre la sua attività lavorativa, neanche compiutamente comprovata, è durata solo pochi mesi e le conseguenze di un politrauma da incidente stradale del marzo del 2018 non riducono significativamente la pericolosità di COGNOME.
2.11 ricorso risulta manifestamente infondato perché non si confronta compiutamente con l’argomentazione sviluppata dal Tribunale sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, nè adduce elementi di valutazione idonei a superare la doppia presunzione cautelare correlata alla imputazione a carico di COGNOME.
 Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualm e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente anutifinr pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dell Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023.